CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 marzo 2020, n. 7327
Tributi – IVA – Credito indicato nella dichiarazione annuale – Rimborso – Computo degli interessi – Mancata presentazione modello VR – Decorrenza dalla data di richiesta
Fatti di causa
1. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto parziale del ricorso per ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 36/19/2011, emessa dalla stessa CTR per l’Emilia Romagna. Quest’ultima, a sua volta e per quanto rileva nel presente processo, rigettò l’appello avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’impugnazione di provvedimento di diniego di rimborso IVA.
2. La sentenza di secondo grado (della cui ottemperanza trattasi) fu fatta oggetto di ricorso per cassazione rigettato da Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20255, Rv. 636911-01. Quest’ultima, in particolare, applicò un principio già fatto proprio da questa Corte, per il quale, in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro «RX4», anche se non accompagnata dalla presentazione del modello «VR», che costituisce, ai sensi dell’art. 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro «RX4», la presentazione del modello «VR» non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
3. In ottemperanza alla detta statuizione, l’Agenzia delle Entrate («A.E.») effettuò il pagamento della sorte capitale oltre che di un importo a titolo di interessi, con conseguente proposizione di giudizio di ottemperanza da parte del contribuente in ragione della ritenuta inferiorità degli interessi corrisposti rispetto a quelli dovuti in forza del giudicato (e da determinarsi in base all’art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
4. La Commissione regionale, in sede di giudizio di ottemperanza, rigettò il ricorso ritenendo che gli interessi dovessero decorrere solo dalla data della formale richiesta di rimborso, nella specie non avvenuta con presentazione del modello «VR» ma con istanza successiva.
Quanto innanzi fu dal Giudice tributario argomentato dall’assunto per il quale la compilazione del modello «VR» o comunque la successiva formale richiesta di rimborso integrano presupposto per l’esigibilità del credito (come confermato anche dalla citata Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20255, Rv. 636911-01), con la conseguenza (secondo la CTR) che solo da tale data decorrerebbero gli interessi, V. conformemente ai principi di cui all’art. 1282 c.c.
5. Contro la sentenza della CTR emessa in sede di giudizio di ottemperanza, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e l’A.E. si costituisce in giudizio senza contro ricorrere.
In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.
Ragioni della decisione
1. Con il motivo I, in relazione all’art. 360, comma 1, n, 4, c.p.c., sostanzialmente ed al di là della tecnica redazionale utilizzata tanto nella rubrica quanto nell’articolazione della doglianza, si deduce la nullità della sentenza in quanto in parte apparente ed in parte caratterizzata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Con il motivo II, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 112, 115 e 324 c.p.c., degli artt. 1282 e 2909 c.c., degli artt. 36, 53 e 70 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 38 bis del d.P.R. n. 633/1972».
In sostanza, ci si duole dell’assunto della CTR per il quale gli interessi, sulle somme da rimborsare a titolo di eccedenza IVA, decorrono solo dalla data della formale richiesta di rimborso, nella specie non avvenuta con presentazione del modello «VR» ma con istanza successiva, non essendo sufficiente quindi la manifestazione di volontà inerente il rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del relativo riquadro «RX4» (nella specie dichiarazione del 1998 per l’esercizio 1997).
2. Il ricorso, inammissibile ex art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, afferendo l’oggetto delle doglianze all’interpretazione del giudicato da parte del Giudice dell’ottemperanza in merito proprio agli interessi dovuti, fonda comunque su censure inammissibili ex art. 366 c.p.c. per difetto di specificità (in termini di autosufficienza). Non sono difatti riportati (neanche indirettamente) né il dispositivo né, comunque, la motivazione della sentenza della cui ottemperanza trattasi, al fine di poter apprezzare il dedotto errore da parte della CTR, prospettato come consistente proprio nella violazione del giudicato la cui ottemperanza avrebbe dovuto garantire (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).
3. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore dell’Amministrazione costituitasi in giudizio ancorché non controricorrente (avendo partecipato alla discussione in udienza), che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del comma 1 quater dell’art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (ex art. 18 della medesima I. n. 228 in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata I. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore dell’Agenzia delle Entrate, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dal comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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