CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2021, n. 35005 – Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – secondo cui la sentenza deve contenere, tra l’altro, la «concisa esposizione dello svolgimento del processo» e «la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto» – nonché dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato, la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo