CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2021, n. 34982
Appalto – Mancato versamento all’INPS di contributi e sanzioni per i dipendenti della società subappaltatrice – Responsabilità solidale del committente – Termine di decadenza
Fatti di causa
1. Con sentenza nr. 144 del 2018, la Corte di appello di Brescia ha respinto il gravame dell’INPS avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione promossa da N.M. S.p.A., revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Istituto per il pagamento, da parte della società, quale obbligata solidale ex art. 29, comma 2, del D.lgs. nr. 276 del 2003, della somma di Euro 49.834,00, a titolo di contributi omessi in relazione ai dipendenti della subappaltatrice CSA Società cooperativa, per il periodo ottobre 2006/ novembre 2007.
2. In estrema sintesi – e per quanto solo rileva in questa sede – la Corte territoriale ha escluso la responsabilità della N.M. S.p.A., in qualità di committente, per le omissioni contributive della CSA Società cooperativa, subappaltatrice della società W. Italia s.r.l., in considerazione del fatto che la relativa responsabilità (id est: la responsabilità del committente in relazione ai crediti dei lavoratori del subappaltatore) era stata introdotta dal legislatore, a decorrere dall’1.1.2007, per effetto della modifica dell’art. 29 del D.Lgs nr. 276 del 2003 ad opera della legge nr. 296 del 2016, art. 1, comma 911; per la Corte di appello, la nuova disciplina, di carattere innovativo, si applicava esclusivamente ai rapporti (di appalto) sorti nella sua vigenza; gli appalti e/o i subappalti stipulati in data precedente alla modifica legislativa (come nel caso esaminato ove il contratto di appalto era stato stipulato nel 2005 e quello di subappalto nel 2006) restavano disciplinati dall’art. 29 cit. vigente al momento della loro stipulazione; ha, quindi, giudicato assorbita la questione relativa alla decadenza biennale in relazione ai crediti contributivi.
3. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, N.M. S.p.A.
4. Con ordinanza interlocutoria della sesta sezione, la questione è stata rimessa all’odierna udienza pubblica.
5. L’INPS e N.M. S.p.A. hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
6. Con un unico motivo, l’INPS – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. nr. 276 del 2003, così come modificato, prima, dall’art. 6, commi 1 e 2, D.lgs. nr. 251 del 2004 e, poi, dall’art. 1, comma 911, della legge nr. 296 del 2006 nonché degli artt. 10 e 15 disp. att. legge in generale, per avere la Corte di appello escluso la responsabilità solidale della controricorrente, in qualità di committente dei lavori, in relazione al mancato versamento all’INPS di contributi e sanzioni per i dipendenti della società subappaltatrice.
7. L’Istituto critica l’interpretazione dell’art. 29 cit. resa dai giudici di merito; per l’INPS, il contratto di appalto, sebbene stipulato prima dell’ 1.1.2007, data di decorrenza della nuova disciplina, ha generato una responsabilità solidale avente ad oggetto non un’obbligazione già definita ma una serie di obbligazioni dal contenuto indeterminato, di volta in volta scaturenti dal rapporto di durata, da adempiersi secondo la normativa, tempo per tempo vigente.
8. L’Istituto invoca il principio per cui la legge sopravvenuta si applica anche ai rapporti in corso, a condizione che non ne siano esauriti gli effetti e sempre che non sia disposto diversamente.
9. La questione controversa, come emerge dalla narrazione dei fatti di causa e dall’illustrazione del motivo di impugnazione, riguarda l’obbligo o meno di N.M. S.p.A, committente dei lavori affidati a W.I. S.r.l. (con contratto di appalto stipulato nel 2005) e subappaltati (in forza di accordo del 2006) a CSA Cooperativa, al versamento dei contributi omessi e delle sanzioni, relativi ai dipendenti di quest’ultima (id est-, della società subappaltatrice), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 17 novembre 2007.
10. Viene dunque in rilievo la questione del regime di solidarietà applicabile al contratto di appalto che, sorto nella vigenza di una disciplina, non è risolto (e, dunque, è ancora in corso) al momento di entrata in vigore di una nuova disciplina, nella specie, quella derivante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006.
11. Il testo del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella sua formulazione originaria, prevedeva, infatti, che «in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».
12. Il testo è stato a più riprese modificato: dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, nr. 251, art. 6, comma 1, dalla L. 27 dicembre 2006, nr. 296, art. 1, comma 911, dal D.L. 9 febbraio 2012, nr. 5, art. 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, dalla L. 28 giugno 2012, nr. 92, art. 4, comma 31, lett. a) e b), dal D.Lgs. 21 novembre 2014, nr. 175, art. 28, comma 2, e infine dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, art. 2, comma 1, lett. a) e b), convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49.
13. In particolare, per effetto della modifica di cui alla legge del 27 dicembre 2006, nr. 296, art. 1, comma 911, la responsabilità solidale del committente, per i crediti retributivi e contributivi, è stata estesa anche ai lavoratori «degli eventuali subappaltatori», con previsione che è rimasta inalterata sino al testo attualmente in vigore.
14. Questa Corte, occupandosi della successione, nel tempo, delle disposizioni diversamente regolanti la materia ha affermato, per esempio, la natura innovativa della disciplina introdotta con l’art. 21 del D.L. nr. 5 del 2012 , come modificato dall’art.1, comma 1, della legge nr. 35 del 2013, in sede di conversione.
15. Nel caso di specie, non è in discussione il contenuto sostanziale dell’intervento di modifica che qui rileva (id est: della disciplina di estensione della responsabilità solidale del committente anche al subappaltatore) cui consegue l’applicazione del principio di irretroattività.
16. Il principio di irretroattività esclude che la «nuova» legge possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la , disciplina giuridica del fatto generatore (v. in senso pressoché conforme, v. Cass. nr. 16039 del 2016; Cass. nr. 16620 del 2013; Cass. nr. 2433 del 2000).
17. Nella fattispecie all’esame della Corte, occorre, dunque, stabilire se ciò che rileva, ai fini della disciplina della responsabilità solidale, sia il contratto di appalto oppure il fatto al quale è collegato il diritto all’adempimento di cui trattasi e, quindi, l’esecuzione della prestazione lavorativa, da parte dei dipendenti degli appaltatori e subappaltatori, quale presupposto del diritto alla retribuzione e, in via di derivazione, alla contribuzione.
18. Alcune pronunce di questa Corte si sono occupate, con riferimento all’art. 29, di diritto intertemporale.
19. In un caso, in relazione all’elevazione del termine di decadenza dell’azione di responsabilità del committente (prima di un anno, poi di due anni dalla cessazione dell’appalto) e, in un altro caso, in ordine all’operatività del beneficio di escussione, introdotto con gli (ulteriori) interventi legislativi del 2012.
20. In particolare, Cass. nr. 6983 del 2017 ha affermato che « In tema di appalto, l’elevazione a due anni del termine di decadenza per far valere la responsabilità solidale del committente, quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall’appaltatore ai dipendenti, prevista dall’art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai contratti di appalto in corso al momento della sua entrata in vigore (1 gennaio 2007), senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività, poiché la disciplina più favorevole al dipendente viene applicata ad un contratto ancora in essere, che costituisce il fatto generatore della responsabilità solidale».
21. Successivamente, Cass. nr. 4237 del 2019 (seguita da Cass. nr. 29629 del 2019) ha affermato il principio per cui: «In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), (al)la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore»;
22. In tale ultima pronuncia si è chiarito che la natura sostanziale del regime di solidarietà non è alterata dalla previsione del beneficio di escussione «in quanto mera modalità di realizzazione della “garanzia” per il creditore della solidarietà esclusivamente in fase esecutiva» (v. Cass. nr. 4237 cit., in motivaz., § 7.2.).
23. I precedenti della Corte non affrontano in modo specifico la questione oggetto della fattispecie di causa ma ne orientano la decisione.
24. In essi si esclude che il fatto generatore della responsabilità solidale sia da individuare nella stipulazione del contratto di appalto.
25. L’evento cui è collegata la responsabilità è, piuttosto, individuato, in un caso, nel rapporto in essere, nell’altro, nell’esecuzione della prestazione lavorativa che costituisce il fatto generatore dell’obbligo retributivo.
26. Tornando alla fattispecie di causa, il diritto di credito dell’INPS alla riscossione dei contributi è connesso al diritto di credito del lavoratore alla retribuzione perché nasce dal medesimo fatto che a quest’ultimo dà origine.
27. Deriva, quale naturale corollario di quanto appena esposto, che, in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile, per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, è quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione.
28. Si discute, in concreto, di contributi relativi ad un arco temporale compreso tra gennaio 2007 e novembre 2007. Trova, dunque, applicazione la disciplina della responsabilità del committente estesa ai debiti del subappaltatore, secondo la formulazione dell’art. 29 del D. Igs nr. 276 del 2003 derivante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 911, della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296.
29. La sentenza impugnata che ha escluso l’operatività di detta disciplina è, dunque, incorsa nel denunciato errore di diritto.
30. Va, pertanto, cassata, con rinvio al giudice di merito – da individuarsi nella Corte di appello di Milano- che, nel decidere la controversia, farà applicazione dei principi indicati.
31. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Milano.
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