CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 marzo 2018, n. 6321

Contributi ENASARCO omessi – Rapporto di agenzia tra la società e i suoi collaboratori – Requisiti di professionalità, abitualità e stabilità dell’incarico

Fatto

Con sentenza depositata il 14.10.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale aveva ingiunto a B. & M. s.r.l. di pagare alla Fondazione ENASARCO somme per contributi omessi in danno di taluni soggetti ritenuti suoi agenti.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che le risultanze istruttorie non consentissero di ravvisare in specie i presupposti del rapporto di agenzia tra la società e i suoi collaboratori.

Contro tali statuizioni ricorre la Fondazione ENASARCO, deducendo due motivi. B. & M. s.r.l. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con il primo motivo, la Fondazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 1748 c.c., anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il rapporto di agenzia dovesse considerarsi connotato da requisiti di professionalità, abitualità e stabilità, così discostandosi dall’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, quale espresso da ult. da Cass. n. 12776 del 2012, secondo cui basterebbe all’uopo una non episodica collaborazione.

Il motivo è infondato.

Nella costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il rapporto di agenzia viene distinto dal rapporto di procacciamento d’affari in relazione alla continuità e la stabilità dell’attività dell’agente, che non si limita a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti, ma promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale (così la già citata Cass. n. 12776 del 2012, sulla scorta di Cass. n. 13629 del 2005, nonché, più di recente, Cass. n. 2828 del 2016).

In quest’ottica, il concetto di “non episodicità della collaborazione”, sul quale parte ricorrente appunta le proprie censure nei confronti della sentenza impugnata, deve considerarsi come sinonimo del concetto di “stabilità dell’incarico”, fermo restando che l’accertamento relativo alla ricorrenza in fatto degli estremi di un incarico del genere costituisce questione di merito, che come tale esula dal giudizio di legittimità salvo il caso che il relativo accertamento sia affetto da un vizio di motivazione rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dall’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con I. n. 134/2012).

E così ricostruita la disciplina, è evidente l’infondatezza della censura: la Corte territoriale, infatti, ha correttamente ricostruito la fattispecie normativa dell’agenzia, individuandone i tratti caratteristici nella stabilità dell’incarico volto alla conclusione di affari per conto del preponente e correttamente assumendo la nozione di “non episodicità della collaborazione” come suo sinonimo (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Con il secondo motivo, la Fondazione ricorrente denuncia violazione degli artt. 115- 116 c.p.c. e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale valutato in modo parziale e superficiale le risultanze degli atti e della documentazione di causa, non considerando le posizioni e le fatture emesse da taluni dei soggetti coinvolti nell’accertamento (analiticamente indicati a pag. 18 del ricorso per cassazione), esaminando in modo generico quelle di altri (ibid., pagg. 19-74) e ritenendo determinante che essi dovessero operare in una zona prestabilita (ibid., pag. 75, dove si reitera anche per tale motivo la censura di violazione degli artt. 1742 e 1748 c.c.).

Il motivo è inammissibile.

Premesso al riguardo che la Corte territoriale, dopo aver partitamente esaminato le fatture emesse dai sigg.ri B., M., D.F. e M., ha espressamente affermato che «tutti gli altri nominativi versano nella medesima condizione di discontinuità temporale e quantitativa» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), mentre non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna affermazione concernente la necessità che il rapporto si svolga in una determinata sfera territoriale (salvo che nella riproduzione letterale della massima di Cass. n. 13629 del 2005, peraltro in parte qua affatto inutilizzata ai fini del decidere), giova ribadire che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui in tanto si può censurare una sentenza di merito di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 2, d.lgs. n. 40/2006, e anteriore alla novella di cui all’art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con I. n. 134/2012, cit.) in quanto il fatto su cui la motivazione è stata omessa o è stata resa in modo insufficiente o contraddittorio sia autonomamente decisivo, ossia potenzialmente tale da portare la controversia ad una soluzione diversa, l’indagine di questa Corte dovendo spingersi fino a stabilire se in concreto sussista codesta sua efficacia potenziale (cfr. da ult. Cass. n. 7916 del 2017). E poiché, nella specie, parte ricorrente non ha addotto alcun fatto la cui considerazione da parte dei giudici di merito avrebbe di per sé condotto ad un diverso e a sé favorevole giudizio, limitandosi a dolersi del giudizio espresso dalla Corte in ordine alla documentazione offerta a supporto delle proprie pretese, non può sul punto non ribadirsi che, anche prima della modifica apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l. n. 83/2012, cit., la censura di vizio di motivazione non può essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, né per suo tramite si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (cfr. ancora Cass. n. 7916 del 2017, cit.).

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.