CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 marzo 2019, n. 7315
Licenziamento disciplinare – Invalidità – Sussistenza e gravità dell’illecito – Esercizio di attività concorrenziale
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 29 marzo 2017, la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta da M. G. avverso la decisione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda da lui avanzata nei confronti della G.V. S.p.A., già GEVI S.p.A., volta ad ottenere la dichiarazione di invalidità del licenziamento disciplinare intimatogli, con le conseguenze di cui all’art. 18 L. n. 300 del 1970.
1.1. La Corte, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto, in particolare, l’infondatezza delle eccezioni di tardività e genericità dei motivi posti a base del licenziamento intimato e la sussistenza e gravità dell’illecito disciplinare ascritto al lavoratore consistente nell’esercizio di attività concorrenziale.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione M. G., affidandolo a quattro motivi.
2.1 Resiste con controricorso l’intimata società e spiega, altresì, ricorso incidentale con un motivo.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, con riguardo al rilievo asseritamente non attribuito dalla società datrice – a fini disciplinari – alla partecipazione del lavoratore alla W.S. S.a.s. ritenuta invece rilevante dal giudice di merito.
Il motivo è infondato.
1.1. La piana lettura delle censure formulate nei confronti della decisione di primo grado come trascritte nel ricorso introduttivo induce, infatti, a ritenere che la questione era stata invece sottoposta all’esame del giudice di primo grado e che ampia ed approfondita motivazione la Corte abbia fornito circa la ritenuta sussistenza di un’attività di concorrenza sleale posta in essere dal dipendente, peraltro di alto profilo, mediante costituzione di una società, tale W.S. s.r.l., di cui era socio nella misura del 50%, dovendo escludersi, sul punto, qualsivoglia ipotesi di omessa pronunzia.
Va sottolineato, d’altro canto, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Ord. n. 29404 del 07/12/2017) con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo si deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 300 del 1970 e del combinato disposto degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.
Deduce parte ricorrente la violazione da parte della società del dell’immutabilità della contestazione ed in particolare l’allegazione soltanto con la costituzione in giudizio della asserita partecipazione a società concorrente.
2.1. Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, deve rilevarsi come la sentenza di secondo grado dia conto dell’indicato addebito quale centrale nell’ambito della contestazione operata dalla datrice di lavoro, affermandone, anzi, la descrizione chiara e completa dei fatti come atta a consentire al lavoratore di individuare in modo preciso la causa del proprio licenziamento, e sottolinei, altresì, l’assoluta gravità del fatto ascritto, essendo il lavoratore legato da un particolare rapporto fiduciario con la società, per effetto del proprio ruolo di quadro.
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2105 cod. civ. per essere stata ritenuta violata la norma esclusivamente per effetto della intervenuta costituzione della società W.S., mentre, con il quarto motivo, si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 132 I comma n. 4 e 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata ripercorso sostanzialmente la motivazione di primo grado senza tener conto delle censure ritualmente formulate contro la decisione.
Entrambi i motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili.
3.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa.
Nella specie, la sussunzione della fattispecie concreta nell’ambito delle disposizioni legali non è in discussione, atteso che ciò che viene contestato è la corretta ricostruzione fattuale dell’accaduto e, comunque, del rilievo attribuito dalla Corte territoriale al fatto ascritto in quanto espressione di grave lesione del rapporto fiduciario.
Tale valutazione si traduce, in tutta evidenza, in una attività fattuale inibita in sede di legittimità e va pertanto dichiarata inammissibile l’istanza di revisione della stessa in quanto tipicamente espressiva di una richiesta di revisio prioris istantiae.
3.2. D’altro canto, anche ove si lamenti un vizio di motivazione (come fa parte ricorrente nel quarto motivo adducendo la ricorrenza sia di una violazione riconducibile all’art. 360 n. 3, che una connessa all’art. 360 n. 5 c.p.c.) va rilevato che si tratta, anche in tal caso, di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall’art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente;
manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017).
Nel caso di specie, completa e congrua deve ritenersi la motivazione adottata dalla Corte d’appello nel dar conto di tutto il proprio percorso argomentativo in correlazione ai motivi d’appello ed alla luce dell’effetto devolutivo di esso.
4. Tenuto conto delle suesposte argomentazioni, il ricorso principale deve essere respinto.
5. Con il ricorso incidentale si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 comma 2 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Napoli integralmente compensato le spese del giudizio, pur a fronte della totale soccombenza della parte ricorrente ed in assenza di motivazione.
5.1. Giova premettere che, per effetto della novella introdotta dall’art. 45, comma 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore a decorrere dal 4 luglio 2009, in assenza di soccombenza reciproca, è stata riconosciuta la possibilità di compensazione delle spese di lite esclusivamente in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 22310 del 25/09/2017; Cass. n. 4251 del 21/02/2017; Cass. n. 6059 del 19/03/2017) ha ritenuto che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., , devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica – come la natura della controversia, la peculiarità della materia del contendere, ovvero le alterne vicende dell’iter processuale, formula inidonea a consentirne il necessario controllo in sede di legittimità (si vedano, altresì, Cass.n. 14411 del 14/07/2016; Cass. n. 11217 del 31/05/2016).
5.2. Per effetto dell’ulteriore modifica apportata all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., dall’art. 13 del D.L. 12/09/2014, n. 132, conv. in L. 162 del 10/11/2014, entrata in vigore il giorno 11/11/2014 ed applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo e, pertanto, dall’11/12/2014, la formulazione è diventata ulteriormente stringente, richiedendosi, per la compensazione integrale o parziale delle spese in assenza di reciproca soccombenza, l’”assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
L’integrale revisione del testo della norma considerata per effetto della novella, ha rimosso il carattere “aperto” originariamente riconosciuto alla norma lasciando residuare una previsione tassativa limitata alle due sole ipotesi descritte, in aggiunta alla soccombenza reciproca delle parti.
5.2.1. Con la sentenza del 19 aprile 2018 n. 77, la Corte costituzionale ha affermato che il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Il perimetro della compensazione delle spese è stato ampliato rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile. La tassatività introdotta è stata ritenuta dalla Corte costituzionale lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
5.2.2. Nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato depositato in data 3 dicembre 2010 e, pertanto, nel vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, talché deve ritenersi che la motivazione sulle spese avrebbe dovuto riguardare la sussistenza di gravi ed – eccezionali ragioni esplicitamente indicate.
5.3. Risulta, quindi, di palmare evidenza l’inadeguatezza, in un giudizio, come quello di specie, di una compensazione delle spese fondata su una non meglio definita “natura delle parti”, in totale assenza di qualsivoglia argomento motivazionale conforme alla disposizione normativa pro tempore vigente, nonostante l’inapplicabilità alla fattispecie della disposizione novellata poi dichiarata incostituzionale, alla luce della giurisprudenza di legittimità dianzi richiamata (fra le più recenti, Cass. n. 22130/2017).
5.4. Il difetto di motivazione sul punto impone, allora, una nuova valutazione della fattispecie da parte del giudice del merito allo scopo di stabilire se ricorressero gli estremi indicati dalla disposizione applicabile in termini di eccezionalità delle ragioni poste a fondamento della compensazione.
6. Alla luce di quanto dianzi argomentato, il ricorso incidentale deve essere accolto, la sentenza cassata in relazione ad esso e rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al principio dettato provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
6.1.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale ed accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13.