CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2020, n. 7264 – Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo i è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei diritti dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali