CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 settembre 2019, n. 23058
Tributi – TARSU – Box auto di pertinenza dell’abitazione – Imponibilità – Omessa denuncia – Sanzioni
Fatti di causa
1 – P.A. ha impugnato gli avvisi di accertamento TARSU (anni dal 2006 al 2011) notificati il 21 novembre 2012 dal Comune di Sondrio per mancata denuncia di un box auto, con conseguente aumento di superficie di 20 mq ed applicazione delle sanzioni per ciascuna annualità pari al 200%. Ha eccepito la decadenza dal potere di accertamento ed ha dedotto che l’autorimessa, pertinenza della abitazione, non è per sua natura idonea a produrre rifiuti; ha rilevato inoltre che non sussistono i presupposti per la irrogazione delle sanzioni.
2 – In primo grado il ricorso è stato accolto parzialmente, riducendo le sanzioni al minimo di legge e rigettando nel resto. Il contribuente ha proposto appello ed il Comune di Sondrio, resistendo, ha proposto altresì appello incidentale sulla riduzione delle sanzioni. La CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 17 novembre 2014, ha confermato la decisione di primo grado.
3 – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a quattro motivi. Non si è costituito il Comune.
Ragioni della decisione
4 – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 70 e 71 del D.lgs. 507/1993 e dell’art. 1 comma 161 della legge 296/2006, nonché dell’art. 20 del Regolamento comunale e dell’art. 3 della legge 212/2000.
Il P. deduce di avere presentato la denuncia in data 6 aprile 2004, e quindi gli avvisi di accertamento emessi nel 2012 sarebbero tardivi; sia che si consideri il termine triennale ex art. 71 D.lgs. 503/1993, sia che si consideri il termine quinquennale di cui al comma 161 della art. 1 legge 296/2006. Il ricorrente censura l’affermazione della CTR secondo la quale l’obbligo di presentare denuncia si rinnova di anno in anno, e rileva che il box in questione, in quanto pertinenza della abitazione, non doveva essere denunciato autonomamente.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 62 del D.lgs. 507/1993, dell’art. 1 del Regolamento comunale e dell’art. 70 comma 3 del D.lgs. 507/1993. Il contribuente deduce di avere provato mediante idonea documentazione che l’autorimessa non è allacciata al contatore della luce, e non produce rifiuti; che le autorimesse, per prassi consolidata, venivano escluse dal conteggio della superficie tassabile, e che egli ha regolarmente denunciato, ai fini dell’imposta, l’abitazione e le sue pertinenze; che il mancato conteggio anche della superficie del box (20mq) non configura omessa denuncia ma, semmai, denuncia incompleta, peraltro nel limite legale di tolleranza.
Con il terzo motivo si censura, sotto il profilo della violazione degli artt. 7 della legge 212/2000, dell’art. 70 del D.lgs. 507/1993 e dell’art. 1 comma 162 della I. 269/2006, il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.
Con il quarto motivo si lamenta il rigetto dell’appello principale sulle sanzioni (pur ridotte al minimo dal giudice di primo grado) che, secondo il contribuente, non dovevano essere applicate affatto, perché egli ha fatto regolare denuncia nel 2004, e vi era una semplice differenza di 20mq (dovuti a mancato computo della superficie dell’autorimessa) che rientra nel limite di tolleranza.
5 – I motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo tra di loro connessi.
5.1. – Il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello osservando che: l’illecito di omessa dichiarazione si perpetua di anno in anno fino all’adempimento; il termine di decadenza era quello, qui rispettato, del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione era stata o avrebbe dovuto essere presentata; gli avvisi erano sufficientemente motivati, tanto da consentire al contribuente una compiuta difesa; il contribuente non aveva provato l’esenzione da imposta dell’autorimessa; corretta era stata la riduzione al 100% delle sanzioni da parte del primo giudice.
5.2. – Per quanto attiene alla dedotta decadenza, si osserva che il contribuente ha invero presentato una dichiarazione in data 6 aprile 2004, per l’abitazione, ma è pacificamente ammesso che non vi abbia inserito anche l’autorimessa in questione.
In merito, questa Corte ha già affermato che; “In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele, oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall’art. 76 del citato decreto, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D’altro canto, la protratta inottemperanza all’obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa” (Cass. n. 26434/2017, Cass. n. 18133/2009).
A questo indirizzo interpretativo, cui qui si intende dare continuità, si è attenuto il giudice di secondo grado, considerando il termine quinquennale di cui all’art. 1 comma 161 del D.L. 296/2006, e considerando irrilevante che la parte avesse presentato una denuncia per la abitazione principale posto che, per quanto riguarda il box la cui dichiarazione è stata omessa, l’obbligo di denuncia si rinnova di anno in anno. La censura è quindi infondata.
5.3. – Per quanto attiene al rilievo che il box auto, per destinazione e struttura, non è suscettibile di produrre rifiuti ex articolo 62 comma 2 del D.lgs. 507/1993, e che la sua maggior superficie è comunque ricompresa nel limite di tolleranza di cui all’ articolo 70 comma 3 D.lgs. 507/1993 (80% della superficie catastale), si osserva che la Corte ha già affermato, con specifico riferimento ai garage, i seguenti principi: “La disciplina della TARSU contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva disapplicato la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario “chi inquina paga”, nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box auto adibito ad autorimessa” In particolare si è detto che “non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garages potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva” (Cass. 2634/2017; Cass. n. 14770/2000; Cass. n. 5047/2015; Cass. n. 2202/2011; Cass. 11351/2012).
Il giudice di secondo grado, attenendosi a questo principio, ha ritenuto che il contribuente non abbia dato prova dei presupposti per l’esenzione; irrilevante al riguardo è la deduzione del contribuente sulla circostanza che il box auto non sia allacciato alla fornitura di luce elettrica, il che può al più sostenere una presunzione di utilizzo del bene solo durante le ore diurne, ma non certamente la sua non idoneità alla produzione dei rifiuti.
Del resto lo stesso contribuente, nel ricorso, deduce che egli non deve dare alcuna prova sui presupposti dell’esenzione, perché ciò sarebbe insito nella natura e destinazione stessa del locale; il che è un assunto non condivisibile ed in aperto contrasto con i principi interpretativi affermati a questa Corte e sopra ricordati.
5.4. – Sul dedotto difetto di motivazione degli avvisi, si osserva che si tratta di una censura inammissibile.
Il contribuente censura, infatti, il contenuto motivazionale di atti impositivi che non vengono trascritti in ricorso né, quantomeno, specificamente localizzati all’interno del fascicolo di parte. Inoltre non si censura specificamente la ratio decidendi della CTR, secondo cui la motivazione doveva ritenersi congrua in rapporto all’avvenuto pieno svolgimento di difese da parte del contribuente. Il motivo difetta quindi di specificità.
5.5- Sulla questione delle sanzioni si osserva, infine, che non si tratta di una dichiarazione incompleta non sanzionabile in quanto relativa a superficie inferiore al limite di tolleranza, ma, come sopra chiarito, di una omessa denuncia di autonoma unità immobiliare tassabile.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione del Comune.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.