CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4625

Praticantato giornalistico – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Mancato rilascio del certificato di compiuta pratica – Omessa contribuzione previdenziale e assicurativa

Fatti di causa

Con decreto dell’8 settembre 2016, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., da M.C.P. avverso lo stato passivo del Fallimento Edizioni R. s.r.I., dal quale era stato escluso il suo credito insinuato per €. 293.182,78, a titolo di differenze retributive, risarcimento danni per mancato rilascio del certificato di compiuta pratica ed omessa o insufficiente contribuzione previdenziale e assicurativa (nonchè per rivalutazione ed interessi) in dipendenza delle superiori mansioni di praticante redattore (e non di semplice collaboratore fisso) svolte dal 7 ottobre 1996 ad aprile 1998 presso il quotidiano “R.” e dall’aprile 1998 al 18 aprile 2000 presso il quotidiano “N.G.C.”. E ciò in difetto di adeguata prova, condivisa dal Tribunale, in esito alla verificata assenza di produzione documentale e alle scrutinate risultanze della prova orale esperita.

Con atto notificato il 8 ottobre 2016 la creditrice ricorreva per cassazione con sei motivi, cui resisteva con controricorso la curatela fallimentare.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce nullità del decreto in violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 CEDU, 111, sesto comma Cost., 132, secondo comma, n. 4, 135, quarto comma c.p.c., 99, penult. comma I. fall. e motivazione apparente, intrinsecamente illogica, perplessa e mancante, per lacunosa e inadeguata valutazione delle risultanze della prova orale, in particolare con omissione della dimensione spazio – temporale dell’esperienza lavorativa dei testi assunti, in riferimento all’effettiva conoscenza dell’attività di praticantato della ricorrente, nelle sue concrete modalità, così da non dare conto del ragionamento decisorio osservato, se non in modo perplesso e incomprensibile, tale da non soddisfare neppure il requisito motivo minimo costituzionale.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in riferimento agli artt. 35 CCNL giornalisti del 16 novembre 1995 come integrato dall’accordo economico del 1998 e 2099 c.c., degli artt. 35 CCNL giornalisti del 16 novembre 1995, 36 Cost. ed omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per la dimostrata natura subordinata del lavoro di praticantato giornalistico prestato, sulla base della deposizione in particolare della teste N. e delle buste paga prodotte.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 CEDU, 111, primo e secondo comma Cost., 132, secondo comma, n. 4, 135, quarto comma c.p.c., 99, penult. comma I. fall., 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., per erronea dichiarazione di decadenza dall’assunzione del teste G.E., nonostante la comunicazione della propria assenza dall’udienza per sopravvenuto impedimento, pure a fronte della mancata intimazione dalla curatela fallimentare di due testi per una precedente udienza.

4. Con il quarto, la ricorrente deduce nullità del decreto e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda, sempre coltivata, di ammissione allo stato passivo dei crediti per retribuzione, non corrisposta, delle due ultime mensilità di settembre e ottobre 2000 e per T.f.r.

5. Con il quinto, la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale il mancato pagamento della retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2000, invece risultante dalle buste paga prodotte, recanti le date di inizio e cessazione del rapporto di lavoro.

6. Con il sesto, la ricorrente deduce violazione degli artt. 5, primo comma e 4, quinto comma d.m. 55/2014 e mancanza di motivazione, per non corretta né giustificata liquidazione delle spese processuali, tenuto conto del valore effettivo della controversia e della qualità della parte soccombente, in relazione agli interessi perseguiti.

7. I primi due motivi (rispettivamente relativi a: nullità del decreto in violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 CEDU, 111, sesto comma Cost., 132, secondo comma, n. 4, 135, quarto comma c.p.c., 99, penult. comma I. fall. e motivazione apparente, intrinsecamente illogica, perplessa e mancante; violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in riferimento agli artt. 35 CCNL giornalisti del 16 novembre 1995 come integrato dall’accordo economico del 1998 e 2099 c.c., degli artt. 35 CCNL giornalisti del 16 novembre 1995, 36 Cost. ed omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti), congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.

7.1. Non si configurano le violazioni di legge denunciate, in difetto dei requisiti costitutivi (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984), né ricorrono le lamentate censure di nullità del decreto per incomprensibilità, illogicità o mera apparenza di motivazione, in assenza di alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendano incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. 25 giugno 2018, n. 16611).

Neppure vi è una carenza assoluta di motivazione, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18 settembre 2009, n. 20112). Né si rileva un’anomalia motivazionale che si concretizzi nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non renda percepibile l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, tale da non consentire un effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. 17 maggio 2018, n. 12096).

Infine, nemmeno si verte nell’ipotesi di una violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma Cost., individuabile nei casi, che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza, di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, alla cui esclusiva verifica è attualmente circoscritto (oltre alla possibilità di deduzione del vizio di motivazione per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia) il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

7.2. Sicchè, a fronte di un percorso argomentativo adeguato e coerente a sostegno della decisione assunta dal Tribunale (dall’ultimo capoverso di pg. 2 all’ultimo di pg. 3 del decreto), i due mezzi congiuntamente scrutinati consistono in un’evidente contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

8. Il terzo motivo, relativo a nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 CEDU, 111, primo e secondo comma Cost., 132, secondo comma, n. 4, 135, quarto comma c.p.c., 99, penult. comma I. fall., 250 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. per erronea dichiarazione di decadenza dall’assunzione di un teste, è pure inammissibile.

8.1. A parte la genericità del mezzo, in violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., per assenza della trascrizione del verbale di udienza (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 23 aprile 2010, n. 9748; Cass. 4 ottobre 2017, n. 23194; Cass. 4 aprile 2018, n. 8204), anche tenuto conto della specifica contestazione da parte del Fallimento controricorrente della mancata prova dell’intimazione del teste dalla cui assunzione la creditrice è stata dichiarata decaduta (al terzo capoverso di pg. 9 del controricorso), occorre ribadire che spetta esclusivamente al giudice di merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., la valutazione in ordine alla sussistenza di giusti motivi per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di escutere i testi per mancata comparizione all’udienza all’uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi.

E che esula dai poteri della Corte di cassazione accertare se l’esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (Cass. 22 febbraio 2010, n. 4189; Cass. 23 luglio 2018, n. 19259).

9. Il quarto motivo, relativo a nullità del decreto e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda relativa ai crediti per retribuzione delle due ultime mensilità di settembre e ottobre 2000 e T.f.r., è infondato.

9.1. Ed infatti, il Tribunale ha rigettato l’opposizione all’esclusione dallo stato passivo dell’intera domanda di insinuazione del credito complessivo di € 293.182,78, risultante da numerose voci retributive, tra le quali comprese anche quelle relative agli ultimi due mesi lavorati e al T.f.r., sia pure con esplicito riferimento alla derivazione “dalle superiori mansioni di praticante redattore” che M.C.P. avrebbe svolto (così ai primi dieci alinea di pg. 2 del decreto). Resta comunque accertato che l’intero credito, comprensivo di ogni pretesa creditoria sia stato escluso e pertanto fatto oggetto di pronuncia.

9.2. Non sussiste allora il vizio di error in procedendo denunciato, che ricorre quando sia omessa qualsiasi decisione su di un capo di domanda, per tale intendendosi ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e in genere ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308; Cass. 16 luglio 2018, n. 18797): ravvisandosi, per la ragione detta, una pronuncia di rigetto implicito, che una tale omissione appunto esclude (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718).

10. Il rigetto del quarto motivo induce l’assorbimento del quinto, relativo ad omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti del mancato pagamento della retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2000, in quanto al precedente intimamente connesso (e in ogni caso inammissibile, dovendo l’omesso esame vertere su una circostanza di fatto e non su documenti, valutati o meno, neppure peraltro essendo state trascritte le buste paga, in violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.: Cass. 30 luglio 2010, n. 171915; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48).

12. Il quinto motivo, relativo a violazione degli artt. 5, primo comma e 4, quinto comma d.m. 55/2014 e mancanza di motivazione per non corretta né giustificata liquidazione delle spese processuali, è inammissibile.

12.1. Ed infatti, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo in sede di legittimità essere denunziate soltanto violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicazione delle singole voci contestate, in modo da consentire il controllo della Corte di cassazione senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542; Cass. 19 novembre 2014, n. 24635): ma una tale specifica indicazione non è stata oggetto di censura, pertanto insindacabile in sede di legittimità.

10. Dalle superiori argomentazioni consegue il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.