CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2022, n. 30270
Previdenza – Professionista – Obbligo di iscrizione alla gestione separata -Omessi contributi – Differimento termini di pagamento – Prescrizione – Decorrenza
Rilevato che
la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata in data 8 giugno 2020 n. 89, decidendo sull’appello proposto dall’Inps nei confronti della sentenza resa dal tribunale di Cagliari, tra il medesimo Inps e M. C., ha rigettato l’impugnazione;
a fondamento del decisum, la Corte d’appello ha ritenuto – in difformità dal tribunale – sussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa professionale; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi (16 giugno 2010, per i redditi prodotti nel 2009), l’atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (30 giugno 2015); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi dell’attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un ‘ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod. civ.).
Contro la sentenza, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte in termini di rigetto del ricorso.
Considerato che
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, cod. civ. . in relazione all’art. 2, commi 26-31, L. n.335/1995, all’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111 all’art. 1, del D.Igs. n. 462/1997 e all’art. 10, comma 1, del D. Igs. n. 241/1997».
L’Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente un’ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all’interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 6677 del 2019; Cass., n. 19403 del 2019).
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
La Corte di appello, nell’individuare il dies a quo del termine di prescrizione, nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei detti contributi relativi all’anno 2009, non ha affrontato la questione del differimento di tale termine disposta sino al 6 luglio 2010 con il D.P.C.M. del 10 giugno 2010, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l’avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2015.
Questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare, il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 8.11.21 n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza del termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123).
Infatti, secondo la giurisprudenza in termini di questa Corte, “10. Il D.P.C.M. 10 giugno 2010 citato, art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”, debbano effettuare i versamenti “entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo” (lett. b). 11. (…) secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5)” (Cass. n. 34214/21, cfr. Cass. n. 28123/21).
Inoltre, nessuna rilevanza ha la circostanza che il contribuente sia estraneo agli studi di settore, atteso che, giusta la lettera del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i “contribuenti (…) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (in termini, Cas. N. 10273/21, cfr. Cass. n. 4899/21)
Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione del D.P.C.M. citato, art. 1, comma 1, lett. a), e quindi è quest’ultima (6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza di tale termine di prescrizione: pertanto, alla data della ricezione dell’atto interruttivo della prescrizione del 30.6.2010 inviata dall’Inps alla parte privata i contributi non erano ancora prescritti e quindi, sono ancora dovuti dalla parte privata stessa.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, la quale, in diversa composizione riesaminerà anche le eventuali ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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