CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 maggio 2019, n. 13437 – Il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra può costituire motivo di revocazione della sentenzasolo quando consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità