CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2021, n. 24693
Indennità di disoccupazione – Attività di socio presso una cooperativa ex D.P.R. n. 602/1970 – Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione – Riforma del 2012
Fatti di causa
La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di G.D., socio della cooperativa di lavoro nel periodo 2003/2007, a percepire l’indennità di disoccupazione.
La Corte ha esposto che l’Inps aveva negato la prestazione in quanto il rapporto aveva avuto luogo con cooperativa rientrante tra quelle svolgenti le attività di cui all’elenco allegato al DPR n. 602/1970.
Secondo la Corte si era verificata con le disposizioni successive, in particolare la L. n. 196/1997 – secondo cui i lavoratori soci delle cooperative di lavoro sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione – una modifica del DPR 602/1970 e l’estensione dell’assicurazione contro il rischio dell’assicurazione a tutti i soci lavoratori di cooperative.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo.
Resiste il D.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.
Ragioni della decisione
3. L’Inps denuncia violazione degli artt 1, comma 1, DPR 602/1970; art 24, commi 2 e 5, L. n. 196/1997 ; art 1, commi 3 e 4, L. n. 142/2001; art 1 Dlgs 423/2001 con riferimento all’art. 37, comma 1, e 40 n. 7 RD 1827/1935.
La questione attiene alla sussistenza dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per i soci lavoratori di cooperative che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al DPR n. 602/1970.
Osserva che la sentenza si era basata essenzialmente sulla disciplina delle società cooperative in generale, senza tenere conto della particolarità delle soc. cooperative di cui al DPR 602/1970.
4. Il ricorso è fondato.
5. Questa Corte si è pronunciata su fattispecie simile relativa alla specifica protezione contro la disoccupazione involontaria assicurata dal trattamento di mobilità (cfr Cass. 10778/2020) e da detto precedente, anch’esso relativo a fattispecie anteriore alla novella legislativa di cui alla L n 92/2012 è possibile trarre principi validi anche nella presente fattispecie.
6. Nel citato precedente è stato richiamato il complesso delle disposizioni in tema di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i soci lavoratori dipendenti di società cooperative e, in particolare, per le società cooperative che svolgono le attività di cui al d.P.R. n. 602 del 1970, e cioè società ed enti cooperativi esercenti attività di facchinaggio, trasporto di persone e di merci, attività ad esse preliminari, complementari ed accessorie, altre attività varie, quali servizi di guardia (di terra, mare o campestre), polizia ed investigazioni private e simili.
7. L’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione, definita dall’art. 37 r.d.l. n. 1827 del 1935, era apprestata solo per i lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione, in tale ambito, dei soggetti retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell’azienda (art. 40, n. 7, r.d.l. n. 1827 cit.).
L’art. 28 della legge n. 153 del 1969 ha delegato il Governo ad emanare norme, per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell’assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, volte: «a) alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l’obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale; b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attività merceologiche promiscue;…»;
8. In ottemperanza alla richiamata norma primaria, il complesso normativo introdotto con il d.P.R. n.602 del 1970, per il «Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi», ha definito le tutele previdenziali e assistenziali per i soci lavoratori delle cooperative analiticamente indicate dal medesimo decreto presidenziale, enumerando, del pari analiticamente, gli eventi protetti – invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, famiglia malattie e tutela delle lavoratrici madri, gestita dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie; infortuni sul lavoro e malattie professionali, assistenza agli orfani di lavoratori italiani; provvidenze della gestione case per lavoratori- senza ricomprendere, in tale pur ampio novero, la disoccupazione involontaria (art. 1, primo comma: «assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall’istituto nazionale della previdenza sociale; assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro; assistenza dell’ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani; provvidenze della gestione case per lavoratori»).
9. Il legislatore del 1997 ha, poi, riconosciuto la protezione dell’evento disoccupazione involontaria per i lavoratori soci di cooperative di lavoro con l’art.24, comma 2, legge n. 196 del 1997 (in deroga all’art. 40, primo comma, n.6 r.d.l. n.1827 del 1935 cit. conv. in legge n.1155 del 1936 e successive modificazioni), e l’ha esclusa, espressamente (comma 5 dell’art. 24 cit.), per i soci delle cooperative di cui al d.P.R. n.602/1970.
Per completezza espositiva, va richiamato anche il testo del comma 4 del predetto articolo 24, del seguente tenore: «Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina, relativa all’indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L’espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall’articolo 8, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall’approvazione, da parte dell’assemblea, del programma di mobilità.
Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Se al centro della disposizione normativa appena evocata vi sono i soci lavoratori delle cooperative di lavoro «svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina», il parametro adottato dal legislatore, di privilegiare il settore produttivo dell’attività svolta dalla cooperativa, viene poi corretto, anzi delimitato, con il successivo comma 5 che predilige, nell’incipit, una tecnica linguistica di conferma di un precetto già presente nell’ordinamento: «È confermata l’esclusione dall’assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione». Il successivo comma 6 dell’art. 24 ha introdotto un termine di validità delle predette disposizioni «fino all’emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative».
10. La legge di delegazione n. 142 del 2001 ha sottoposto a revisione la legislazione in materia cooperativistica e ha dettato (art.4, comma 3) criteri e principi direttivi per l’equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa (lett. a) e la gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell’equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni (lett. b).
Ratio della delega enunciata nella legge n. 142 è stata, in altri termini, la riforma previdenziale delle cooperative che erogano i contributi su un imponibile convenzionale determinato con decreto ministeriale (in riferimento alle attività varie di cui al D.P.R. n. 602) in vista della equiparazione, con gradualità, della contribuzione a quella dei lavoratori dipendenti sottesa al riconoscimento del trattamento economico complessivo percepito dal socio lavoratore dipendente come imponibile previdenziale.
11. Nell’esercizio della potestà legislativa delegata, il decreto legislativo n. 423 del 2001, nel definire l’ambito di applicazione, ha indicato i «lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999», quali destinatari delle forme di previdenza e di assistenza sociale descritte nella stessa norma(«a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione per l’assegno per il nucleo familiare; c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»(art. 1, comma 1, d.lgs. n. 423 cit.).
12. Solo dopo un decennio dalle accennate disposizioni il legislatore è intervenuto, con la riforma degli ammortizzatori sociali, legge n.92 del 2012, con effetto dal primo gennaio 2013, per estendere l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R. n.602 cit., ampliando le tutele assicurative ivi elencate, con l’aggiunta dell’«Assicurazione sociale per l’impiego» (art. 2, co. 38, legge n. 92 del 2012 cit.).
Con la stessa riforma del 2012 il legislatore ha esteso il campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 3, comma 1, legge n.92 cit.) aggiungendo il comma 3-bis all’art. 12 della legge n. 223, recante analitica indicazione delle imprese oggetto dell’intervento normativo estensivo, imprese esercenti attività i cui dipendenti non erano coperti, prima di allora, dalla predetta protezione previdenziale.
Infine la tutela previdenziale introdotta a decorrere dal 2013 ha reso necessaria l’emanazione di disposizioni transitorie volte a disciplinare l’entità della contribuzione e della prestazione, graduandone le modalità applicative (art.2, co. 27, ultimo periodo, legge n. 92 cit.; artt. 1 e 2 d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.71253 del 2013).
13. Dal complesso normativo esposto risulta evidente l’assenza di protezione dalla disoccupazione involontaria per i soci lavoratori delle società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’allegato al d.P.R. n. 602, colmata solo con interventi legislativi e disposizioni di rango subprimario con effetto graduale dal 2013.
14. L’argomento difensivo incentrato sulla deroga a tale esclusione introdotta nell’ordinamento fin dal 2001, con la disciplina generale della legge n.142 del 2001, non risulta persuasivo, considerato che, come già esposto, la legge di delegazione si è limitata ad introdurre principi e criteri direttivi ai quali si è conformato il legislatore delegato che, fin dal primo articolo, ha ben chiarito l’ambito di applicazione dell’intervento normativo, lasciando inalterati eventi protetti e tutele assicurative interessate dall’applicazione delle nuove disposizioni.
15. Proprio l’esplicito intervento riformatore del 2012 testimonia l’esistenza di un pregresso contesto normativo che il legislatore ha inteso mutare con norme destinate a produrre effetti, secondo i principi generali, solo per il tempo successivo alla sua entrata in vigore.
16. In conclusione, l’esclusione dei soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’elenco allegato al d.P.R. n.602 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall’assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino al 2012 comportava l’insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva.
17. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del D. La novità della questione e la sussistenza di un precedente intervenuto solo nel 2020 giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del D.
Compensa le spese dell’intero processo.
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