CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2018, n. 6602
Sgravi contributivi ex art. 18, D.L. 30 agosto 1968, n. 918 – Aziende territorialmente collocate nel Mezzogiorno e lavoratori effettivamente residenti nelle zone agevolate – Disciplina generale degli sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nelle aree depresse – D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218
Fatti di causa
1. Con sentenza depositata il 23.2.2012 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda della società M. – Istituto farmacobiologico s.p.a. nei confronti dell’INPS – diretta all’accertamento del diritto a beneficiare degli sgravi contributivi previsti dall’art. 18 del decreto legge 30.8.1968, n. 918 (convertito in legge 25.10.1968, n. 1089) per i lavoratori che aveva impiegato (ed impiegava) nei territori del Mezzogiorno d’Italia, con conseguente diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati all’Ente nel periodo luglio 1986-febbraio 1993.
2. In particolare, la Corte distrettuale rilevava che i benefici contributivi potevano spettare unicamente nel concorso di due presupposti, ossia a favore di aziende territorialmente collocate nel Mezzogiorno e operanti con lavoratori effettivamente residenti nelle zone agevolate.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la suddetta società, un motivo di impugnazione, illustrato da memoria. L’INPS oppone difese con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 delle disp. prel. cod.civ., degli artt. 112, 113 e 115 cod.proc.civ., dell’art. 18 della legge n. 1089 del 1968, dell’art. 1 della legge n. 589 del 1971, dell’art. 3 bis della legge n. 463 del 1972, dell’art. 14 della legge n. 183 del 1976, dell’art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978, dell’art. 1, comma 8, del d.l. 22 marzo 1993 n. 71, conv. dalla legge n. 151 del 1993, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
Assume la ricorrente che è intervenuta una erronea lettura da parte della Corte d’Appello della disciplina sugli sgravi contributivi come confluita nell’art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978. Ed infatti, quando il legislatore ha voluto attribuire il beneficio alle sole imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno lo ha espressamente previsto, come nel caso dello sgravio aggiuntivo e supplementare, ma non nel caso dello sgravio generale, totale e sgravio ulteriore. Argomenti in tal senso si rinvenivano anche in Cass., S.U., n. 761 del 1999. Né la statuizione della Corte d’Appello trovava riscontro in Cass. n. 3194 del 2004 dalla stessa Corte citata.
Inoltre, la ricorrente osserva che non poteva attribuirsi efficacia interpretativa all’art. 1, comma 8, del d.l. n. 71 del 1993, disposizione che Corte d’Appello non aveva preso in considerazione, la cui efficacia temporale operava per il futuro, senza incidere sulle situazioni giuridiche già sorte prima. Dunque il requisito per beneficiare degli sgravi da ultimo richiamati era solo l’impiego nelle aree svantaggiate di lavoratori ivi residenti. Infine, la ricorrente rileva che la Corte distrettuale ha omesso di esaminare la documentazione allegata a sostegno della domanda, non apprezzando la concreta fattispecie sottoposta al suo esame, che riguardava unicamente lo sgravio generale, lo sgravio ulteriore e lo sgravio totale (con esclusione di quello aggiuntivo e supplementare, per i quali la legge, sin dal 1968, richiedeva lo svolgimento dell’attività nei territori svantaggiati).
2. Occorre sottolineare che la sentenza impugnata ha premesso che costituiva dato pacifico in causa che la società M. fosse priva di insediamenti produttivi nel Mezzogiorno ma che avesse impiegato dipendenti operanti e stabilmente residenti nei territori agevolati; ha ritenuto, peraltro, tale circostanza non sufficiente alla fruizione degli sgravi, in ragione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, ha richiamato Cass. Sez.Un. n. 753 del 1999 e Cass. n. 3194 del 2004) che ha rinvenuto la duplice finalità degli sgravi previsti dalla legislazione del 1968 nell’esigenza di sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno nonché di incentivare l’occupazione; ha, infine, rilevato che la sentenza Cass., S.U., n. 753 del 1999, richiamata dalla società a sostegno delle proprie difese, atteneva alla diversa problematica dell’assunzione di lavoratori non stabilmente residenti nei territori in questione.
3. Il ricorso non è fondato, dovendosi richiamare i principi anche da ultimo ribaditi da questa Corte (sentenza n. 2208 del 2016) in fattispecie identica alla presente (decisa dalla stessa Corte di appello di Firenze che si è, infatti, limitata a riportare le medesime argomentazioni esposte in quell’occasione).
4. Per un compiuto quadro di riferimento va ricordato che la disciplina generale degli sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nelle aree depresse è contenuta nel corpus del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, nel quale sono comprese – all’art. 59, commi 1-8 – sia la normativa sullo sgravio generale ed aggiuntivo (art. 18 legge n. 1089 del 1968), sia la normativa sullo sgravio ulteriore (art. 3 bis legge n. 463 del 1972), sia la normativa sullo sgravio supplementare (art. 1 legge n. 589 del 1971), sia infine la normativa sullo sgravio totale (art. 14 legge n. 183 del 1976). L’art. 1, comma 8, della legge n. 151 del 1993, intervenuta per prorogare il termine per la concessione dei suddetti sgravi, ha specificato l’ambito di applicazione dei benefici, “limitati alle unità produttive site nei territori di cui al T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno”.
5. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato costantemente che la finalità degli sgravi contributivi previsti dall’art. 59 del T.U. n. 218 del 1978 è duplice, consistendo non solo nel sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno (per favorire un fattore di produzione e di ricchezza, idoneo ad accelerare lo sviluppo delle relative zone) ma altresì nell’incentivare l’occupazione in favore dei residenti delle zone stesse (cfr. Cass. n. 3194 del 2004). Il beneficio, infatti, presuppone sia l’ubicazione dell’azienda sia l’impiego dei dipendenti dei territori agevolati (cfr. Cass. n. 5305 del 2011, Cass. n. 2208 del 2016). Le pronunce sono state emesse sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Uniti di questa Corte (sentenza n. 753 del 1999) che, dopo aver fatto un’analitica ricostruzione dei diversi tipi di sgravio disciplinati dall’art. 59 del T.U. n. 218 del 1978 (sgravio generale, aggiuntivo, supplementare, totale), hanno altresì precisato che l’attività industriale deve svolgersi nel Mezzogiorno.
6. In ordine al richiamo effettuato dal ricorrente all’art. 1, comma 8, del decreto legge n. 71 del 1993 (convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 20 maggio 1993, n. 151) al fine di ritenere innovativa (e quindi non retroattiva) la previsione di insediamento dell’azienda nelle zone agevolate (trattandosi di contributi afferenti al periodo 1986 – febbraio 1993), occorre ricordare che la giurisprudenza costituzionale ha affermato che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 264 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006). Il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare, dunque, disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della CEDU, motivi sussistenti anche nel caso di specie. La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, pertanto, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009).
Ebbene, la suddetta disposizione, nel prevedere «Gli sgravi contributivi di cui al presente articolo sono limitati alle unità produttive site nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi», offre un significativo canone interpretativo della complessiva disciplina degli sgravi in questione, chiarendo normativamente la ratio già in insita nel sistema, come posto in luce dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
7. La Corte distrettuale ha fornito una motivazione corretta nonché in linea con i principi affermati da questa Corte in ordine alla necessità dello svolgimento dell’attività industriale nell’ambito dei territori del Mezzogiorno ai fini della fruizione dei previsti sgravi contributivi.
8. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese sono determinate in base al criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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