CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 maggio 2019, n. 13025
Licenziamento disciplinare – Indennità risarcitoria – Determinazione – Rito Fornero
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Caltanissetta, nella fase di opposizione ex art. 1, co. 51 e ss., della legge n. 92 del 2012, confermò l’ordinanza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dal C.S. a G.M. e, esclusa la tutela reintegratoria, aveva riconosciuto in favore del lavoratore un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità; contestualmente ritenne il C.S. decaduto dalla possibilità di proporre opposizione incidentale avverso la statuizione di illegittimità del licenziamento, stante l’omessa impugnazione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento giudiziale.
2. Con sentenza n. 400 del 3 dicembre 2015 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato tale decisione, dichiarando inammissibile il reclamo proposto in via principale dal M. (finalizzato ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ovvero una indennità risarcitoria nella misura di 24 mensilità) e rigettando quello incidentale del C.S. (con cui si censurava la ritenuta decadenza dall’opposizione incidentale e si riproponevano le doglianze già formulate con l’opposizione incidentale ritenuta inammissibile dal primo giudice).
La Corte territoriale, esaminando prioritariamente, per ordine logico, il reclamo incidentale del C.S., ha ritenuto che non potesse farsi applicazione, nell’ambito del giudizio di opposizione del c.d. ‘rito Fornero’, della disciplina dell’impugnazione tardiva di cui all’art. 334 c.p.c. e che fosse dunque corretta la decisione del Tribunale di inammissibilità dell’opposizione incidentale (con conseguente incontrovertibilità della statuizione sulla illegittimità del licenziamento).
Quanto alla posizione del M. che invocava una maggiore tutela la Corte ha giudicato che il primo motivo di reclamo fosse inammissibile, per essersi il reclamante limitato a riportare i motivi fatti valere nella fase sommaria senza alcuna critica specifica alla decisione reclamata, e che, sotto diverso profilo, fossero inammissibili anche il terzo e quarto motivo, i quali, essendo relativi alla mancata reintegra ma vertendo intorno alla gravità del comportamento addebitato, erano inconferenti rispetto al decisum del Tribunale; ha infine ritenuto assorbito il quarto mezzo del reclamo principale concernente le spese di primo grado.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale G.M. con due motivi, illustrati da memoria.
Il C.S. Spa ha resistito con controricorso, articolando ricorso incidentale affidato a tre motivi.
3. Con ordinanza del 9 maggio 2018, il Collegio, “rilevato che la causa presenta una questione di particolare rilevanza ed importanza relativa all’ammissibilità o meno di una opposizione incidentale tardiva nel rito <Fornero>”, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
4. In prossimità dell’udienza pubblica del 26 febbraio 2019 la società ha comunicato memoria ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. I motivi del ricorso principale del M. possono essere come di seguito sintetizzati.
1.1. Con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 58 della l. n. 92/2012, degli artt. 414 e 434 c.p.c. (artt. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.) per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’impugnazione del M. non tenendo in considerazione che il c.d. ‘rito Fornero’ è caratterizzato dalla libertà delle forme. Rileva che il reclamo, come articolato nella sua interezza, non fosse tale da impedire ‘al giudice di appello’ di procedere agevolmente al controllo sia in fatto che in diritto della motivazione della sentenza reclamata.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1, co. 40, come sostituito dal 1° comma dell’art. 7 dello St. lav. e del comma 42 dello stesso art. 1 della l. n. 92/2012” nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibili anche il secondo e terzo motivo di reclamo ritenendo gli stessi non attinenti al contenuto della sentenza.
2. I motivi del ricorso incidentale della società sono i seguenti.
2.1. Con il primo mezzo di gravame il C.S. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 51, l. n. 92/2012 nella parte in cui la Corte d’appello ha confermato la tardività, già dichiarata in prime cure, della richiesta di riforma parziale dell’ordinanza ex art. 1, co. 49, l. n. 92/2012 formulata dalla Banca in sede di costituzione nel giudizio radicato per effetto dell’impugnazione proposta dal M. ai sensi dell’art. 1, co. 51, l. n. 92/2012.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della giusta causa licenziamento.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. censurando la sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di valutare le istanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio in funzione della verifica della sussistenza della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.
3. Per la sua natura pregiudiziale ed assorbente occorre scrutinare il primo motivo del ricorso incidentale della società, che investe la questione della legittimità o meno del licenziamento per giusta causa intimato il 20 febbraio 2013 a G.M.
Infatti questi propose opposizione all’ordinanza emessa ex art. 1, co. 49, l. n. 92/2012, dal Tribunale che aveva ritenuto l’illegittimità di detto licenziamento ma che gli aveva riconosciuto una tutela esclusivamente indennitaria.
Instaurato il contraddittorio, il C.S. si costituì dieci giorni prima dell’udienza prefissata per il giudizio di opposizione, proponendo “opposizione incidentale” volta invece ad affermare la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità di tale opposizione con statuizione preclusiva dell’indagine circa la legittimità del recesso confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta, a fronte del reclamo della società.
Il primo motivo del ricorso incidentale del C.S. che censura detta statuizione è fondato alla stregua del principio di diritto di recente ribadito da questa Corte (Cass. n. 30443 del 2018, cui si rinvia per ogni ulteriore argomentazione di supporto; conf. Cass. n. 5993 del 2019), che ha consolidato il precedente orientamento (v. Cass. n. 3836 del 2016 e Cass. n. 21156 del 2018), principio qui condiviso in base al quale:
“Nel rito cd. Fornero, in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l’altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessità di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c., atteso che l’opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l’oggetto dell’originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale“.
Pertanto il C.S., in seguito all’opposizione del M., ben poteva, tanto più con una memoria di costituzione contenente una impugnazione incidentale, chiedere che venisse riesaminato l’oggetto dell’originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale, non essendo ipotizzabile la formazione del giudicato su alcune statuizioni e non su altre della ordinanza opposta, a prescindere dalla scadenza del termine previsto per presentare autonoma opposizione.
4. Conclusivamente il primo motivo del ricorso incidentale della società deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello indicata in dispositivo, non ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 383, co. 3, c.p.c.
La Corte del rinvio si uniformerà al principio di diritto innanzi richiamato, delibando quindi nel merito la questione della sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento secondo quanto devoluto e, all’esito, liquidando anche le spese; tanto assorbe sia gli altri motivi di ricorso incidentale, sia il ricorso principale del lavoratore, in quanto le statuizioni sulla tutela applicabile sono travolte dal fatto che la legittimità del licenziamento è ancora sub iudice.
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso incidentale del C.S., cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese; dichiara assorbiti sia gli altri motivi del ricorso incidentale sia i motivi del ricorso principale del M..
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