CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2020, n. 7267 – La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione