CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2020, n. 7306
Premi e incentivi al personale – Rimodulazione dei criteri di calcolo – Efficacia per i periodi di lavoro futuri – Non configurabile un evento di forza maggiore – Dettato della disposizione di contrattazione collettiva – Previsione che l’informazione alle organizzazioni sindacali debba essere precedente l’intervento di rimodulazione
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 145/2016, pubblicata il 21 aprile 2016, la Corte d’appello di Genova, previa riunione dei procedimenti, ha confermato le sentenze, con le quali il Tribunale di Massa, in accoglimento dei ricorsi di A.S. e di D.P., ha condannato la soc. P.I. S.p.A. al pagamento delle incentivazioni spettanti a ciascuna delle ricorrenti in virtù delle previsioni di cui all’art. 70 CCNL di P.I. del 14 aprile 2011.
2. La Corte ha ritenuto ininfluenti, ai fini del riconoscimento del diritto alle incentivazioni, i disservizi verificatisi al sistema informatico nel mese di giugno 2011, disservizi che avevano determinato un’anomala riduzione di operazioni in taluni uffici ed un aumento in altri, tra cui quelli delle ricorrenti, ove il sistema non era ancora attivo; ha, in particolare, rilevato come le modifiche di seguito apportate dalla società ai criteri di calcolo dei premi potessero avere efficacia per i periodi di lavoro futuri, e non rispetto ad obiettivi che erano già stati raggiunti dai lavoratori, e altresì osservando come non fosse configurabile nel caso di specie un evento di forza maggiore, tale da alterare la dinamica previsionale del piano incentivante, posto che il fatto, che aveva dato causa alle modifiche dello stesso piano, era imputabile ad un fornitore di servizi, nei confronti del quale il datore di lavoro avrebbe potuto svolgere eventuale azione di rivalsa in relazione ad eventuali poste risarcitorie o di danno.
3. Nei confronti della sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.I. S.p.A. con unico motivo, cui hanno resistito le lavoratrici con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo proposto viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 C.C.N.L. per i dipendenti di P.I. S.p.A. del 14 aprile 2011, nonché violazione dell’art. 1175 cod. civ. e degli artt. 41 e 111 Cost., per avere il giudice di appello trascurato di considerare che, non stabilendo la norma collettiva quando possa avvenire la “rimodulazione del piano” di incentivazione, essa lascia la possibilità di rimodularlo in qualsiasi momento, con l’unico impegno per la datrice di lavoro di informarne i sindacati; per avere inoltre trascurato di considerare che le scelte imprenditoriali sono insindacabili in sede giudiziale e che la società aveva tenuto una condotta pienamente legittima, non solo rispettando le norme contrattuali ma soprattutto adottando, per gli uffici interessati, una soluzione imparziale per il riconoscimento del premio relativo al secondo trimestre del 2011 prima della consuntivazione dei dati relativi.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3. La Corte di appello ha ritenuto che le modifiche del piano incentivante, al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma collettiva, “siano destinate ad operare rispetto al futuro e non rispetto ad obiettivi che siano già stati raggiunti dai lavoratori” (cfr. sentenza, par. 3. 2° capoverso).
4. Tale conclusione risulta pienamente aderente alla formulazione dell’art. 70 C.C.N.L. di P.I. S.p.A., il quale stabilisce che “verrà fornita specifica informativa”, alle organizzazioni sindacali, “a fronte dell’esigenza di rimodulazione del piano inizialmente presentato che si dovesse effettuare in considerazione di mutamenti organizzativi e/o di scenario di mercato intervenuti”.
5. La disposizione collettiva è invero del tutto chiara nel prevedere che l’informazione alle organizzazioni sindacali debba essere data prima dell’intervento di rimodulazione e che questo intervento, a sua volta, dipende dal manifestarsi di una esigenza di mutamento organizzativo o dal profilarsi di mutamenti negli scenari di mercato.
6. D’altra parte, il disservizio al sistema informatico fornito da un’azienda esterna, in quanto episodio di (ipotetico) inadempimento contrattuale, non è, con tutta evidenza, riconducibile né ad un mutamento organizzativo, il quale sta a indicare un cambiamento o una trasformazione degli assetti organizzativi e la loro, totale o parziale, sostituzione con altri assetti più confacenti alle finalità e alla realtà dell’impresa; né, con pari evidenza, è riconducibile ad un intervenuto mutamento dello scenario di mercato, il cui chiaro significato è quello di nuove tendenze che si manifestino nell’ambito dei rapporti tra operatori economici dello stesso settore, idonee a riflettersi sui fattori di competitività dell’impresa.
7. A fronte dell’adesione della Corte di appello all’unica lettura consentita dalla norma collettiva risultano impropri o non conferenti gli ulteriori rilievi svolti in ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
9. Di esse va disposta ex art. 93 cod. proc. civ. la distrazione in favore degli avvocati G. e B., come da loro dichiarazione e richiesta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4,000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore degli avv.ti G. e B..
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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