CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 aprile 2020, n. 12384
Reati tributari – Omesso versamento IVA oltre la soglia di punibilità – Superamento marginale della soglia – Causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 07/02/2019, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 14/06/2016 dal Tribunale di Rieti, con la quale M.M. era stato dichiarato responsabile del reato di cui di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 – perché, quale legale rappresentante della A.E. srl, non versava l’imposta sul valore aggiunto pari ad euro 250,846,00 dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2010 – e condannato alla pena di mesi nove di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.M., a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa speciale di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
Argomenta che la Corte territoriale aveva affermato in maniera erronea ed in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che la previsione di una soglia di punibilità elevata per la configurabilità del reato di cui all’art. 10 ter DLvo 74/2000 comportava che ogni superamento della stessa, anche marginale, determinava la non applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod.pen.; nella specie, il superamento della soglia era vicinissimo alla soglia di punibilità (euro 846,00) e poteva trovare applicazione la causa di non punibilità invocata.
Inoltre, il richiamo effettuato alla abitualità della condotta quale elemento comunque ostativo alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità, non era sorretto da adeguata motivazione, in quanto la Corte di merito si era limitata a richiamare i precedenti penali dell’imputato, quali reati della stessa indole, senza valutare e confutare la documentazione prodotta dalla difesa, con la quale si comprovava non solo l’inesistenza di precedenti penali specifici a carico del M., (essendo state le due sentenze relative al reato di cui all’art. 10 ter d.lgs 74/2000 revocate ex art. 673 cod.proc.pen. perché attinenti a condotte non più costituenti reato), ma anche la marginalità degli ulteriori precedenti non specifici (riferiti ad inadempienze di obblighi previdenziali ed assistenziali, tutte sanate per effetto dei sopravvenuti integrali pagamenti), espressivi di una situazione di oggettiva difficoltà economica.
Aggiunge, infine, che la decisione della Corte territoriale non era conforme al combinato disposto degli artt. 530, comma 3, e 533 cod.proc.pen., in quanto, in presenza di ragionevole dubbio sulla esistenza di una causa personale di non punibilità, il giudice di merito è tenuto a pronunciare sentenza assolutoria.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della pena irrogata dal primo giudice ed alla mancata applicazione della circostanza della particolare tenuità del danno e delle circostanze attenuanti generiche.
Argomenta che la Corte territoriale aveva escluso l’applicazione delle circostanze attenuanti invocate, limitandosi a richiamare, quali elementi ostativi, i precedenti penali dell’imputato ed il superamento della soglia di punibilità che, pur contenuto, non poteva essere valutato come marginale; ribadisce, quindi, le considerazioni a confutazione già esposte nel precedente motivo di ricorso.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Espone che il diniego di concessione della sospensione condizionale della pena era supportato da motivazione inadeguata, che aveva dato rilievo ai precedenti penali dell’imputato senza valutare la documentazione prodotta dalla difesa a confutazione dei precedenti penali, costituiti da reati depenalizzati, o estinti, e relativi a condanne per pene pecuniarie.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1. Deve, anzitutto, rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 27.12.2011, si è estinto per prescrizione in data 27.06.2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen.
2. Per procedere all’applicazione dell’art. 129 cod., comma 1, proc. pen., peraltro, deve considerarsi l’insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.ll febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).
3. Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il primo motivo di ricorso non risulta manifestamente infondato, atteso che, la Corte territoriale ha denegato l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. affermando, erroneamente, che tale causa non può trovare applicazione, in quanto il reato contestato prevede una soglia di punibilità, già di per sé significativa della gravità della violazione e che, pertanto, anche il superamento marginale di tale soglia connoterebbe la gravità ed offensività del bene giuridico protetto.
Tale affermazione contrasta, infatti, con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n.13681 del 25/02/2016, Rv.266589- 01), in base al quale la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen. è configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – in relazione ad ogni fattispecie criminosa e che la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, non è in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità; si è specificato, inoltre, che quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo, sebbene nessuna conclusione possa trarsi in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto.
Tale principio è stato ribadito anche in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, precisandosi che solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza (Sez. 3,n. 15020 del 22/01/2019, Rv.275931 – 01).
4. La non manifesta infondatezza della doglianza del ricorrente conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.