CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 marzo 2018, n. 6318
Agevolazioni tributarie – Operazioni di credito a medio e lungo termine – Riscossione – Contenzioso tributario – Procedimento
Svolgimento del processo
L’Agenzia del Territorio di Treviso revocava i benefici fiscali concessi ex art. 15 DPR 601 del 1973 ed emetteva avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato, in data 3.3.2005 tra V.B. scarl e C. s.a.s. di C.S. e C. in quanto le parti avevano previsto per la Banca la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito ipotecario al ricorrere di un giustificato motivo in contrasto con la disciplina agevolativa di cui all’art. 15 sopra indicato. Avverso l’avviso di recupero dell’imposta ipotecaria e di bollo la banca e il soggetto finanziato proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Treviso che, previa riunione li accoglieva con sentenza n. 134/04/2008 confermata, a seguito di appello dell’Ufficio, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n. 2/19/2012 depositata il 16.1.2012.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, notificato in data 4.3.2013 affidato a due motivi.
V.B. s.p.a. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso erariale per violazione dell’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c..
È chiaramente evincibile dalla lettura del ricorso la narrativa della vicenda processuale e l’oggetto della pretesa. Vero è che parte ricorrente ha allegato per intero mediante spillatura l’atto di appello e la sentenza impugnata, ma ciò essenzialmente ai fini di meglio argomentare in relazione al primo motivo di ricorso incentrato sull’assoluta carenza di motivazione.
2. Vanno parimenti disattese l’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio di autosufficienza avendo richiamato la ricorrente, nel corpo degli atti trascritti, la clausola contrattuale oggetto di censura e l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità avendo la ricorrente censurato la motivazione della sentenza di prime cure e non quella di appello in conseguenza della motivazione per relationem adottata da quest’ultima.
3. Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia in rubrica “Nullità della sentenza per assenza di motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992” per esaurirsi la motivazione della pronuncia d’appello in un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico ad essa sottesa;
3.a Il motivo è fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (da ultimo Cass., ord. 26 giugno 2017, n. 15884);
– la motivazione della sentenza impugnata incorre nel suddetto vizio denunciato in quanto nel rinviare per relationem alla sentenza di primo grado non esplicita, nemmeno in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, rendendo impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della dedisione.
La fondatezza del primo motivo di ricorso rende oggettivamente inutile l’esame, comportandone l’assorbimento, del secondo motivo di ricorso.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e la sentenza cassata, con rinvio anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, affinché esamini il merito della vicenda.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2021, n. 5955 - E' affetta da nullità la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23639 depositata il 28 luglio 2022 - In tema di processo tributario, è nulla la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18108 depositata il 6 giugno 2022 - Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17030 depositata il 13 agosto 2020 - In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26176 - E' nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28571 - In tema di processo tributario ed in termini generali, è difatti nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…