CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5240 – L’inidoneità in astratto di un fatto a produrre un effetto giuridico ovvero l’inesistenza di una norma che al fatto associ l’effetto è deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma è pur vero che, quando sulla idoneità o inidoneità di un fatto a produrre o meno un dato effetto giuridico il giudice di merito abbia reso una qualche pronuncia, è onere della parte interessata impugnarla, onde appunto evitare il formarsi del giudicato interno