CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 marzo 2018, n. 6316
Agevolazioni tributarie – Operazioni di credito a medio e lungo termine – Credito superiore a 18 mesi – Contenzioso tributario
Fatti della causa
1. In relazione ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato il 18.2.2005 da B.R. con la spa Banca Intesa, le parti fruivano dei benefici fiscali previsti dall’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.
2 . L’Agenzia del Territorio revocava i benefici ed emetteva avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ipotecaria e di bollo “per mancanza della condizione oggettiva di cui all’art. 15 del d.P.R. 601/73 in quanto non rispettato il limite temporale previsto per la facoltà di recesso (18 mesi e 1 giorno)”.
3. La banca impugnava l’avviso deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione e per mancanza di presupposti e l’adita CTP di Treviso accoglieva il ricorso.
4. La CTR del Veneto, con sentenza depositata il 30.5.2011, rigettava l’appello dell’Ufficio sulla motivazione per cui il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, avente una durata superiore a 18 mesi, non era stato oggetto di eccezioni da parte dell’Ufficio, il contratto di conto corrente al quale accedeva il contratto di apertura di credito era preceduto da un documento di sintesi nel quale era previsto che la banca aveva la facoltà di recedere in qualsiasi momento anche senza preavviso dall’apertura di credito, “un’eventuale risoluzione del contratto di conto corrente non può inficiare l’apertura di credito con garanzia ipotecaria convenuto tra le parti con la sottoscrizione dell’atto pubblico che non contempla la facoltà di recesso anticipato”, in ogni caso il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria precisava che, in caso di contrasti tra le clausole del contratto stesso e quelle di cui al contratto tipo allegato, le prime, speciali, dovevano prevalere.
5. L’Agenzia del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
6. La Intesa San Paolo spa si è difesa con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con i tre motivi di ricorso l’Agenzia deduce rispettivamente:
1.1. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.P.R. 601/73 e dell’art. 12 delle disp. att. c.c., lamentando che la CTR ha errato nel fare una “parcellizzazione” dell’operazione di finanziamento, in realtà unitaria, costituita dal contratto di apertura di credito in conto corrente, in cui, all’art. 21, è stabilito che il rapporto contrattuale è disciplinato anche dalle norme che regolano i conti correnti per corrispondenza, e dal contratto di conto corrente con relative norme quadro, in cui, all’art. 2, è prevista la facoltà di recesso della banca dall’apertura di credito, e per avere ritenuto sussistenti per il primo contratto i presupposti applicativi del citato art. 15,
1.2. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c., lamentando che la CTR, nell’effettuare la già denunciata “parcellizzazione” dell’operazione di finanziamento, ha violato i canoni di ermeneutica contrattuale perché non ha tenuto conto della intenzione delle parti e dell’insieme delle clausole contrattuali, segnatamente dell’art. 21 del contratto di apertura di credito in conto corrente (in cui è previsto che “l’apertura di credito risulta disciplinata ai patti e alle condizioni di cui all’allegato contratto tipo. Resta comunque stabilito tra le parti che, qualora vi fosse contrastDtra le clausole di cui al presente contratto di apertura di credito in conto correte con quelle di cui al contratto tipo, avranno prevalenza le clausole speciali previsto nel presente contratto”) e dell’allegato A del medesimo contratto in cui è prevista la facoltà della banca di recedere in ogni momento dall’apertura di credito;
1.3. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., contraddittoria motivazione della sentenza relativamente alla affermazione con cui la commissione ha negato che l’Agenzia avesse sollevato obiezioni rispetto al contratto di apertura di credito, relativamente al fatto decisivo e controverso costituito da ciò che nel regolamento negoziale vi era una clausola in forza della quale la banca poteva recedere ad nutum dal finanziamento.
2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto sono connessi in modo stretto:
2.1. il contratto di apertura di credito in conto corrente per il quale sono state fruite le agevolazioni di cui all’art. 15 d.P.R. 601/73, contiene un articolo (l’art. 21, riprodotto dalla Agenzia a pagina 5 del ricorso) secondo cui “l’apertura di credito è regolata, per quanto non previsto dal presente contratto e per quanto non derogato da quest’ultimo, anche dalle norme che regolano i conti correnti per corrispondenza e servizi connessi, che … si allegano al presente atto sotto la lettera “A”; l’art.2 dell’allegato “A” (anch’esso riprodotto dalla Agenzia a pagina 5 del ricorso) prevede la facoltà della banca di recedere ad nutum da ogni contratto di apertura di credito da gestirsi sul conto corrente (“art. 2 -Recesso- La banca ha facoltà di recedere in ogni momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito ancorché concessa a tempo determinato nonché di ridurla o di sospenderla”);
2.2 per stabile se sussistessero i presupposti applicativi del citato art. 15 d.P.R. 601/73 riguardo al contratto di finanziamento in parola, la commissione avrebbe dovuto, in base ai criteri d’interpretazione letterale e sistematica di cui all’art. 1362, primo comma, e all’art. 1363 c.c., cod. civ., verificare il senso e la compatibilità della clausola dell’art. 21 del contratto di apertura di credito e dell’art. 2 delle norme, richiamate dal contratto di apertura di credito, che regolano il contratto di conto corrente;
2.3 la CTR ha violato i suddetti criteri perché ha centrato la propria attenzione sulla sola clausola direttamente posta dal contratto di apertura di credito, dopo avere contraddittoriamente affermato che rispetto ad esso “l’Ufficio non aveva sollevato eccezioni”, senza prendere in esame anche le clausole del richiamato e allegato documento “A”, recante le condizioni di conto corrente.
3. Il ricorso principale va pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale del Veneto, in altra composizione, perché provveda al corretto esame dell’intero contratto siccome precisato al precedente punto 2.2.
4. La commissione deciderà sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Veneto in altra composizione.
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