CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4621
Rapporto di lavoro – Indennità trasferte non liquidate – Documentazione – Valutazione probatoria
Fatti di causa
Con decreto del 15 maggio 2014, il Tribunale di Arezzo ammetteva M.P. allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di E. s.p.a., in aggiunta ai crediti già ammessi, per l’ulteriore di € 16.000,00 in via chirografaria: sempre esclusi quelli di € 3.384,00 per “arretrati aumento retributivo 2008” (in particolare relativi ad aumento riconosciuto dal 1 maggio 2008 ma attribuito dal luglio 2008, senza conguaglio per i mesi di maggio e giugno precedenti), di € 2.550,00 per “indennità trasferte documentate non liquidate”, di € 9.970,20 per “retribuzione variabile non corrisposta con documenti di conferimento obiettivi e raggiungimento obiettivi” e di € 53.073,29 per “retribuzione variabile non corrisposta senza documenti di conferimento obiettivi e raggiungimento obiettivi”.
Premessa la possibilità di valutazione probatoria dei soli documenti tempestivamente prodotti con esclusione di quelli, pure allegati alla domanda di insinuazione allo stato passivo, ma non depositati, il Tribunale escludeva i crediti per gli arretrati di alcune mensilità 2008, siccome non oggetto della domanda di insinuazione e per le altre voci retributive in difetto di idonea prova.
Tuttavia, benchè chiarita la diversità per causa petendi delle domande di credito retributivo e risarcitoria a titolo di danno per perdita di chance, ammetteva il credito del lavoratore, per mancata assegnazione di obiettivi nell’anno 2009 e fino al primo trimestre 2010 (per l’affidamento del medesimo sulla previsione contrattuale di fissazione di obiettivi, comportanti la possibilità di un incremento retributivo, tuttavia non stabiliti) proprio a tale titolo risarcitorio e pertanto in via chirografaria, che liquidava equitativamente nella misura di € 16.000,00 suindicata.
Con atto notificato il 16 (20) giugno 2014, la società in a.s. ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; non svolgeva invece difese il dirigente intimato.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 2099, 2102, 1375, 1362 c.c. e contraddittorietà di motivazione, per erroneo e pure contraddittorio riconoscimento del diritto all’emolumento per gli anni 2009 e 2010, in assenza di un tale diritto, neppure essendo stati fissati dalla società datrice gli obiettivi per tali anni, tanto meno sulla base (non già di un contratto di lavoro o di una lettera di assunzione, ma) di due lettere (in rispettive date 24 ottobre 2006 e 18 aprile 2008) assolutamente generiche al riguardo.
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 2099, 1226 c.c., 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione consistente nella pronuncia di ammissione allo stato passivo di un credito risarcitorio per perdita di chance neppure oggetto della domanda di insinuazione allo stato passivo, comunque non spettante in difetto di prova della possibilità per il lavoratore di raggiungere obiettivi, alla cui predeterminazione la società datrice sarebbe stata tenuta e per contraddittorietà della motivazione, in ordine alla determinazione del danno in via equitativa in misura incongrua.
3. Il secondo motivo, da trattare in via prioritaria per la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica, è fondato.
3.1. Appare evidente la diversità della domanda, tempestivamente formulata dal lavoratore in sede di insinuazione a stato passivo, di ammissione per un credito retributivo, e quindi di adempimento di un obbligo contrattuale, rispetto a quella risarcitoria di danno da perdita di chance per inadempimento di un obbligo contrattuale (di buona fede), tanto per causa petendi che per petitum (Cass. 27 marzo 2004, n. 6161; Cass. 16 giugno 2009, n. 13953; Cass. 23 gennaio 2012, n. 870). Ed occorre pure tener conto della peculiare differenza della domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance, in quanto di danno potenziale (consistente nella perdita non già di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito abbia inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale: Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737; Cass. 31 maggio 2017, n. 13818), non assimilabile ad un danno futuro e dunque non ricompreso, neppure per implicito, in una domanda generica di risarcimento del danno (Cass. 29 novembre 2012, n. 21245; Cass. 13 giugno 2014, n. 13491).
3.2. Sussiste allora il denunciato vizio di ultrapetizione, che ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868; Cass. 6 settembre 2018, n. 21720): come appunto nel caso di specie, nel quale peraltro è stata esattamente individuata la diversità della domanda risarcitoria per danno da perdita di chance da quella di corresponsione di un emolumento retributivo (così al penultimo capoverso di pg. 4 del decreto).
4. Dalle superiori argomentazioni discende l’accoglimento del motivo scrutinato, con assorbimento del primo, la cassazione del decreto con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Arezzo in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Arezzo in diversa composizione.
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