CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2019, n. 18991
Tributi – ICI – Aree edificabili – Rideterminazione valore imponibile – Perizia tecnico-estimativa dell’Agenzia del Territorio – Recepimento con delibera di giunta comunale richiamata negli avvisi di accertamento – Legittimità – Omessa materiale allegazione dell’atto amministrativo agli avvisi – Irrilevanza
Fatti di causa
U.I.D., e le figlie I.F. ed E.F., ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi illustrati con memoria, cui replica con controricorso e memoria l’intimato Comune di Castagneto Carducci, avverso la sentenza della CTR della Toscana, n. 1564/14/14, depositata il 22/8/2014, che, in controversia relativa ad impugnazione degli avvisi di accertamento per la liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), relativamente agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ritenendo infondato il gravame delle contribuenti, ne aveva rigettato l’appello, confermando così la decisione di primo grado che seppure nei limiti delle conclusioni della disposta consulenza tecnica d’ufficio, aveva rideterminato i valori imponibili dell’area di proprietà delle contribuenti.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo le ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, I. n. 241 del 1990 e 7, co. 1, I. n. 212 del 2000, giacché la CTR non ha dato il dovuto rilievo al fatto che gli avvisi impugnati erano del tutto immotivati, stante il generico richiamo ai valori di stima determinati dall’Agenzia del Territorio di Livorno, avendo ritenuto invece sufficiente il recepimento di essi in una delibera di giunta pubblicata all’Albo Pretorio.
Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5, nullità della sentenza per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quanto alla mancata allegazione della perizia tecnico-estimativa dell’Agenzia del Territorio e della delibera n. 208/2005 della Giunta Comunale che l’aveva recepita.
Le censure, esaminabili congiuntamente, involgono la questione della legittimità della motivazione degli avvisi di accertamento, il cui contenuto è stato riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione, in quanto i suddetti atti impositivi richiamano la “delibera di G.M. n. 208/05 per l’individuazione ai fini ICI dei valori venali delle aree edificabiIi con recepimento dei valori di stima determinati dall’Agenzia del Territorio di Livorno”, valori non corrispondenti a quelli indicati nelle dichiarazioni, e le contribuenti si dolgono della mancata materiale allegazione di tale atto amministrativo, indipendentemente dalla sua legale conoscibilità.
Le censure sono infondate e, sul punto, va ribadito quanto da questa Corte affermato e dunque che “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall’art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.” (Cass. n. 13105/2012; n. 22254/2016).
Con il terzo motivo le ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5, nullità della sentenza per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quanto agli errori estimativi e metodologici commessi nella c.t.u. dell’esperto nominato dal giudice tributario, giacché la CTR non ha tenuto conto delle argomentazioni critiche svolte dagli appellanti in ordine alla relazione del Geom. V., il quale non aveva adeguatamente valorizzato tra i costi di realizzazione dell’intervento edilizio sull’area edificabile, quelli delle opere richieste dal Comune di Castagneto Carducci e dall’ASA, società ex municipalizzata che gestisce le risorse idriche, per la realizzazione di un pozzo e di qualche chilometro di acquedotto.
La censura è inammissibile prime che infondata in quanto questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché Incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c..” (Cass. n. 282/2009; n. 14471/2014; n. 1815/2015).
La sentenza di appello, dopo aver evidenziato che le parti hanno “rinunciato a depositare perizie a sostegno delle proprie tesi” e che i valori dell’area stimati dal consulente tecnico d’ufficio, sono risultati “assai più prossimi a quanto dichiarato e sostenuto dalle contribuenti che a quanto preteso dal Comune”, ha osservato che la decisione è frutto di “una disamina complessiva e del ricorso alle varie metodologie più utili in astratto ed in concreto, ovvero tenendo conto di tutti i possibili fattori atti a condizionare l’ammontare effettivo” tra i quali rientrano i costi delle opere di urbanizzazione, tanto in applicazione dei vincolanti parametri di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, che devono essere rispettati nella determinazione di questi valori.
L’art. 5, co. 5, d.lgs.citato, infatti, recita che “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”.
E, in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n 203 del 2005, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2005, e dell’articolo 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l’edificabilità di un’area, per l’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici, tenuto altresì conto che il detto articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria (tra le tante, Cass. n. 4952/2018).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell’intimato Comune, come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi dell’art. 13 comma 1 bis d.p.r. n.115/2002.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 luglio 2019, n. 18368 - In tema di ICI l'edificabilità di un'area, per l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11645 - In tema di ICI l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2021, n. 21352 - In tema di ICI l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21329 - In tema di ICI l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 marzo 2020, n. 6702 - In tema di ICI l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 agosto 2019, n. 21080 - In tema di ICI l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…