CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 marzo 2020, n. 7364
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Atto di rinunzia – Effetti – Estinzione del giudizio con integrale compensazione delle relative spese processuali – Assenza accettazione della controparte – Irrilevanza
Rilevato che
A.D.M. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Agrigento, avverso l’avviso di accertamento notificatogli per riprese fondate sullo scostamento dagli studi di settore tra i ricavi dichiarati e quelli stimati; che la C.T.P. di Agrigento rigettò il ricorso con sentenza n. 68/7/10, avverso la quale il D.M. propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia la quale, con sentenza n. 296/01/13, deposita il 19.12.2013, accolse parzialmente il gravame, riducendo del 25% il reddito accertato dall’Ufficio; che avverso tale sentenza il D.M., nella spiegata qualità, ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il secondo dei quali scomposto in diverse sottocensure; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;
Considerato che
con memoria depositata il 28.11.2019, parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, ritualmente notificato all’AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, dichiarando di avere definito la propria posizione tributaria “attraverso la procedura di rottamazione e saldo a stralcio di tutte le cartelle notificategli, ivi comprese quelle impugnate…”‘, che la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall’art. 306 cod. proc. civ. e determina, pertanto, l’estinzione del giudizio anche in assenza – come nella specie – di accettazione ad opera della controparte, considerato altresì che, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, essa fa venire meno l’interesse a contrastare il ricorso (Cass., Sez. 5, 19.4.2019, n. 11033, Rv. 653545-01);
che va dunque dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, con integrale compensazione delle relative spese processuali;
che alcunché va disposto in relazione a quanto previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato), trattandosi di previsione che non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, giacché tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatola, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01).
P.Q.M.
Dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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