CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 febbraio 2021, n. 4044
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie – Titolare di pensione di anzianità a carico dell’AGO – Diritto alla liquidazione della pensione integrativa da parte del Fondo al compimento del 65° anno di età – Ricongiunzione dei periodi contributivi ex art. 1, L. n. 29/1979 – Permanenza dello stato di iscritto al Fondo
Fatti di causa
1. La Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto a T.P., iscritto presso il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e titolare di pensione di anzianità a carico dell’AGO, il diritto alla liquidazione della pensione integrativa da parte del Fondo al compimento del 65° anno di età.
Secondo la Corte, infatti, l’iscritto al Fondo, che avesse beneficiato della pensione di anzianità a carico dell’AGO, poteva chiedere al raggiungimento del 65° anno di età la pensione integrativa che aveva costituito con i contributi da lui versati. Ha rilevato che l’avvenuta ricongiunzione ai sensi dell’art. 1 L. n. 29/1979 dei periodi contributivi, strumentale per il conseguimento della pensione di anzianità, non costituiva ostacolo in quanto non era trasferita all’AGO tutta la contribuzione versata al Fondo, ma solo la contribuzione IVS attinente all’Ago; che non era di ostacolo neppure il principio solidaristico, invocato dall’Inps, in quanto non si era in presenza di una contribuzione insufficiente a costituire la provvidenza cui era finalizzata, bensì l’iscritto avrebbe dovuto rinunciare ad una provvidenza che si era costituito con esborsi sulle proprie retribuzioni e che, infine ,non si poteva sostenere che il fondo fosse solo nominalmente integrativo se non circoscrivendo la portata di tale concetto all’ipotesi in cui l’iscritto non avesse chiesto la pensione di anzianità ottenendo la prestazione in unica soluzione solo dal Fondo.
2. Avversola sentenza ricorre l’Inps con un unico articolato motivo. Resiste il T. il quale solleva anche questione di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra gli iscritti che prima del raggiungimento dei 65 anni abbiano chiesto il pagamento di una somma pari al 75% dei contributi versati al Fondo e quelli, come il T., che pur trovandosi nelle medesime condizioni, si vedono negata la possibilità di percepire il trattamento a carico del Fondo nella misura del 75%.
Ragioni della decisione
3. L’Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10, 32 della legge n. 377 del 2 aprile 1958, dell’art. 7 della legge n. 587 del 1971 e dell’art. 13 della legge n. 903 del 1965, in relazione all’art. 360, numero 3, cpc.
Ad avviso dell’Istituto, il trattamento pensionistico di anzianità, erogato dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a domanda dell’interessato, aveva realizzato il definitivo ricongiungimento della contribuzione dal Fondo esattorie a quello del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con ciò dovendosi escludere la possibilità di ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia presso il Fondo esattorie.
L’Istituto ritiene erronea l’affermazione secondo la quale il riconoscimento della pensione di anzianità nell’AGO, con relativa liquidazione, non escluderebbe il permanere dello stato di iscritto al Fondo per gli impiegati delle esattorie, con la conseguente necessità di riconoscere, a chi fruisce di tale pensione, il diritto all’integrazione della pensione al momento in cui vengano in essere le condizioni, e cioè raggiunga l’età pensionabile.
4. Il ricorso deve essere accolto.
7. Va, infatti, confermata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 17259/2018, n. 28775/2018 e da ultimo 19242/2020), la cui condivisa motivazione si riporta integralmente nei passaggi argomentativi che seguono.
8. la legge n. 377 del 1958, come modificata dalla legge n. 587 del 1971, ha disciplinato, abrogando le disposizioni precedenti, la previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con qualifica impiegatizia.
9. il Fondo, che ha lo scopo di integrare, nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti, nonché di garantire agli iscritti ed ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e di capitalizzazione, un capitale complessivo dell’indennità di anzianità e dell’integrazione dovuta ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce una gestione autonoma dell’I.N.P.S.
10. il Fondo eroga agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell’assicurazione stessa, corrispondendo un’unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (v. Cass. 3 aprile 1986, n. 2298; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2767).
11. Le prestazioni pensionistiche che il Fondo conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e le pensioni ai superstiti. Le norme che disciplinano i trattamenti previdenziali a carico del Fondo non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori esattoriali, a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO, e gli iscritti al Fondo che possano far valere almeno un contributo nell’assicurazione generale obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività non esattoriale, possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell’AGO, dei periodi di iscrizione al Fondo (cfr. Cass. 4 maggio 2016, n. 8892).
Attraverso tale ricongiunzione è possibile richiedere (come già rilevato da Cass. n. 8892 del 2016 cit.) la liquidazione della pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti con la conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale, in quanto, nel caso in cui l’iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione nell’AGO (ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29 del 1979 dei periodi di iscrizione al Fondo stesso), gli artt. 21 e segg. della legge n. 377 del 1958 regolano le prestazioni erogate dal Fondo ed i requisiti richiesti per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non sono cumulabili con quelle a carico del Fondo Esattorie.
Gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO e per questo la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva.
11. Da tanto premesso e dalle citate disposizioni normative deve affermarsi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (legge n. 377 del 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente (v. Cass. n. 12872 del 1998, n. 11532 del 2000, n. 7288 del 2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a carico dell’AGO.
12. Nella specie, il T., previa ricongiunzione, prevista dalla legge n. 29 del 1979, dei contributi versati nel Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie a quelli esistenti presso il Fondo lavoratori dipendenti (AGO), ricongiunzione strumentale all’ottenimento della pensione di anzianità, ha ottenuto detto trattamento.
13. Compiuto il 65° anno di età, il ricorrente ha rivendicato il diritto di ottenere dal Fondo la quota integrativa della pensione di vecchiaia, in relazione alla quale aveva versato i contributi al Fondo, sul rilievo di avere maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione integrativa a carico del Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie.
14. Quanto detto in ordine all’operatività ed agli effetti del ricongiungimento realizzato al fine di ottenere la pensione di anzianità, comporta l’insussistenza dell’obbligo dell’Inps di corrispondere la pensione di vecchiaia così come l’integrazione prevista dall’art. 2, primo comma punto 1, e dall’art. 3 della legge n. 377 del 1958, giacché a seguito della effettuata ricongiunzione, strumentale per il conseguimento della pensione di anzianità, ossia di una prestazione che altrimenti non sarebbe spettata, secondo le norme di legge che disciplinano il Fondo esattoriale, si è determinata l’impossibilità di ottenere la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo Esattoriali, che non può erogare il solo trattamento integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un’unica prestazione complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico dell’AGO;
15. Conclusivamente, una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO, la quota di contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria, non vi era alcuna possibilità di ottenere le prestazioni a carico del Fondo, che presuppongono V unitarietà dei versamenti (tant’è che anche la prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo esattoriali è subordinata al versamento della quota integrativa e della contribuzione AGO).
16. Questa Corte, con le richiamate decisioni, e in continuità con Cass. n. 8892 del 2016, ha anche escluso ( in relazione agli artt. 3, 38, comma 2, e 36 della Costituzione) qualsivoglia dubbio di legittimità costituzionale rimarcando, fra l’altro, che l’impianto della legge ed il meccanismo di operatività dallo stesso previsto è disatteso per effetto della scelta del pensionato, correlata a giudizi di convenienza individuale, che esclude la violazione, anche solo ipotetica, del parametro della parità di trattamento che non può che radicarsi in trattamenti differenti di situazioni obbligatoriamente regolate dalla disposizione sospettata di incostituzionalità.
17. La sentenza impugnata, che non si è conformata agli esposti principi va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, in applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del T..
18. Il quadro normativo di particolare complessità solo di recente dipanato da questa Corte di legittimità giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta dal T.; dichiara compensate le spese dell’intero processo.
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