CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2021, n. 7353
ENPAF – Prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo – Domanda di rateizzazione del credito contributivo – Valore di rinuncia alla prescrizione – Principio di indisponibilità della prescrizione in materia previdenziale
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 14.3.2017, accogliendo l’appello di M.M.P. ha dichiarato l’estinzione dei crediti dell’Inps e dell’Ente Nazione Previdenza e Assistenza dei Farmacisti per prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo.
2. Per la Corte di merito la domanda di rateizzazione del credito contributivo non valeva come rinuncia alla prescrizione e peraltro, nella specie, era intervenuta in epoca in cui il termine quinquennale di prescrizione era ormai decorso.
3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, affidato a due motivi.
4. L’ENPAF ha aderito, con controricorso, ai motivi del ricorso principale e formulato un autonomo motivo di ricorso incidentale.
5. P.M.M. ha depositato controricorso, tardivo, ulteriormente illustrato con memoria.
6. L’INPS ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato e partecipato alla discussione orale in adesione alle censure svolte dall’Agenzia delle entrate.
7. La sesta sezione della Corte, all’esito dell’infruttuosa trattazione camerale, ha sollecitato (con ordinanza n. 19477 del 2019) un intervento nomofilattico sul tema già risolto dalla sesta sezione, con ordinanza n. 26013 del 2015, nel senso che il datore di lavoro che richieda, con varie istanze, la rateizzazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l’intera sorte, riconosce i diritti dell’istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.
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8. Col primo motivo del ricorso principale è dedotta violazione dell’articolo 2946 cod.civ. per non avere la Corte di merito applicato il termine di prescrizione ordinario decennale, trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed aventi ad oggetto cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.
9. Col secondo motivo viene dedotta violazione dell’articolo 2944 cod.civ. nella parte in cui alla richiesta di rateizzazione del debito non si è attribuito il valore di implicito riconoscimento dello stesso con rinuncia ad avvalersi della prescrizione per i crediti già prescritti.
10. Il primo motivo è da rigettare in continuità con i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte (Cass. 17 novembre 2016 n. 23397), secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal primo gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010).
11. Quanto al secondo mezzo d’impugnazione, la norma di diritto invocata attiene all’interruzione della prescrizione mentre l’illustrazione del motivo afferisce alla rinuncia alla prescrizione, articolo 2937 del codice civile la cui violazione non è stata invocata da parte del ricorrente che, pertanto, non ha interesse a dedurre la violazione del 2944 cod.civ. per essere la prescrizione già decorsa, come irretrattabilmente affermato, dalla sentenza impugnata.
12. In altri termini, il tema dell’eventuale valore interruttivo della prescrizione, da riconnettere alla domanda di rateizzazione, è del tutto inconferente, e dunque inammissibile, ai fini del giudizio ora all’esame della Corte e, in ogni caso, la richiamata decisione delle Sezioni unite del 2016 ha, fra l’altro, ribadito il principio di indisponibilità della prescrizione in materia previdenziale.
13. Passando all’esame delle censure svolte dall’ENPAF, va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’atto denominato controricorso dell’ENPAF perché tardivo.
14. A tal fine, poiché con tale atto difensivo la società non contesta il ricorso principale ma vi aderisce, esso deve correttamente qualificarsi come ricorso incidentale adesivo (cfr. Cass. nn. 24155 del 2017 e 16846 del 2020) e va richiamata, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il soccombente deve impugnare la sentenza, entro i termini di legge, perché l’art. 334 cod.proc.civ., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod.proc.civ., mentre la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine per la proposizione del ricorso principale (v. Cass.nn. 21990 del 2015, 14558 del 2012).
15. L’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale (v. Cass. nn. 1120 del 2014, 20040 del 2015, 12387 del 2016, 6156 del 2018, 17614 del 2020).
16. Non può, dunque, consentirsi alla parte di recuperare, mediante il ricorso incidentale tardivo, la possibilità di svolgere un’impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza.
17. Nel caso di specie l’ENPAF, soccombente dinanzi al Corte d’appello e destinatario della notifica del ricorso principale dell’Agenzia, ha provveduto a notificare il proprio ricorso incidentale adesivo il 10 ottobre 2017, ben oltre il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
18. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
19. Segue, coerente, la condanna, in solido, dell’Agenzia, dell’ENPAF e dell’INPS alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, a favore di P.M.M. che seguono la soccombenza, precisandosi che in considerazione dell’inammissibilità del controricorso per tardività della notificazione il compenso professionale è limitato allo studio e alla discussione della causa alla pubblica udienza (v., fra le altre, Cass. n. 22269 del 2010).
20. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi ex art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia delle entrate, l’ENPAF e l’INPS, in solido, a pagare le spese processuali, in favore di P.M.M., in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 – quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi ex art. 13,co. 1, se dovuto.