CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2019, n. 19022
Licenziamento collettivo – Genericità dei motivi indicati nella comunicazione ai sensi dell’art. 4, co. 3, L. n. 223/1991 – Criterio di scelta – Illegittimità
Fatti di causa
1. B.G. propose ricorso ai sensi dell’art. 1 comma 48 della legge n. 92 del 2012 per impugnare il licenziamento intimatogli da U. s.p.a., con lettera del 27 novembre 2014 all’esito della procedura di licenziamento collettivo avviata con comunicazione del 24 novembre 2014, deducendone la natura discriminatoria e/o illecita. Chiese perciò di essere reintegrato nel posto di lavoro e la condanna della Banca al risarcimento del danno, in via principale, parametrato alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento alla reintegrazione oltre che al pagamento dei contributi previdenziali; in via subordinata nella misura massima prevista dal comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo novellato dalla legge n. 92 del 2012. In ulteriore subordine chiese, previo accertamento della violazione dell’art. 4 comma 12 e comma 9 della legge n. 223 del 1991, la condanna della Banca a risarcire il danno nella misura massima di 24 mensilità in applicazione dell’art. 18 comma 7 della legge n. 300 del 1970 e ss.mm.
2. Espose il ricorrente che un precedente licenziamento, intimatogli con lettera del 29.11.2012, era stato annullato dal Tribunale di Frosinone. Dedusse la genericità dei motivi indicati nella comunicazione formulata ai sensi dell’art. 4 comma 3 della legge n. 223 del 1991 osservando che questa nulla precisava circa la situazione di eccedenza determinatasi e non indicava le ragioni tecniche organizzative e produttive poste a base di quel licenziamento né specificava il numero, la collocazione aziendale ed il profilo del personale in esubero. Denunciò pertanto I’illiceità del licenziamento che era stato intimato, in violazione dell’ordinanza prima e della sentenza poi, che avevano disposto la reintegrazione del lavoratore nonostante non sussistessero le condizioni per l’applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi.
Ritenne che nella specie si verteva nell’ipotesi di licenziamento individuale illecito, perché intimato a cagione dell’avvenuta maturazione da parte del lavoratore dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Evidenziò che, in ogni caso, il criterio di scelta adottato (maturazione del diritto a pensione entro il 31.12.2018) era illegittimo e discriminatorio e che comunque la comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991 era viziata in relazione alla mancata indicazione dei lavoratori da licenziare all’esito della medesima procedura.
3. Il Tribunale, con ordinanza resa all’esito della fase sommaria, dichiarò nullo il licenziamento ed ordinò la reintegrazione del lavoratore condannando la società al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni maturate fino all’effettiva reintegrazione oltre che al pagamento dei contributi dovuti per legge. Con la sentenza resa all’esito dell’opposizione proposta dalla società datrice il Tribunale confermò la nullità del licenziamento per violazione dell’art. 1345 cod. civ.. Accertò infatti che al momento dell’apertura della procedura e comunque nei 120 giorni successivi l’unico lavoratore in possesso dei requisiti per essere licenziato era il G.. Da tale circostanza dedusse che la procedura era stata avviata al solo scopo di eludere l’ordine giudiziale, impartito con l’ordinanza del Tribunale di Frosinone confermata sia in sede di opposizione che in sede di reclamo. Escluse che il licenziamento potesse essere considerato legittimo quale recesso individuale e non collettivo e ritenne che non potesse essere considerato quale una necessaria conseguenza dell’applicazione dell’accordo sindacale del 24.11.2014.
4. La Corte di appello di Roma, investita del reclamo da parte di U. s.p.a. ha confermato la sentenza del Tribunale osservando che il datore di lavoro, sul quale gravava l’onere, non aveva offerto la prova dell’avvenuto rispetto delle condizioni per poter procedere al licenziamento collettivo. In particolare ha osservato che dei diciassette lavoratori in esubero, sei erano in possesso dei requisiti per la pensione e, tuttavia, erano stati indicati solo numericamente nel verbale di accordo sindacale e non erano stati affatto indicati nella comunicazione ex art. 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991. La Corte territoriale ha posto in rilievo che la Banca, solo nella fase dell’opposizione all’ordinanza resa in sede sommaria, aveva indicato i loro nominativi e la data di maturazione dei requisiti pensionistici ed ha evidenziato che U. s.p.a., ancora nel corso del procedimento giudiziario, aveva affermato di non avere contezza delle situazioni personali dei lavoratori licenziabili. Tale trascuratezza, secondo il giudice di appello, era sintomatica della apparenza della procedura espletata che di fatto aveva portato al licenziamento del solo G.. Ha osservato infatti che sarebbe stato necessario che la banca provasse, e non lo aveva fatto, che l’intenzione di licenziare era rivolta ad almeno cinque lavoratori nella stessa provincia e nell’arco temporale di 120 giorni. Quanto alla nullità del licenziamento viziato da un motivo illecito, la Corte di merito ha confermato la sentenza osservando che si era trattato di un licenziamento collettivo fittizio, stante la palese insussistenza delle condizioni per avviare la procedura. Per l’effetto ha confermato la reintegrazione nel posto di lavoro già disposta e la condanna al risarcimento del danno comminata.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre U. s.p.a. ed articola quattro motivi ulteriormente illustrati da memoria. Resiste con controricorso B.G..
Ragioni della decisione
6. Con il primo motivo di ricorso la U. s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1345 e 1324 cod.civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ..
6.1. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ancorato la ritorsività del licenziamento alla insussistenza dei requisiti per avviare la procedura collettiva e, così facendo, sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge atteso che per qualificare come ritorsivo il licenziamento è necessario che si realizzi una ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore e che ne costituisca l’unico motivo oltre che illecito anche determinante. Al contrario il giudice di appello si era limitato ad accertare l’insussistenza dei requisiti del licenziamento collettivo e, a tale accertamento, sarebbe potuta conseguire solo l’illegittimità del recesso e non la sua nullità. Osserva poi che la banca aveva dato esecuzione all’ordine di reintegrazione, che si pretende artatamente eluso con il licenziamento successivo, e che semmai tale ultimo licenziamento era stato determinato dalla necessità di dare esecuzione all’accordo sindacale del giugno 2016 che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione indicati per il piano strategico del 2018, aveva previsto il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo. In definitiva ritiene che non essendo stata accertata l’esistenza di un motivo illecito determinante all’illegittimità della procedura sarebbe potuta conseguire solo una tutela indennitaria.
7. Con il secondo motivo di ricorso è censurata la sentenza per avere, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1368 cod.civ., erroneamente ritenuto che nella lettera di avvio della procedura del novembre 2014 non fossero state indicate le ragioni cui la procedura doveva fare fronte. Osserva infatti che erano stati precisati sia il numero delle risorse da ridurre (2070 lavoratori), sia i criteri per individuare i lavoratori (prossimità alla pensione nel 2018). Sottolinea, inoltre, che nell’allegato alla comunicazione era stata specificata la distribuzione territoriale e, nella provincia di Frosinone, erano state individuate ventuno posizioni lavorative da eliminare. Evidenzia, poi, che erroneamente la Corte territoriale avrebbe interpretato la lettera di avvio della procedura come riferita ai soli lavoratori pensionabili non aderenti all’esodo. Osserva infatti che gli esuberi dovevano necessariamente ricomprendere anche i lavoratori che avrebbero poi aderito all’esodo incentivato atteso che alla data di avvio della procedura non si era ancora perfezionata la contestuale procedura di adesione all’esodo e,dunque, i rapporti non si erano ancora risolti.
8. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. cod. civ. in relazione all’accordo sindacale del giugno 2016 (rectius 2014). Ad avviso della banca ricorrente la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per attivare la procedura di licenziamento collettivo laddove invece, dovendosi procedere al licenziamento di 17 lavoratori, era necessario avvalersi proprio del procedimento regolato dalla legge n. 223 del 1991. La Corte territoriale sarebbe pervenuta a tale conclusione in esito ad un’errata interpretazione dell’accordo del giugno 2014 che, all’art. 4, prevedeva proprio che, ove non si fosse raggiunto l’obiettivo strategico di ridurre il personale nei termini concordati, La Banca avrebbe proceduto a licenziare coloro che avessero maturato i requisiti pensionistici entro dicembre 2018.
9. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm.. Sostiene la società che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che licenziamento sarebbe stato illegittimo anche ove considerato come recesso individuale per soppressione del posto di lavoro. Ad avviso della ricorrente, infatti, la Corte muovendosi in tale diversa prospettiva avrebbe dovuto verificare se in concreto ricorrevano o meno i presupposti per l’intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Inoltre non sarebbe stato possibile disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto in precedenza occupato e si sarebbe dovuto, semmai, dar corso alla sola tutela risarcitoria ai sensi del comma 7 del citato art. 18. Premesso che ad avviso della ricorrente il licenziamento era legittimo poiché le ragioni poste a fondamento del recesso erano effettive, osserva comunque che, anche nell’ipotesi in cui non fosse stata raggiunta la prova della loro esistenza, in ogni caso l’unica tutela applicabile era quella indennitaria. Aggiunge poi che il datore di lavoro, nel regime del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è tenuto a dare conto delle ragioni della scelta del lavoratore e che ,comunque, al mancato rispetto della procedura consegue, ai sensi dell’ art. 18 comma 6 dello Statuto come modificato dalla legge n. 92 del 2012, solo il risarcimento del danno. Insiste nel ritenere che sussistevano i presupposti per ritenere legittimo il licenziamento atteso che il giustificato motivo oggettivo esisteva e la Banca aveva chiesto di provarlo.
10. Devono essere trattati congiuntamente e con precedenza il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che investono sotto vari profili l’interpretazione data dalla Corte di merito alla comunicazione di avvio della procedura ed all’accordo sindacale raggiunto.
10.1. Le censure sono fondate.
10.2. Al fine di valutare la correttezza della procedura è necessario verificare la sussistenza dei presupposti in relazione ai singoli atti che la governano al momento in cui gli stessi vengono adottati. I criteri di interpretazione degli atti sono in primo luogo quello letterale e, ove persistano dubbi sul significato, i criteri ulteriori quali il comportamento complessivo anche posteriore tenuto. Come correttamente evidenziato dalla Banca ricorrente alla lettera di avvio della procedura di licenziamento del 20 novembre 2014, riepilogate le diverse iniziative attivate per conseguire il consistente ridimensionamento del personale, sono stati allegati i prospetti relativi alle 2070 posizioni in esubero ripartiti per provincia ed inquadramento, di 21 per la provincia di Frosinone. Nel valutare la legittimità dell’ambito in cui sono poi intervenuti i licenziamenti si doveva tenere conto anche dei lavoratori che, pur aderenti alla concomitante procedura di esodo anticipato, non avevano ancora perfezionato la propria adesione volontaria. L’ attivazione di un esodo volontario costituisce una prima misura di riduzione dei costi ed è anteriore alla procedura di licenziamento collettivo, avviata con lettera 20 novembre 2014 e conclusa con l’accordo sindacale 24 novembre 2014, cui è seguita l’intimazione del licenziamento con lettera 27 novembre 2014, come accertato anche dalla Corte territoriale. La risoluzione concordata del rapporto di lavoro, così come le ipotesi di dimissioni o di prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti, dando luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad esso non equiparabile (Cass. 24 marzo 2004, n. 5940), e pertanto ad una cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, non possano essere equiparate ad un licenziamento (Cass. 29 marzo 2010, n. 7519; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3866), nel caso di specie collettivo questo termine da intendere in senso tecnico. Come affermato da questa Corte ( v. Cass. 11.11.2016 n. 23100) I’ autonomia degli accordi sindacali regolanti le due diverse procedure contrattuale (di esodo volontario incentivato) e di licenziamento collettivo vale per i lavoratori, aderenti alla prima, il cui rapporto di lavoro si sia effettivamente consensualmente risolto, così da essere cessato prima dell’avvio della seconda procedura e da non poter quelli pertanto essere considerati in essa. E tuttavia tale circostanza non si è verificata per tutti i lavoratori aderenti all’esodo incentivato. La stessa Corte di appello dà atto del fatto che l’adesione all’esodo si era perfezionata il 30 ottobre 2014 e tuttavia non considera che all’atto dell’avvio della procedura i rapporti degli aderente all’esodo non erano ancora cessati.
10.3. Erra perciò la Corte laddove interpretando la lettera di avvio della procedura ritiene che l’unico lavoratore licenziabile fosse il G. senza considerare che gli esuberi indicati erano a quel momento attuali.
10.4. L’interpretazione data dalla Corte territoriale alla lettera di avvio della procedura ne altera il contenuto letterale e non si preoccupa di utilizzare, per chiarire eventuali profili meno chiari, i canoni di interpretazione integrativi previsti dagli art. 1367 e 1368 cod. civ. finendo, nella sostanza, per privare del tutto di significato la lettera di avvio della procedura.
11. All’accoglimento delle censure in tema di interpretazione della lettera di avvio della procedura consegue l’assorbimento del primo e del quarto motivo di ricorso che attengono rispettivamente alla qualificazione del licenziamento come ritorsivo ed alle conseguenze della illegittimità del recesso.
12. In conclusione la sentenza, cassata in relazione ai motivi accolti deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione che alla luce delle considerazioni sopra esposte procederà ad un nuovo esame delle censure formulate con l’appello in relazione alla legittimità del licenziamento intimato al G.. Alla Corte del rinvio è demandata altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Assorbito il primo ed il quarto motivo di ricorso. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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