CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 aprile 2020, n. 7848
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Notifica oltre il termine lungo di impugnazione – Inammissibilità del ricorso
Rilevato che
1. La società Equitalia Gerit s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Roma, comunicava alla società S. Surgelati srl di aver eseguito una iscrizione ipotecaria pari al doppio del credito a ruolo scaduto e non pagato alla data di redazione della nota di iscrizione.
L’ente contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria, eccependo di non aver ricevuto la notifica di talune delle cartelle esattoriali ad essa sottese, mentre altre (precisamente sei atti impositivi) erano state impugnate dinanzi alla Commissione tributaria; argomentando che, in pendenza di ricorso, il concessionario non poteva pretendere l’adempimento dell’obbligo di pagamento. Aggiungeva che era stato violato il disposto dell’art. 50 comma 2 del D.P.R. n. 602/73, in quanto non gli era stata notificata l’iscrizione ipotecaria né l’intimazione di pagamento violando così anche gli artt. 3 e 21 della I. 241/90.
La CTP di Roma dichiarava la carenza di giurisdizione relativamente a tre cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali, affermando che il contribuente aveva diritto alla notifica dell’intimazione di pagamento prima che si procedesse all’iscrizione ipotecaria, ma avendo la società ricorrente notificato il ricorso alla concessionaria, la quale risponde solo per vizi propri della cartella di pagamento, respingeva il ricorso, compensando le spese.
Avverso detta sentenza, proponeva appello la società S. Surgelati distribuzione, in liquidazione, lamentando che la controparte aveva chiesto sin dalla sua costituzione la chiamata in causa dell’ente impositore, istanza sulla quale i giudici tributari di primo grado non si erano pronunciati, violando l’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, riproponendo le medesime eccezioni sollevate in primo grado.
La CTR del Lazio respingeva il gravame, respingendo le eccezioni di illegittimità della iscrizione per l’omessa notifica della previa intimazione di pagamento, necessaria, ad avviso del decidente, solo in caso di inizio dell’esecuzione; aggiungendo che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate alla contribuente.
Con riferimento alla violazione dell’art. 68 del d.lsg n. 546/1992, affermava che le cartelle relative a contributi previdenziali erano escluse dalla giurisdizione del giudice tributario.
La società ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lazio n 118/6/2012 depositata il 18.04.2012 e non notificata, svolgendo quattro motivi.
La società di riscossione non ha svolto difese.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato che
2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. nonché violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/99 ex art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente censura la decisione impugnata, sotto i diversi profili rubricati, per avere il decidente omesso ogni motivazione in ordine alla censura sollevata avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso sul presupposto che la concessionaria, unica intimata, poteva rispondere solo per vizi propri della cartella, omettendo di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore di cui la prima aveva chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa.
3. Con la terza censura si lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere i giudici regionali esplicato le ragioni per le quali non hanno tenuto conto delle prove fornite dalla ricorrente, con riferimento all’annullamento di alcune cartelle, poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria (atti impositivi relativi a Tarsu).
4. Con il quarto mezzo si lamenta violazione dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 nonché dell’art. 15 DPR n. 602/73 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere i giudici territoriali escluso la violazione del predetto disposto, ritenendo trattarsi di cartelle escluse dalla loro giurisdizione, senza considerare che la norma citata impedisce l’esercizio dell’azione esecutiva in pendenza dei giudizi elencati a pag. 8 del ricorso.
Deduce la contribuente che l’art. 68 cit. pone un limite quantitativo alla riscossione frazionata in pendenza del giudizio, ammettendo la riscossione frazionata dopo la decisione del giudice di primo grado; mentre l’art. 15 cit., consentendo la riscossione frazionata sia in pendenza di giudizio che nell’ipotesi di accertamenti non ancora definitivi, non può trovare applicazione, in quanto la disciplina speciale sul contenzioso tributario (lex posterior), ha sostituito se non abrogato la precedente normativa; con la conseguenza che sino alla decisione della CTP, il ricorrente non è tenuto a corrispondere alcuna somma nemmeno a titolo provvisorio e in misura parziale.
5. Con il quinto motivo si lamenta la contraddittoria e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento agli artt. 15 DPR n. 802/73 in combinato disposto con il cit. art. 68, ex art. 360 n. 5. c.p.c., per avere i giudici regionali escluso l’applicazione del disposto dell’art. 68 cit., sul presupposto della giurisdizione del g.o. in materia di contributi previdenziali, benché non tutte le cartelle riguardassero detti contributi.
6. Con il sesto mezzo, si lamenta analoga violazione, per avere il decidente omesso la motivazione in ordine alla doglianza relativa alla inesistenza della notifica della iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento indicate nell’avviso; deducendo al riguardo che la violazione delle norme in materia di notifica a mezzo posta eseguita direttamente dalla concessionaria ed in particolare dell’art. 26 del DPR n. 602/73 rendeva inesistente la notifica delle cartelle indirizzata a tale ” T.V.”
7. Con il settimo motivo, si prospetta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e contestualmente la violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente in combinato disposto con gli artt. 3 e 21 della L. n. 241/1990 ex art. 360 nn. 5 e 3 c.p.c., per avere la concessionaria omesso di comunicare al debitore il provvedimento di iscrizione ipotecaria, assumendo peraltro vizi delle cartelle sottese relativi all’omessa indicazione del responsabile del procedimento.
8. Si ravvisa preliminarmente l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., del ricorso per cassazione spedito per la notifica al contribuente in data 3.12.2012.
Il ricorso doveva essere proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (18.04.2012), termine modificato dalla l. n. 69/2009 che ha ridotto il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
Il cd. termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica (Cass. civ. n. 18586/2018).
La modifica legislativa citata trova applicazione alla controversia in esame, atteso che il ricorso originario del contribuente è stato introdotto nell’anno 2010, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Il termine per la notifica del ricorso per cassazione andava a scadere, dunque, il 19.11.2012, data antecedente rispetto a quella di notifica del ricorso effettuata solo in data 3.12.2012 (data di spedizione per la notifica del ricorso).
In mancanza di costituzione dell’intimato, non vi è luogo a statuizione in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
– Dichiara improcedibile il ricorso per cassazione
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