CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 maggio 2018, n. 12102
Licenziamento disciplinare – Accertamento della natura discriminatoria – Proporzionalità della sanzione – Misura conservativa – CCNL
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. della legge n. 92/12 depositato presso il Tribunale di S. Maria C.V., A. Di P., medico dipendente della Casa di Cura RERIF s.r.l. dal 30.10.89 ed inquadrato da ultimo (dal 1.2.2002), con qualifica di Dirigente, impugnò il licenziamento disciplinare irrogatogli per giusta causa con lettera del 19-21.6.13.
Il ricorrente dedusse il difetto di giusta causa e comunque di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti, non riconducibili ad alcune delle ipotesi per le quali il CCNL consentiva l’adozione della massima sanzione. Evidenziò anche la natura ritorsiva dell’atto espulsivo intimatogli dalla Direzione allo scopo di liberarsi di un lavoratore scomodo.
Chiese in via principale l’accertamento della natura discriminatoria, ritorsiva e comunque illecita del licenziamento, con la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro oltre che al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa; in subordine che fosse dichiarata la nullità del licenziamento per insussistenza del fatto, con reintegra nel posto di lavoro e con le conseguenti statuizioni economiche commisurate all’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegra; in via più gradata, dichiararsi nullo il recesso per difetto di proporzionalità della sanzione (trattandosi di fatto punibile con misura conservativa) con reintegra nel posto di lavoro e con le conseguenti statuizioni economiche commisurate all’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, ovvero con il pagamento della indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla L. 92/2012.
Il Tribunale, con ordinanza del 28.3.2014, rigettava l’impugnativa di licenziamento.
Avverso tale ordinanza il lavoratore proponeva opposizione, del pari respinta dal Tribunale adito, con sentenza in data 29.4.2015.
Avverso tale sentenza proponeva reclamo il Di P., ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. n. 92/12, riproponendo le sue difese e censurando la ritenuta sussistenza del fatto contestato, anche in base al c.c.n.I. di categoria, la mancanza di proporzionalità anche ai fini del regime di tutela applicabile secondo la legge cd. Fornero.
Resisteva la società.
Con sentenza depositata il 6.11.15, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il reclamo (ritenendo insussistente il fatto contestato, ovvero rientrante tra le condotte punibili, secondo il c.c.n.I., con una sanzione solo conservativa) ed annullava il licenziamento, condannando la società a reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità (commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto) dal giorno del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra (comunque non superiore a 12 mensilità), oltre accessori di legge ed alla regolarizzazione contributiva.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la RERIF s.r.l., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.
Il Di P. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
l. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 c.p.c. n.3, con specifico riguardo all’art. 2119 c.c., ed all’art. 18 della legge n.300/70, così come novellato dalla legge n.92/12, con riferimento alla nozione di insussistenza del fatto contestato; violazione dell’art. 11 lettere g) ed i) del CCNL di categoria (Sanità privata del 2005) nonché lettere a) ed e), punti 6) e 12) del codice disciplinare affisso; violazione dell’art.7 della legge n.300/70 per la mancata valutazione, da parte della sentenza impugnata, delle norme contenute nel codice disciplinare nei casi previsti al capo E (licenziamento), punti 6 e 12; violazione degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.; violazione dell’art.30 della legge n.183/2010.
Lamenta che la corte partenopea, mutando completamente gli esiti del giudizio primo grado, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento de quo fornendo una interpretazione diversa da quella del primo Giudice in relazione sia alle norme di legge che a quelle del CCNL (sanità privata – personale – medico) applicabili al caso di specie, nonché del codice disciplinare regolarmente affisso.
Lamenta l’erronea interpretazione fornita dalla sentenza impugnata in ordine alla nozione di “insussistenza del fatto contestato”, di cui al comma 4 dell’art. 18 novellato.
Lamenta che nella specie il fatto contestato (grave anche perché concretante fatti penalmente rilevanti) era stato ampiamente provato, come ammesso dalla sentenza impugnata e come risultava dai testi escussi, né il c.c.n.I. di categoria, che rimandava ai principi generali in tema disciplinare, prevedeva per simile fatto una sanzione solo conservativa.
2.- Con secondo, subordinato, motivo denuncia la violazione dell’art. 18 novellato, comma 5, prevedente nelle ipotesi in cui non sia accertata l’eccezione di cui al comma 4, la risoluzione comunque del rapporto col pagamento di una indennità.
1.1- Il primo motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.
Ed invero la corte partenopea, movendo erroneamente da una sentenza di questa Corte (n. 20545/15, ove tuttavia il licenziamento senza preavviso era previsto dal c.c.n.l. solo per il lavoratore che provochi all’impresa grave nocumento morale o materiale, nella specie non accertato, per cui la sentenza venne cassata con rinvio) ha erroneamente ritenuto necessaria, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, l’esistenza di tale nocumento morale o materiale.
In realtà l’orientamento di questa Corte in materia di interpretazione del comma 4 dell’art. 18 novellato è nel senso che l’insussistenza del fatto contestato comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (o antigiuridicità), sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità (Cass. n. 3799/17, Cass. n. 18418/16, Cass. n.20540/15).
Nella specie il fatto contestato (“alla presenza di dipendenti della casa di cura nonché di utenti e loro familiari presenti negli uffici per il disbrigo di pratiche amministrative” il Di P. gridò nel corridoio degli uffici amministrativi quindi, spalancata la porta della Direzione, aggredito verbalmente il titolare che era a colloquio con altre persone, proferiva le seguenti parole: “ma tu non hai un c…o da fare. . . cresci una buona volta”; quindi di essere uscito da quella stanza sbattendo la porta e di essere rientrato nell’ufficio amministrativo ove erano ancora presenti gli utenti e le impiegate D’Addio, Molaro e Marra – e di essersi rivolto all’addetta al personale dicendo con aria minacciosa “vi denuncio tutti alla Procura della Repubblica”) risulta accertato e non può certamente ritenersi (oltre che insussistente) privo del carattere di antigiuridicità.
Né risulta che tale condotta sia stigmatizzata dal c.c.n.l. con una sanzione meramente conservativa, posto che, come incontestatamente espone la sentenza impugnata, il c.c.n.I. non contiene una tipizzazione degli illeciti, rimettendo l’art. 11 del c.c.n.l. la sanzione alla valutazione della loro gravità, e prevedendo il licenziamento qualora l’infrazione rivesta ‘carattere di particolare gravità. Il comportamento sanzionato risulta indubbiamente esistente e per di più avvenuto in presenza del personale dell’azienda e degli utenti di essa, nei confronti del dirigente e del personale dell’azienda, e dunque, teoricamente, di particolare gravità.
Si può dunque discettare della proporzionalità (richiamata esplicitamente dal detto art. 11), che per giurisprudenza costante di questa Corte è fuori dall’eccezione di cui al comma 4 dell’art. 18 novellato, ma non ritenere insussistente il fatto, nel senso chiarito da questa Corte.
La sentenza impugnata si sofferma sulla proporzionalità, non rilevante ex art. 18, comma 4 novellato (Cass. n.20540/15, Cass. n. 23669/14), ma non di insussistenza del fatto, né risulta una norma collettiva che sanzioni tale fatto con sola sanzione conservativa, prevedendo semmai l’art. 11 lett.g) del c.c.n.I., invocato dalla società, il licenziamento per il caso di comportamento scorretto o offensivo nei confronti dei degenti, pubblico o altri dipendenti, connotato da gravità.
2. -Il ricorso deve essere pertanto accolto, con rinvio ad atro giudice, in dispositivo accertato, affinché, applicando il principio di diritto esposto, accerti la legittimità o meno del licenziamento in questione e l’eventuale tutela applicabile. Lo stesso giudice provvederà anche alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 maggio 2022, n. 13774 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 23425 depositata il 1° agosto 2023 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 95 depositata il 3 gennaio 2024 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n.…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 5599 depositata il 23 febbraio 2023 - In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 luglio 2021, n. 19585 - Nell'ambito della valutazione di proporzionalità tra la sanzione e i comportamenti, nell'ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre 2023 - La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nella l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (come novellato dalla l. n. 92…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…