CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 gennaio 2022, n. 1147 – In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 8, primo comma, d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 44 del 2012, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti – siano o meno inseriti in una cd. frode carosello – sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo