CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 aprile 2020, n. 7910
Tributi – Tassazione di gruppo – Eccedenze di credito pregresse – Gestione – Trasferimento – Compilazione della dichiarazione
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, nei confronti della C.T.P. s.p.a. e di Equitalia Sud s.p.a., le quali non hanno svolto attività difensiva, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha riformato la decisione di primo grado, recante il rigetto del ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis, D.P.R. n. 600 del 1973, del modello consolidato nazionale e mondiale IRES anno d’imposta 2007, nonché di controllo ex art. 45 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, del modello IVA anno d’imposta 2007.
La CTR, premesso che la cartella di pagamento impugnata conteneva due iscrizioni a ruolo, entrambe riguardanti il modello dichiarazione dei redditi denominato consolidato nazionale e mondiale per l’anno d’imposta 2007, ha evidenziato, in relazione a quella distinta con il n. 2011/550263, che risultava facilmente rilevabile dall’Amministrazione finanziaria che l’importo di cui al quadro CN – anno d’imposta 2006 – rigo 20, qualificato come credito ceduto, non era mai stato effettivamente ceduto, né utilizzato dalle società consolidate nei successivi anni, ed in relazione a quella distinta con il n. 2011/250578, che la CTP non aveva tenuto in debito conto la risoluzione n. 56/E in tema di IVA di gruppo, in riferimento alle eccedenze ante ingresso nel gruppo, e che a fronte di un credito d’imposta rideterminato dall’Ufficio in Euro 931.832,00, e di una pretesa erariale di Euro 602.990,68, la contribuente aveva effettuato versamenti pienamente satisfattivi, come analiticamente dimostrato dalla società.
Le intimate C.T.P. s.p.a. ed Equitalia Sud s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 73, D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, giacché la CTR non ha considerato che, in relazione alla iscrizione a ruolo (n. 2011/550263) riguardante l’IRES, la contribuente aveva indicato a credito, nella dichiarazione, l’importo di Euro 46.263,00 nel quadro NX, senza che tuttavia trovasse alcun riscontro nelle dichiarazioni delle società consolidate, né la stessa aveva provveduto ad esibire il proprio bilancio e la nota integrativa delle società consolidate, documentazione dalla quale sarebbe dovuto risultare che il credito d’imposta non era stato ceduto ad altro soggetto, e che, in relazione alla iscrizione a ruolo (n. 2011/250578) riguardante l’IVA, la sanzione pecuniaria IVA era originata da un errato comportamento fiscale della società aderente all’IVA di gruppo, avendo trattenuto per sé l’IVA anteriore al consolidato di gruppo, relativa ad annualità (2006) antecedente l’ingresso nel Gruppo.
La censura appare fondata e meritevole di accoglimento alla luce del principio, affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di liquidazione dell’IVA di gruppo, nel regime (applicabile “ratione temporis”) anteriore all’applicabilità della L. n. 244 del 2007, nel novero delle eccedenze detraibili che dovevano essere trasferite dalle società del gruppo alla controllante, rientravano anche quelle maturate in anni precedenti l’attivazione del regime predetto, con la conseguenza che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per autonoma ed individuale compensazione ma doveva trasferirle alla controllante, atteso che l’espressione <<eccedenza detraibile>>, contenuta nell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, alla luce del suo univoco tenore letterale, ha riguardo puramente e semplicemente all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, sicché non è consentito all’interprete introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo desumibile dal descritto tenore testuale.” (Cass. n. 12642/2017).
Sempre in tema di liquidazione dell’IVA di gruppo nel regime di cui all’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile “ratione temporis”), questa Corte ha avuto modo di precisare che “la speciale modalità di compensazione infragruppo dell’obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti IVA vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l’eventuale IVA a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, sicché l’attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza la necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante e, cioè, del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi della dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza detraibile.” (Cass. n. 10207/2016).
Va considerato, inoltre, che le società del gruppo perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che sono trasferiti alla capogruppo entro il termine di liquidazione dell’imposta, e da questa annotati nei propri registri e, nel caso in esame, per l’anno d’imposta 2007, era indubitabilmente applicabile questa procedura, in seno alla quale, a norma del comma 3 dell’art. 73, si doveva tener conto delle eccedenze detraibili di ciascuna società del gruppo, che queste società, in base al d.m. n. 11065 del 1979, dovevano trasferire alla controllante, e che, in base all’art. 8, D.P.R. n. 542 del 1999, non poteva non essere oggetto di autonoma ed individuale compensazione;
Non appare, pertanto, pertinente il richiamo ad un documento di prassi (la risoluzione n. 56/E dell’Agenzia delle Entrate) che si riferisce al regime del trattamento delle eccedenze di credito derivanti dal periodo d’imposta antecedente l’ingresso nel gruppo IVA, introdotto a seguito delle modifiche introdotte nell’articolo 73, D.P.R. n. 633 del 1972, dalla L. n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), che trovano applicazione dalla liquidazione Iva di gruppo del 2008, ed in ogni caso errata la tesi, pure sostenuta dalla contribuente, secondo cui “in merito all’iscrizione n. 2011/250578, riguardante UVA, (…) la società che per la prima volta veniva a partecipare all’IVA di gruppo non poteva far confluire nel gruppo la propria situazione maturata ante partecipazione ad esso”.
Quanto alla iscrizione a ruolo n. 2011/550263, riguardante l’IRES, il credito portato in compensazione dalla contribuente veniva indicato nel modello consolidato del 2006 (rigo 20) come “credito ceduto”, per cui del tutto apodittica risulta l’affermazione della CTR circa la agevole rilevabilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del fatto che esso, utilizzato in compensazione dalla controllante, non fosse “stato mai effettivamente ceduto né utilizzato dalle società consolidate nei successivi anni”, dal momento che, a sostegno della predetta affermazione, non viene indicato alcun riscontro documentale di quanto, in proposito, prospettato dalla società contribuente, senza considerare la circostanza, all’uopo evidenziata dall’Agenzia delle Entrate, che non risultava prodotto in giudizio il proprio bilancio e neppure la nota integrativa delle società consolidate, documenti dai quali si sarebbe potuto ricavare la dimostrazione che il credito in questione effettivamente non fosse stato ceduto ad altro soggetto.
In conclusione, la decisione della CTR non solo non si confronta con le regole di gestione del credito sorto “ante” procedura di gruppo, ma richiama impropriamente un documento di prassi (la risoluzione n. 56/E dell’11/5/2011 dell’Agenzia delle Entrate: Iva – Art. 73 DPR n. 633 del 26/10/1972 – Liquidazione dell’Iva di gruppo – Eccedenze di credito pregresse all’adesione alla procedura dell’Iva di gruppo- Trasferibilità – Compilazione della dichiarazione annuale) riferibile al regime risultante a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 73, d.p.r. n. 633 del 1972, dalla I. n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), riporta le risultanze del “quadro sinottico” dei versamenti effettuati dalla contribuente, senza dare realmente conto del perché da esso si possa desumere che la pretesa erariale “risulta pienamente soddisfatta”, ed infine, del perché si possano ritenere superabili le risultanze del modello consolidato del 2006 in quanto frutto di mero errore compilazione del documento fiscale.
La sentenza va cassata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità segue il principio di soccombenza, mentre l’evolversi della vicenda processuale ed il progressivo consolidarsi della giurisprudenza richiamata giustificano la compensazione delle spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.
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