CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 marzo 2018, n. 6283
Tributi – Cartella di pagamento – Controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 – Termini di prescrizione
Rilevato che
la F. s.n.c. di G.M. & C. ha impugnato, con unico motivo, la sentenza n. 206/09/09, depositata dalla CTR dell’Abruzzo il 13.11.2009;
Riferisce di aver proposto ricorso dinanzi alla CTP di Chieti avverso la cartella esattoriale n. 03220060008526144, notificata il 24 maggio 2006 a mezzo della concessionaria S. s.p.a., dell’importo complessivo di 91.617,63 a titolo di Irap ed Iva, emessa ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 a seguito della liquidazione delle imposte riferite agli anni 2000 e 2001.
Mentre il giudice tributario di primo grado accoglieva il ricorso per tardività dell’atto impositivo, la Commissione Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia, rigettando il ricorso originario della contribuente;
con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 23 del d.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis vigenti per gli anni d’imposta 2000 e 2001, della I. n. 156 del 2005, nonché dell’art. 3 della I. n. 212 del 2000 e dell’art. 11 delle preleggi del c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., perché violata la disciplina sui termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle imposte e per la notifica della relativa cartella di pagamento. Chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata.
Si è costituita l’Agenzia con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso perché tardivo, e nel merito sostenendo l’infondatezza della impugnazione, di cui ha pertanto chiesto il rigetto.
Considerato che
preliminarmente deve rigettarsi l’eccepita inammissibilità del ricorso per decadenza del termine d’impugnazione.
È sufficiente al riguardo rilevare che, sebbene il ricorso sia pervenuto alla Agenzia il 16 novembre 2010, dalla documentazione in atti emerge che la richiesta di notifica, e la sua spedizione, risalgono al giorno precedente 15 novembre, cioè nei prescritti sessanta giorni, secondo quanto previsto dagli artt. 149, co. 3 c.p.c., e 16, commi 2 e 5 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito la domanda è infondata.
Secondo la ricostruzione della disciplina offerta dalla difesa della contribuente, alla fattispecie relativa al recupero d’imposte a titolo di IVA ed IRAP, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, era applicabile l’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale i ruoli dovevano essere iscritti, per le imposte dirette e per l’iva, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ne conseguiva che, per le dichiarazioni del 2001, per l’anno d’imposta 2000, e per le dichiarazioni del 2002, per l’anno d’imposta 2001, i termini ultimi di iscrizione a ruolo erano il 31 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004. Nel caso di specie invece le iscrizioni a ruolo risalivano solo al 22 e al 29 dicembre 2005, e come tali erano tardive; né trovava applicazione retroattiva, per la ormai conclamata ed irreversibile decadenza, la disciplina introdotta dal d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni dalla I. n. 156 del 2005. A tanto la difesa aggiungeva che la cartella era stata comunque notificata il 24 maggio 2006, cioè a distanza di circa sei anni dall’anno d’imposta, ben maggiore in ogni caso di quella prevista dall’art. 43, co. 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, che fissa al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento (stesso termine fissato dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per gli accertamenti ai fini Iva).
Queste le ragioni a sostegno del ricorso, esse non trovano condivisione.
La giurisprudenza di Legittimità, in tema di riscossione delle imposte sui redditi e di imposte sul valore aggiunto, ha ripetutamente affermato che l’art. 1, co. 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni nella l. n. 156 del 2005, ha fissato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni; sostituendo il co. 2 dell’art. 36 del d.lgs. n. 46 del 1999 con l’art. 5-ter, ha peraltro stabilito che, per le somme che risultano dovute a seguito di attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo per le dichiarazioni da presentarsi entro il 31 dicembre 2001; entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per quelle presentate entro il 31 dicembre 2002, (Cass., Sez. 5, sent. n. 4745 del 2006; Cass. Sez. 5, sent. n. 24048 del 2011; Cass., Sez. 5, sent. n. 15661 del 2014). La disciplina è stata introdotta, modificando la precedente, all’esito di un processo di riequilibrio del rapporto amministrazione-contribuente in ordine ai tempi di accertamento delle imposte e della relativa riscossione, più adeguato ai parametri costituzionali. Si è così dato seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, così di fatto lasciando il contribuente in una situazione di intollerabile incertezza sui tempi dell’azione esecutiva del fisco, per essere sottoposto, anche dopo l’accertamento e la iscrizione a ruolo di maggiori imposte, alla prescrizione decennale del potere di notifica della cartella esattoriale (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 22223 del 2015). Peraltro la norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova come tale applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, che siano pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora “sub iudice”, così garantendo non solo la tutela dell’interesse del contribuente, ma, attesa la sua sopravvenienza rispetto a rapporti pendenti, l’interesse dell’erario ad evitare termini decadenziali precedentemente insussistenti (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 15661 del 2014).
Così ricostruito dalla giurisprudenza l’assetto normativo all’indomani della introduzione delle modifiche apportate dalla citata I. n. 156, nel caso di specie, in cui è pacifico che la cartella impugnata fu notificata alla ricorrente il 24 maggio 2006, essa è da ritenersi tempestiva, avendo tempo il concessionario, per entrambi gli anni d’imposta, di procedere alla notifica del titolo sino al 31 dicembre 2006.
Considerato che
Il ricorso va pertanto rigettato e alla soccombenza della contribuente segue la sua condanna alle spese processuali nei confronti della costituita Agenzia, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la F. di G.M. & C. s.n.c. alla rifusione in favore della Agenzia delle Entrate delle spese processuali, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
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