CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 dicembre 2020, n. 29012 – La perdita di una “chance”, configura un danno attuale e risarcibile sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni ed alla mancanza di una tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.