CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 gennaio 2018, n. 844

Pensione d’invalidità – Trasformazione in pensione di vecchiaia – Ricorrenza dei requisiti anagrafici e contributivi – Eccezione in senso stretto – Esclusione

Rilevato

1. che, con sentenza in data 10 marzo 2012, la Corte di Appello di l’Aquila rigettava l’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che dichiarava il diritto di C.E. alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, a decorrere dal 16 giugno 2005 (data della domanda amministrativa), con condanna dell’INPS all’erogazione della pensione di vecchiaia in sostituzione della pensione di inabilità;

2. che, a fondamento della domanda, la Corte di merito richiamava il consolidato orientamento di legittimità che aveva riconosciuto il diritto alla medesima trasformazione;

3. che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese l’intimato, con controricorso;

Considerato

4. che, con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 222 del 1984 e dell’art. 2, d.lgs n. 503/1992, e assume che mentre la legge n. 222 del 1984 prevede la trasformazione in pensione di vecchiaia dell’assegno ordinario di invalidità (art.1, comma 10, legge n. 222 cit.), detta trasformazione non è prevista, invece, per la pensione di inabilità, con analoga disposizione e che comunque, perché possa esservi trasformazione, è necessaria la ricorrenza dei requisiti anagrafici e contributivi mentre, nella specie, sicuramente l’assistito non aveva maturato il requisito dei contributi versati, necessario per conseguire la pensione di vecchiaia ai sensi del richiamato art. 2 del d.lgs. n. 503/1992 per non avere più svolto attività lavorativa dopo il riconoscimento dell’inabilità;

5. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

6. che la giurisprudenza di questa Corte, riconosciuta, in sede di risoluzione di un contrasto interno alla sezione lavoro, l’applicazione anche alla pensione di invalidità della regola (di cui all’art. 1, decimo comma, della legge n. 222 del 1984) relativa alla possibile trasformazione della stessa in pensione di vecchiaia (Cass., Sez.U. 4 maggio 2004 n. 8433), ha precisato, con orientamento divenuto ormai uniforme (v. Cass. 18580/2008, seguito, poi, da numerose altre pronunce, tra cui Cass. nn. 3855/2011, 9175/2010 e 5646/2009) che la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri (anagrafico e contributivo), non potendo essere utilizzato, al fine di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità e che deve escludersi la possibilità di applicare, alla pensione di invalidità, la diversa regola prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 in riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacché ostano, a siffatta operazione ermeneutica, la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, dell’utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle disposizioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione dell’attività lavorativa e di versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, laddove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti (v., in senso conforme, fra le tante, Cass. n. 3993/2013; Cass. n. 3539/2015; Cass. n. 16836/2017);

7. che, come già rilevato da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 3559/2015), le considerazioni che le Sezioni Unite hanno posto a base del riconoscimento del diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia sorreggono anche l’affermazione del diritto dell’assicurato alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, quando ricorrano i necessari requisiti anagrafici e contributivi, atteso che le due forme pensionistiche tutelano il medesimo rischio, identico anche per l’assegno di invalidità (ossia la perdita della capacità di lavoro) e mirano a sopperire ad identiche esigenze sociali di protezione dello stato di bisogno (cfr. in tal senso, ex aliis, Cass. n. 22401/2013; Cass. nn. 22001 e 23523 del 2004);

8. che, inoltre, la trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l’interessato presenti domanda di trasformazione, trasformazione che avrà effetto solo dal primo giorno dei mese successivo a quello di presentazione della domanda di trasformazione del titolo (cfr., fra le tante, Cass. n. 3539/2017; n. 3855/2011; Cass. n. 6434/2010; Cass. n. 24772/2009);

9. che, come già ribadito da Cass. n. 16836/2017, la necessaria presenza dei requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, non è un eccezione in senso stretto ma una mera difesa (cfr. Cass., Sez.U., 16 febbraio 2016, n. 2951) che, in quanto non altera il thema decidendum della controversia, è deducibile in ogni stato e grado ed anche nel giudizio di cassazione, salvo l’onere di specifica contestazione dei fatti affermati dalla controparte e la formazione del giudicato;

10. che la sentenza di merito, non conforme a diritto, deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad un nuovo giudice, individuato nel dispositivo, il quale procederà ai necessari accertamenti attenendosi ai principi sopra affermati e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.