CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 dicembre 2020, n. 28626
Rapporto di lavoro – Qualifica di collaboratore amministrativo – Risarcimento del danno alla dignità personale e professionale nonché da dequalificazione professionale
Fatti di causa
1. con sentenza in data 13 ottobre 2014 nr. 1210 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da P.D.M. – dipendente del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con qualifica di collaboratore amministrativo C1 – nei confronti del MINISTERO e del superiore gerarchico, S.P., per il risarcimento del danno alla dignità personale e professionale nonché da dequalificazione professionale.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza P.D.M., articolato in un unico motivo.
3. La causa, già fissata per la trattazione con rito camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinotifica del ricorso alla avvocatura generale dello Stato.
4. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ha opposto difese con controricorso.
5. Il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ. – violazione degli articoli 83, 301, 302, 112 cod.proc.civ nonché dell’articolo 24 Costituzione.
2. Ha esposto che il proprio difensore – AVV. F.S.R. – era stato sospeso dall’esercizio della professione forense dal 14.3.2014 al 14.3.2015; ha dedotto la nullità della sentenza, resa nel periodo in cui il giudizio di appello era interrotto ex lege.
3. Il ricorso è fondato.
4. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza, e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento. Ne deriva la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. La irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata nel giudizio di legittimità; ciò, tuttavia, ad opera della sola parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, (cfr. ex plurimis, Cassazione civile sez. IlI, 13/02/2019, n.4159; Cass. 28846/2018; Cass. 21002/2017).
5. Il principio qui ribadito subisce eccezione nel caso in cui dalla prosecuzione del processo, in ragione del mancato rilievo dell’evento interruttivo, non derivi un concreto pregiudizio al diritto di difesa; ne consegue che non si determina alcuna nullità degli atti processuali nell’ipotesi in cui il periodo di sospensione del difensore dalla professione forense cada integralmente nel lasso di tempo intercorrente tra la celebrazione di due udienze successive (Cassazione civile sez. lav., 16/10/2019, n.26220 e giurisprudenza ivi richiamata).
6. Nella fattispecie di causa la applicazione dei suddetti principi conduce al rilievo della nullità della sentenza impugnata.
7. L’unico difensore del ricorrente nel giudizio di appello, avv. F.S.R., era sospeso dall’albo alla data del 25.9.2014, in cui si è celebrata l’udienza di discussione della causa ed è stato letto il dispositivo (come risulta dalla comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 18.11.2014 e dalla nota della Corte di Appello di Catanzaro del 6.11.2014); non vi è dubbio, dunque, circa il pregiudizio derivato dalla mancata interruzione del processo al diritto di difesa del P., che in detta udienza non era assistito da un difensore abilitato allo ius postulandi.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e gli atti rinviati alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione affinchè provveda alla rinnovazione degli atti nulli.
9. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia- anche per le spese- alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 agosto 2019, n. 20850 - La sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18250 - Qualora, durante la pendenza del giudizio, sopraggiunga la morte della parte costituita ed il suo procuratore ometta di dichiarare o notificare l'evento nei modi e nei tempi di cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13825 - L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18585 del 9 giugno 2022 - In tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12100 depositata il 22 marzo 2023 - Efficacia ex tunc del provvedimento di annullamento della radiazione - L'annullamento del successivo procedimento disciplinare di radiazione non travolge il precedente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 settembre 2020, n. 19495 - La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…