CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4627 – La retribuzione pensionabile equivale alla retribuzione imponibile, mentre il criterio di cassa per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito dal d.lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 9, può operare soltanto per i normali rapporti in corso ma non per quelli cessati prima del mese di corresponsione delle stesse somme