CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 giugno 2020, n. 11546 – L’art. 2087 cod. civ. non configura infatti un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore