CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 luglio 2019, n. 19189 – Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di  appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata