CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26460 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” previsto dall’art. 18 comma 7 St. Lav. concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. “repechage”), fermo l’onere della prova che grava sul datore di lavoro