CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2019, n. 26039
Professionista – Ricongiunzione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti dei contributi versati alla Gestione separata dell’Inps – Diritto
Fatti di causa
Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d’Appello di Ancona Reggio confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta da G.A. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell’INPS.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere il diritto in base alla formulazione letterale del comma 2 dell’art. 1, l. n. 45/1990 che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella dei destinazione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’A.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, l. n. 45/1990 e 2, commi 26 e ss., l. n. 335/1995, 1, comma 1, d.lgs. n. 184/1997, 15 preleggi e 1, comma 19, l. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.
Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 l. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto ) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione, un’interpretazione dell’art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l’assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo “in entrata” della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
Il ricorso va, dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati R.A. e C.M.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2020, n. 12821 - I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l' iscrizione alla Cassa del dottori…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25219 - Richiesta di ricongiunzione presso la Cassa dei contributi a suo tempo versati presso la Cassa di Previdenza dei Consulenti del Lavoro
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 33850 depositata il 4 dicembre 2023 - E' da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1940 depositata il 23 gennaio 2023 - Il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata presso l'Inps,…
- CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI - Comunicato 21 aprile 2020 - Coronavirus: Cassa Dottori Commercialisti sostiene iscritti in stato di necessità con un avviso per la richiesta di contributi
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 55 depositata l' 8 aprile 2024 - Illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…