CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 dicembre 2021, n. 40216 – In caso di ritardato rimborso di credito IVA, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo, salvo che per il periodo complessivo, che decorrono, ai sensi dell’art. 78, comma 33, lett. a), della l. n. 413 del 1991, nel testo ratione temporis applicabile anteriore alla modifica operata con il d.lgs. n. 175 del 2014, dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all’ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest’ultimo massimo di giorni sessanta