CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2022, n. 30264
vizio di motivazione apparente della sentenza – Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza – Esposizione a fibre di amianto – Maggiorazione – Domanda – Riliquidazione del trattamento pensionistico
Fatti di causa
La Corte d’appello di Venezia, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di A.A.B. (già dipendente di F. transitato al settore commercio) diretta alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento dal 2010 nella gestione lavoratori autonomi; la domanda del ricorrente conseguiva all’avvenuto riconoscimento in giudizio (Tribunale di Venezia n. 414 del 2011) del diritto alla maggiorazione per esposizione a fibre di amianto, da operarsi mediante valorizzazione della contribuzione versata al fondo lavoratori dipendenti.
La Corte territoriale ha stabilito che, avendo il pensionato già conseguito la pensione nella gestione commercianti con il massimo della contribuzione, al conseguente riconoscimento giudiziale del diritto alla maggiorazione per esposizione ad amianto non avrebbe potuto pretendere dall’INPS il ricalcolo della pensione optando, nell’ambito dei contributi versati, per quelli più favorevoli e neutralizzando quelli cd. nocivi.
La cassazione della sentenza è domandata da A.A.B. sulla base di tre motivi.
L’INPS ha depositato tempestivo controricorso.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 132 c.p.c. – Nullità della sentenza per motivazione apparente ed incomprensibile”. Contesta l’apparenza della motivazione, sostenendo l’impossibilità di verificarne l’aderenza rispetto ai motivi dedotti in giudizio dalla parte.
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art 345 c.p.c. per affermazione di principi giuridici non devoluti alla Corte di appello dagli appellanti, in particolare dall’appello dell’INPS”. La doglianza è diretta ancora una volta a denunciare la non aderenza della motivazione alla fattispecie dedotta. Segnatamente parte ricorrente si riferisce alla circostanza che, sebbene fosse indicata la presenza di un appello incidentale dell’INPS, evidentemente inesistente, la Corte si fosse limitata a rigettare l’appello dell’assicurato. Lamenta infine la violazione del principio devolutivo, per avere la Corte argomentato su un argomento “assenza di un diritto del pensionato di scegliere i contributi a sé favorevoli” diverso da quello dedotto dall’appellante.
Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione del comma 8 dell’art. 13 della I. 257/1992”.
Rileva come le pronunce richiamate dalla Corte territoriale riguardino la diversa ipotesi dei limiti esterni di applicazione dei benefici per esposizione a fibre di amianto e l’utilizzazione di essi dopo l’avvenuto raggiungimento della massima anzianità contributiva. Di contro, sostiene che avendo raggiunto il riconoscimento di contributi figurativi a lui spettanti nel fondo lavoratori dipendenti per “riserva amianto”, la riliquidazione della pensione a lui spettante in virtù del giudicato, avrebbe dovuto tener conto di tali contributi figurativi (che in questo caso coincidono con i contributi più favorevoli), da utilizzarsi con priorità rispetto ai contributi successivamente maturati nella gestione commercianti.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
La sentenza impugnata in più punti porta riferimenti testuali a diverso ricorrente (tal S.A.), nonché ad un appello incidentale dell’INPS, sebbene in dispositivo si limiti a rigettare l’appello proposto da A.A.B..
Giova in proposito richiamare quanto affermato da questa Corte in tema di deduzione del vizio di apparenza della motivazione:
“In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.” (Cass. n. 7090 del 2022).
“Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.”(Cass. n. 6758 del 2022).
“Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tuttavia, la predetta insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamene dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.” (Cass. n. 18090 del 2007).
Nel caso in esame, visti i plurimi refusi, sarebbe, certamente, sussistito un margine per proporre istanza per la correzione del provvedimento per errore materiale, ma non certo per invocare il vizio di motivazione apparente, atteso che il provvedimento impugnato elimina qual si voglia dubbio circa la coerenza del percorso argomentativo seguito dal giudicante rispetto al thema decidendum proposto in giudizio, e che le conclusioni di rigetto, indicate in dispositivo, appaiono pienamente congruenti rispetto alla ricostruzione della fattispecie in diritto, così come scaturente dalla parte motiva.
Venendo al terzo motivo, esso è infondato.
Parte ricorrente sostiene di aver diritto alla pensione riliquidata mediante utilizzazione di tutte le 335 settimane di contribuzione figurativa per esposizione ad amianto, con riduzione di quelle maturate nella Gestione separata commercianti.
Sostiene che l’esposizione ad amianto era anteriore al 1992, i contributi figurativi si riferivano al periodo precedente all’inizio della contribuzione come lavoratore autonomo, ma che, soltanto per ragioni temporali concernenti il contenzioso, il diritto era stato conseguito a pensione già liquidata. Afferma che il criterio di riliquidazione avrebbe dovuto rispettare la progressione temporale di maturazione dei contributi, e che, comunque, atteso che i contributi figurativi riconosciuti giudizialmente (cd. riserva amianto) determinano un rateo mensile di pensione economicamente più vantaggioso, egli avrebbe avuto diritto al ricalcolo nei predetti termini.
Valga, in proposito, quanto questa Corte ha avuto già modo di affermare in un’ipotesi sovrapponibile: “Il disposto dell’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto (cioè, in pratica, l’intero periodo di assicurazione all’INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell’amianto), atteso che, da un lato, tale estensione comporterebbe un’ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale, e, dall’altro, che l'”intero periodo lavorativo” deve essere inteso – alla luce delle finalità della l. n. 257 del 1992, evidenziate anche da Corte Cost., nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000 – come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi“(Cass. n. 26923 del 2016).
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, il Collegio, intendendo dare continuità al principio di diritto dalla stessa affermato, ne rileva la corretta attuazione da parte della sentenza impugnata, e, pertanto, rigetta del ricorso.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 ottobre 2022, n. 30639 - La rivalutazione di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 è applicabile anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 dicembre 2018, n. 32003 - In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 dicembre 2018, n. 32707 - In tema di benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, l'allegazione del fatto costitutivo, relativo all'esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per…
- PARLAMENTO EUROPEO - Comunicato del 3 ottobre 2023 - Esposizione all'amianto: misure più restrittive per proteggere i lavoratori - I lavoratori UE saranno esposti a livelli di amianto dieci volte inferiori rispetto al passato - Tecnologia più moderna e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1607 - In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003 non è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22162 - In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all'art. 73 r.d.l.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…