CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2019, n. 821
Cassa di Previdenza dei Ragionieri e Periti Commerciali – Pensione di anzianità – Principio del pro rata – Erronea applicazione – Inammissibilità del ricorso – Novità della questione prospettata
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 13 giugno 2016, confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimato, titolare di pensione di anzianità con decorrenza dal 1° marzo 2004 erogatagli dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, alla riliquidazione della quota A del trattamento pensionistico per violazione del criterio del pro rata.
2. La Corte territoriale, richiamando espressamente la motivazione di Cass. 13 aprile 2016, n. 7302 (paragrafi da 28 a 36), sul principio del pro rata in continuità con l’intervento nomofilattico di Cass., Sez., U, nn. 17742 e 18136 del 2015, faceva seguire a tale iter argomentativo il rigetto della richiesta di consulenza tecnico contabile, rilevando la carenza di tempestiva contestazione, in primo grado, del conteggio già prodotto dal C. nel giudizio di prime cure, e per tale motivo posto a fondamento della statuizione gravata, e la tardività del conteggio alternativo prodotto dalla Cassa in sede di gravame.
3. Per quanto, inoltre, rileva in questa sede, la Corte territoriale rigettava il gravame svolto da C. Otello avverso la disposta compensazione delle spese, nella sentenza gravata, in considerazione di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione ravvisate nella sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, in materia, tale da richiedere l’intervento delle già richiamate sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione; infine, compensava integralmente, tra le parti, le spese del gravame, in considerazione della reciproca soccombenza.
4. Avverso tale sentenza ricorre, con tre motivi, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali; resiste O. C., con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale la Cassa non ha resistito.
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
6. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, con riferimento alla riliquidazione del trattamento pensionistico, la Cassa ricorrente assume che i conteggi formulati dalla parte avversa, e acriticamente recepiti dalla sentenza di primo grado e altrettanto acriticamente confermati dalla Corte di merito, nulla abbiano a che vedere con l’applicazione del principio del pro rata, come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.
7. Con il secondo motivo viene reiterata la violazione dedotta con il primo mezzo e la censura investe i medesimi conteggi nel profilo dell’estensione del sistema di calcolo retributivo anche ai redditi da computare, invece, con il sistema di calcolo contributivo, non tenendo conto che con il Regolamento di esecuzione entrato in vigore il 1° gennaio 2004 la Cassa ha disposto, in forza dell’art. 3, co. 12 della legge n. 335 del 1995, che le pensioni erogate dopo tale data si 1) compongono di due quote da sommarsi tra loro: quota retributiva A, calcolata con riferimento all’anzianità assicurativa maturata sotto la vigenza della vecchia normativa ed applicando il sistema retributivo; quota B, calcolata con riferimento all’anzianità maturata dopo il 1° gennaio 2004 e sino alla decorrenza della pensione, calcolata con il meno favorevole criterio contributivo. Assume, in definitiva, l’illegittimità dei conteggi fondati sull’erroneo presupposto che nella base di calcolo della quota A retributiva andrebbero inclusi anche i redditi relativi all’anno 2004, redditi invece da considerarsi per la determinazione della quota di pensione calcolata con metodo contributivo (quota B).
8. Con il terzo motivo la già dedotta violazione di legge è articolata nel profilo della falsa applicazione della predetta disposizione anche con riferimento al coefficiente di neutralizzazione, questione che la parte ricorrente assume di avere esposto, sin dal primo grado di giudizio e con il ricorso in appello, e di avere altresì illustrato, nel corso dell’udienza di discussione innanzi alla Corte territoriale, enunciando le ragioni per le quali quel coefficiente avrebbe dovuto essere applicato al trattamento pensionistico di anzianità in questione.
9. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
10. La statuizione della Corte di merito sulla quantificazione della pretesa non è stata adeguatamente e specificamente censurata, avversando il decisum nel quale viene dato atto sia della mancata contestazione del conteggio prodotto nel giudizio di primo grado sia della tardiva produzione, solo in sede di gravame, del conteggio alternativo prodotto dall’appellante.
11. Quanto detto vale anche per il secondo motivo, inammissibile anche per novità della questione prospettata, in ordine all’applicabilità o meno delle sub quote, questione che non risulta trattata dalla sentenza impugnata.
12. Invero non risulta precisato nel ricorso, che difetta, pertanto, di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza alla stregua dell’art. 366, n. 4 cod.proc.civ., dove, come e quando la specifica questione sia stata sollevata e coltivata nei giudizi di merito, ciò essendo evidentemente indispensabile al fine della verifica, sulla base delle difese di legittimità, del fatto che non si tratti di questione nuova.
13. Anche quanto al coefficiente di neutralizzazione, su cui è incentrato il terzo motivo, va osservato che la specifica questione non risulta trattata nella sentenza impugnata sicché, per evitare la delibazione di inammissibilità per novità, la Cassa ricorrente avrebbe dovuto devolvere un error in procedendo, e non la violazione di legge nella quale è sussumibile la fattispecie, dimostrando la tempestiva introduzione, fin dal primo grado di giudizio, della questione che la parte ricorrente assume controversa e dibattuta nelle sedi di merito, atteso, peraltro, che pur riportando integralmente passaggi argomentativi di Cass. 13 aprile 2016, n. 7302 (paragrafi da 28 a 36), detta ultima decisione ha, in sostanza, a sua volta mutuato i passaggi argomentativi da Cass., Sez., U, nn. 17742 del 2015.
14. Anche tale mezzo di censura è, pertanto, inammissibile.
15. Il ricorso incidentale, con il quale denunciando violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., la parte si duole della conferma della statuizione di primo grado in ordine alla compensazione delle spese e della disposta compensazione in sede di gravame, va rigettato.
16. Alla stregua del novellato comma 2 dell’art. 92 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis, come modificato dall’ art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009 n. 69 (in vigore dal 4 luglio 2009 ed applicabile, come nella specie, ai giudizi instaurati dopo tale data, ex art. 58 comma 1, legge n. 69 del 2009), il potere discrezionale di compensare le spese può essere esercitato «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione».
17. Peraltro, già nel vigore della precedente formulazione dell’art. 92 cod.proc.civ., le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 30 luglio 2008, n. 20598), componendo un contrasto di giurisprudenza, avevano chiarito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento risultassero «chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito».
18. Nella specie, la Corte di merito, nel rigettare il gravame avverso la statuizione del primo giudice, ha ritenuto idoneo a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite il contrasto giurisprudenziale composto solo a seguito dell’intervento nomofilattico delle Sezioni unite della Corte, correttamente includendo, nella nozione elastica di «gravi ed eccezionali ragioni» l’indaginosa e controversa questione giuridica composta solo all’esito del predetto intervento.
19. Risulta, inoltre, inammissibile il rilievo sulla debenza del doppio del contributo unificato e la critica al potere decisionale al riguardo esercitato dal giudice del gravame, trattandosi di questione di natura tributaria e di pretesa erariale, riguardo alla quale il giudice naturale è quello tributario.
20. Infine, è immune da censure la statuizione sulla compensazione delle spese del giudizio di gravame, informata alla regola della reciproca soccombenza nel giudizio di gravame, e il mezzo d’impugnazione presenta profili di inammissibilità in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod.proc.civ., rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, sottratto al sindacato di legittimità non essendo il medesimo tenuto a rispettare una esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
21. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale rigettato.
22. Le spese di lite si compensano in considerazione della reciproca soccombenza.
23. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 – bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis.
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