CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2021, n. 24951
Lavoratori in mobilità – Diritto di ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità – Restituzione in caso di occupazione nel settore privato o in quello pubblico
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo di accertamento della legittima percezione da parte di P.V. dell’anticipazione dell’indennità di mobilità.
Ha esposto che l’Inps ne aveva chiesto la restituzione sul presupposto che il ricorrente, nei 24 mesi successivi, si era rioccupato svolgendo lavoro in favore della Logistica ITC con rapporto a tempo determinato ed intermittente.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Il V. è rimasto intimato. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.
Ragioni della decisione
3. L’Inps denuncia violazione degli artt 7, comma 5, L. n. 223/1991 e art 3, comma 2, DM 142/1993 con riferimento agli artt 33 del dlgs 276 vigenti ratione temporis e 12 preleggi al c.c.
Lamenta che la Corte d’appello di Firenze aveva ritenuto che la rioccupazione dell’assicurato con contratto di lavoro subordinato cd intermittente nei 24 mesi successivi all’avvenuta corresponsione dell’indennità di mobilità anticipata non fosse di ostacolo al mantenimento dell’indennità di mobilità anticipata percepita.
4. Il ricorso va accolto.
5. L’art 7, comma 5, L n 223/1991 attribuisce ai lavoratori in mobilità, che ne facciano richiesta, il diritto di ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità. La norma risponde al fine di consentire, al lavoratore che ha cessato il proprio rapporto di lavoro, di intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. La disposizione, tuttavia, prevede la restituzione dell’anticipazione qualora nei 24 mesi successivi al pagamento di parte dell’Istituto lo stesso lavoratore assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico. Come questa Corte ha sottolineato (cfr Cass n. 12746/2010) l’anticipazione dell’indennità di mobilità, prevista dall’art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991, risponde alla “ratio” di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e che il lavoratore, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme, deve restituire.
6. Ciò premesso il tenore della norma è chiaro nell’escludere il diritto all’anticipazione in caso di esplicazione di un’attività di lavoro subordinato. In ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all’erogazione dell’anticipazione, le somme percepite dal lavoratore devono, pertanto, essere restituite.
Nella fattispecie la conclusione di un rapporto di lavoro intermittente è di ostacolo al diritto del V. a mantenere l’anticipazione.
7. Da un lato, va rilevato che è infondata la pretesa della Corte territoriale di dare rilievo all’accertamento della sussistenza di una chiara volontà di abbandonare l’iniziativa economica finanziata o della sua incompatibilità, per impegno, con la conduzione dell’impresa o della professione e, dunque, a dare spazio ad un’indagine su ragioni personali o familiari, e cioè a comportamenti soggettivi del creditore non ammessa nel nostro ordinamento e con inevitabili incertezze interpretative, a fronte di una norma ben chiara nell’escludere il diritto a mantenere l’anticipazione.
8. Dall’altro lato il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro “su chiamata”. Esso rientra pur sempre nell’ambito del lavoro subordinato e, dunque, la sua instaurazione nel periodo di 24 mesi impedisce al V. di trattenere l’anticipazione ottenuta.
9. Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22162 - In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all'art. 73 r.d.l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22154 - In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33580 - In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, costituisce "violazione delle procedure"…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 settembre 2021, n. C-107/19 - In base all’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19665 depositata l' 11 luglio 2023 - In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto - con la rituale allegazione di perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…