CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 marzo 2018, n. 6427
Licenziamento – Addetto alle vendite al reparto macelleria – Sottrazione bene – Sproporzione della sanzione – Reintegra
Fatti di causa
Con ricorso al Tribunale di Napoli, A. R., dipendente della A. S.p.A. presso l’ipermercato di Mugnano, quale addetto alle vendite al reparto macelleria, conveniva in giudizio la società per sentir accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli in data 18/11/2011. Il Tribunale accoglieva la domanda rilevando che rispetto ai fatti contestati (e cioè alla sottrazione di una confezione di pasticche effervescenti marca B. del valore di euro 3,99) la sanzione del licenziamento fosse sproporzionata e disponeva la reintegra del R. nel posto di lavoro precedentemente occupato. Proposto appello da parte della società, la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione di primo grado. Riteneva la Corte territoriale che il solo fatto che la condotta appropriativa fosse prevista dalla contrattazione collettiva come sanzionabile con il licenziamento (nella specie dall’art. 225 c.c.n.I. terziario e servizi del 2011 in relazione all’art. 220) non era sufficiente a convalidare la legittimità del provvedimento irrogato. Nel caso in esame, ai fini della gravità della condotta, non rilevava, come ritenuto dal Tribunale, la tenuità del valore del bene sottratto (ritenuta circostanza neutra), ma ulteriori profili: era infatti risultato accertato che il R. aveva avuto un improvviso mal di stomaco e che aveva preso le pasticche (successivamente consegnate, dopo che al suo passaggio l’allarme alla barriera casse aveva iniziato a suonare) per alleviare la propria sofferenza e continuare a rendere la prestazione lavorativa nonostante il malore. Insomma, ad avviso della Corte territoriale, certamente il R. aveva sbagliato nel prendere la confezione di pasticche, ma ciò aveva fatto per senso del dovere e cioè per un fine positivamente valutabile, non dunque per un intento meramente voluttuario. Il profilo intenzionale non era stato connotato da intensità o da mera negatività bensì da leggerezza e superficialità.
Sottolineava, altresì, la ventennale anzianità del dipendente e l’assenza di provvedimenti disciplinari a suo carico.
Contro la sentenza d’appello ricorre la A. S.p.A. con tre motivi.
A. R. resiste con controricorso.
Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.
Ragioni della decisione
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente.
2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatola e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
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