CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2018, n. 29286
Tributi – Accertamento – Avvisi di rettifica- Notificazione atti processuali – Termine perentorio – Processo – Procedimento – Contenzioso tributario
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 01/67/2010, depositata in data 11 gennaio 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello principale proposto dall’ Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di M.M. e l’appello incidentale proposto dal contribuente nei confronti dell’Agenzia avverso la sentenza n. 30/02/2005 della Commissione tributaria provinciale di Mantova che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dal contribuente, avverso otto atti impositivi, con i quali l’Ufficio di Mantova, previ p.v.c. del 20 maggio 1997 e del 25 settembre 1998 della Guardia di Finanza di Legnano, aveva accertato nei confronti di quest’ultimo, quale titolare di azienda agricola, maggiore Iva per gli anni 1992-1995 e maggiore Irpef, Ilor e Iva per gli anni 1996-1997.
1.1. Il giudice di appello, in punto di fatto, premetteva che: 1) l’Ufficio di Mantova aveva notificato a M.M.: a) tre avvisi di rettifica Iva per gli anni 1992-1994, in conseguenza della ritenuta nullità di tre contratti di soccida stipulati tra A. s.s., successivamente trasformata in A. s.a.s. di C.E., e l’azienda agricola M.; b) tre avvisi di rettifica Iva, per l’anno
1995 ed integrativi per gli anni 1993-1994, a seguito di rilevate movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, inerenti ad operazioni non fatturate o soggettivamente inesistenti; c) due avvisi di accertamento, ai fini Irpef, Ilor, e Iva, per gli anni 1996-1997 – ai fini Irpef con recupero a tassazione di attività svolta e non dichiarata, ai fini Iva, a seguito di accertamenti bancari, per omessa fatturazione di acquisti e cessioni di bovini; 2) avverso i suddetti otto avvisi il contribuente proponeva separati ricorsi alla CTP di Mantova, che, previa riunione, li aveva accolti parzialmente, annullando tutti gli addebiti che trovavano fondamento nella supposta simulazione dei contratti di soccida nonché in parte gli altri avvisi; 3) avverso la sentenza della CTP, aveva proposto appello principale l’Agenzia e incidentale il contribuente.
1.2.La CTR, confermando la decisione di primo grado, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) quanto agli avvisi di rettifica 1992-1994, era priva di fondamento l’asserita simulazione dei contratti di soccida stipulati tra A. s.s., successivamente trasformata in A. s.a.s. di C.E., e l’azienda agricola M., quale soccidaria; 2) quanto agli avvisi integrativi anni 1993-1994 era ragionevole che, come riconosciuto dal giudice di prime cure, parte dei prelievi dal conto corrente bancario fosse stata effettuata ai fini del mantenimento della famiglia del contribuente; 3) quanto all’avviso di rettifica Iva, anno 1995, non era provata la soggettiva inesistenza delle operazioni di acquisto e di cessione di bestiame tra il M. e le c.d. società cartiere (L.G. s.r.l., B.I. s.r.l. e E.C.); 4) quanto agli avvisi di rettifica Iva, anni 1996 e 1997, non risultava provato l’acquisto in nero di bovini né la emissione da parte del M. di fatture soggettivamente false ed era giustificato l’equo riconoscimento delle spese di mantenimento del contribuente; 5) era infondato l’appello incidentale del contribuente in quanto, con riguardo agli anni 1992-1994, non era necessaria l’autorizzazione ex art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’utilizzo dei dati raccolti dalla G.d.F.; quanto agli anni 1993-1994 (integrativi) e 1995, il contribuente non aveva provato l’estraneità delle contestate movimentazioni bancarie all’attività di impresa; con riguardo agli anni 1996 e 1997, gli avvisi erano sufficientemente motivati per relationem al p.v.c. conosciuto o conoscibile dal contribuente.
2. Avverso la sentenza della CTR, Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi; resiste, con controricorso, M.M., articolando ricorso incidentale, in cinque mezzi.
3. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. insistendo nell’accoglimento del ricorso incidentale.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la carente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per non avere la CTR sufficientemente argomentato in ordine ai rapporti tra il M. e le altre società (L.G. s.r.l., la B.L. s.r.l., Emiliana Carni di Tamassia Leardo etc.) interessate dalla verifica fiscale, dai quali emergeva la natura di cartiere di queste ultime e la inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la carente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per non avere la CTR sufficientemente argomentato in ordine alla eccepita nullità – per inesistenza della sottostante realtà commerciale – dei contratti di soccida tra l’Azienda agricola M. e la A. s.s., successivamente trasformata in A. s.a.s. di C.E..
3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per non avere la CTR argomentato, quanto all’affermata illegittimità del recupero fondato su movimentazioni bancarie ingiustificate, in ordine ai riscontri istruttori concernenti le ritenute legittime spese personali e familiari del contribuente.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per non avere la CTR argomentato in ordine all’assunto acquisto in nero di 17 bovini e al calcolo condotto dall’Ufficio, limitandosi a richiamare, al riguardo, un documento (l’allegato n. 24 del p.v.c.) senza riportarne il contenuto.
5. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per non avere la CTR argomentato in ordine alla eccepita natura di cartiere delle società (L.G. s.r.l., B.I. s.r.l., E.C. etc.) coinvolte nell’organizzazione volta a porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti di cessione di bestiame, nei cui circuito era inserita anche la azienda agricola del M..
6. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per non avere la CTR argomentato in ordine al ritenuto illegittimo recupero a tassazione di £ 90.890.000, ancorché, ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, in mancanza di riscontro nella contabilità del contribuente, si dovesse presumere trattarsi di proventi di operazioni in nero.
7. Preliminarmente, questo Collegio rileva l’inammissibilità – peraltro, eccepita nel controricorso – del ricorso principale per tardività della notifica.
7.1. Questa Corte, a sezioni unite, già con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le posizioni emerse progressivamente nella giurisprudenza negli anni precedenti, aveva affermato esplicitamente il principio secondo il quale “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.
Sul concetto di “termine ragionevolmente contenuto” entro il quale dovesse essere ripresa la procedura notificatoria, sono nuovamente intervenute, con un recente arresto, le Sezioni Unite (n. 14594 del 2016), secondo le quali “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.
L’attività del richiedente, quindi, da “onere” passa a “dovere”, così chiarendo definitivamente il contenuto dei compiti del notificante; inoltre viene quantificato il termine “ragionevolmente contenuto”, che viene determinato – in una prospettiva ordinaria (tenuto conto che, in fondo, si tratta di rinnovare una sola delle attività per le quali il termine complessivo è riconosciuto) – nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni. È conservata invero, né poteva essere diversamente, la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass. n. 5974 del 2017; da ultimo, Cass. n. 19359 del 2018).
Nella concreta vicenda, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 11 gennaio 2010 – con conseguente scadenza del termine ultimo per la notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente ratione temporis) alla data del 28 febbraio 2011 – risulta dagli atti: a) che il ricorso per cassazione era stato inoltrato tempestivamente per la notifica, in data 28 febbraio 2011, a M.M., rapp.to e difeso dall’avv.to A.G. con domicilio eletto presso il suo studio in Via (…) – Mantova, mediante spedizione di copia conforme a mezzo del servizio postale; b) che il plico non era stato ivi consegnato in quanto il destinatario era risultato “trasferito”, come attestato dall’agente postale sull’atto restituito al mittente in busta chiusa in data 13 aprile 2011; c) che l’Agenzia delle entrate aveva ripreso il processo notificatorio con spedizione, a mezzo posta, del ricorso, in data 17 maggio 2011, a M.M., presso lo studio dell’avv.to A.G., in Suzzara (MN), Piazza (…); d) che il plico era stato ricevuto dal contribuente in data 23 maggio 2011 presso lo studio del suo difensore.
Il mancato esito positivo del primo tentativo di notifica, dunque, non è dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha dimostrato di avere riattivato la procedura notificatoria entro il trentesimo giorno dalla conoscenza dell’esito negativo del primo tentativo di notifica.
In mancanza di prova da parte dell’Ufficio di circostanze eccezionali, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, stante la spedizione, a mezzo posta, del ricorso, in data 17 maggio 2011, oltre il termine ultimo per la proposizione dello stesso ai sensi dell’art. 327 c.p.c.
8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché la insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio, non avendo la CTR argomentato in ordine ai motivi di appello incidentale con i quali il medesimo aveva dedotto l’avvenuta ricomprensione degli asseriti acquisti senza fattura di £ 198.639.000 di cui all’avviso di rettifica n. 821893, per l’anno 1993, ridotti in primo grado a £ 73.639.000, nella somma di £ 694.124.000 di cui al precedente avviso di rettifica Iva n. 821038, per il medesimo anno, sempre a carico dello stesso contribuente, con violazione dell’art. 57 cit. e la riferibilità dell’importo di £ 2.000.000 per presunta omessa fatturazione ad incassi di questi quale agricoltore in regime forfettario ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.
9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché la insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio, non avendo la CTR argomentato in ordine ai motivi di appello incidentale con i quali il medesimo aveva dedotto l’avvenuta ricomprensione degli asseriti acquisti senza fattura di £ 119.645.000, di £ 101.958.000, oltre Iva, di cui all’avviso di rettifica n. 821894, per anno 1994, nella somma di £ 317.916.840 di cui al precedente avviso di rettifica Iva 821039, per il medesimo anno, a carico dello stesso contribuente, con violazione dell’art. 57 cit. nonché la riferibilità dell’importo oggetto di presunta omessa fatturazione ad incassi di questi, quale agricoltore, in regime forfettario ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.
10. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché la insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio, non avendo la CTR argomentato in ordine al motivo di appello incidentale con il quale il medesimo aveva dedotto per i rilievi di cui all’avviso di rettifica n. 821895, per l’anno 1995, non annullati o parzialmente annullati dal giudice di prime cure, la non debenza dell’Iva, con illegittimità delle relative sanzioni, fruendo questi, quale agricoltore, del regime forfettario ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.
11. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 c.c. e 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché la Insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio, non avendo la CTR argomentato in ordine al motivo di appello incidentale con il quale il medesimo aveva dedotto per i rilievi di cui all’avviso di rettifica n. R2J002447, in materia reddituale, e a quello n. 800613, in materia di Iva, per l’anno 1996, l’inammissibilità di presunzioni multiple, tanto con riferimento alle asserite cessioni in nero che ai presunti acquisti senza fattura, e la non debenza dell’Iva, con illegittimità delle relative sanzioni, fruendo questi, quale produttore agricolo, nell’anno in esame, del regime forfettario ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.
12. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 c.c. e 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, la insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio, non avendo la CTR argomentato in ordine al motivo di appello incidentale con il quale il medesimo aveva dedotto per i rilievi di cui all’avviso di rettifica n. R2J002448, in materia reddituale e a quello n. 800614, in materia di Iva, per l’anno 1997, la non riferibilità, per l’anno in esame, delle movimentazioni bancarie alla propria attività di impresa per avere lo stesso cessato quest’ultima alla data del 5.07.97 e la non debenza dell’Iva, con illegittimità delle relative sanzioni, fruendo questi, quale produttore agricolo, in quel periodo, del regime forfettario ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.
13. Ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. “se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia”.
In presenza di impugnazione incidentale tardiva (qual è quella in esame); sia sorto l’interesse alla sua proposizione dalla sentenza impugnata o dalla impugnazione proposta dall’altra parte, la stessa perde ogni efficacia, qualora – per qualsiasi motivo – sia dichiarata inammissibile l’impugnazione principale (Cass. n. 3862 del 2004; 6077/15).
14. In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità, stante il recente consolidarsi, peraltro successivo alla proposizione del ricorso, della giurisprudenza in tema di notificazioni degli atti processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
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