CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 settembre 2019, n. 23111
Rapporto di lavoro – Contratti a termine – Effettiva esistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1094 pubblicata il 16.10.13, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto da N.V.A.D. s.r.l. e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di J.S. di nullità parziale di due contratti a termine conclusi a partire dal 12.10.2007 e di condanna della società al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno.
2. La Corte d’appello ha affermato come l’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, a differenza della legge n. 230 del 1962, non richieda più che la prestazione dedotta nel contratto a termine abbia carattere straordinario o occasionale e che sia obiettivamente e intrinsecamente temporanea, ma presuppone l’esistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
3. Ha quindi ritenuto, dal punto di vista formale, legittime le causali indicate nei contratti a termine stipulati con la lavoratrice per “aumento del carico di lavoro per campagna antinfluenzale 2007-2008” e per “aumento del carico di lavoro dovuto a campagna stagionale 2008-2009” e dette esigenze comprovate documentalmente dalla società.
4. Ha accertato come la lavoratrice fosse stata effettivamente addetta alla produzione dei vaccini, costituente la ordinaria attività di N., ed ha escluso che ciò costituisse di per sé motivo di illegittimità dei contratti.
5. Avverso tale sentenza la sig.ra J.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; la società è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso la lavoratrice ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2. Ha anzitutto rilevato come la Corte di merito abbia applicato l’art. 1 cit. nella formulazione contenente l’inciso “anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”, in realtà introdotto con l’art. 21, comma 1, d.l. n. 112 del 25.6.2008, convertito in l. n. 133 del 6.8.2008, quindi successivo al primo contratto a termine concluso il 15.10.07, con scadenza 31.8.08. Con la conseguenza che la sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere l’illegittimità del termine apposto al primo contratto in quanto “sorretto da ragioni giustificative non imprevedibili né tantomeno temporalmente strutturali, non adeguatamente specificate nel dettaglio e riconducibili alla ordinaria attività dell’impresa”.
3. Ha criticato la sentenza, inoltre, per avere ritenuto adeguate le ragioni indicate nei contratti sebbene non rispondenti ai criteri di specificazione necessari ad assicurarne la trasparenza, la veridicità e la immodificabilità. In particolare, perché prive di qualsiasi concreto riferimento all’aumento del carico di lavoro in relazione alle mansioni di “operatore di produzione” assegnate alla attuale ricorrente e inidonee a rivelare il nesso tra la durata temporanea della prestazione e l’esigenza produttiva o organizzativa a cui la stessa avrebbe dovuto far fronte, come richiesto dalla direttiva europea secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia (sentenze Angelidaki, punto 96; sentenza Adelener e altri, punti 69-70; sentenza Del Cerro Alonso, punto 53).
4. Ha sottolineato come la giustificazione contenuta nei contratti a termine e riferita “all’imprevedibile insorgere della pandemia influenzale – aviaria – e – suina – degli anni 2007 e 2009” contrastasse con i fatti notori risultanti, tra l’altro, dalle ordinanze del Ministero della salute elencate in atti e dalla l. n. 244 del 2005.
5. Il ricorso è infondato.
6. E’ vero che all’epoca di conclusione del primo contratto a termine era in vigore l’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001, nella originaria formulazione che non includeva il riferimento, introdotto solo col d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, alla ragioni “anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”.
7. Tuttavia, all’introduzione di tale inciso deve attribuirsi una valenza unicamente esplicativa e non innovativa, volta a chiarire come nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 368 del 2001, caratterizzato dalla previsione di una clausola generale espressa dalle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, l’apposizione del termine costituisse, in coerenza col significato letterale dell’art. 1 anche nel testo originario, una ipotesi sì derogatoria ma non legata a presupposti connotati da eccezionalità ed imprevedibilità, come tali estranei alla ordinaria e fisiologica attività d’impresa; richiedendosi invece che le esigenze aziendali sottese alle ragioni, da indicare puntualmente nel contratto di assunzione, fossero temporanee o, comunque tali da poter essere soddisfatte, sulla base di criteri di normalità tecnico – organizzativa, con il ricorso alla clausola di durata, piuttosto che con l’ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.
8. Questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 2279 del 2010; Cass. n. 10033 del 2010; n. 15002 del 2012; n. 208 del 2015; n. 20201 del 2017; n. 20113 del 2017; n. 840 del 2019) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere ribadito: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dare riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto (cfr. Cass. n. 20604 del 2012). In sostanza, sulla base di tale principio, la temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare.
9. Quanto alla specificità della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine si è precisato che essa sussiste quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di rendere verificabile l’esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, senza imporre al datore di lavoro l’onere di formalizzare la temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione dell’assunzione (Cass. n. 208 del 2015) e spettando al giudice di valutare ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dare riscontro alle ragioni specificamente indicate nel contratto ai fini dell’assunzione a termine; pertanto il riferimento ad una intensificazione dell’attività, accompagnato da altri dati di conoscenza, come l’indicazione delle mansioni rilevanti, dell’ambito territoriale e del periodo temporale in considerazione, consentono la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e della inerenza alla assunzione.
10. Tale principio è stato già enunciato da questa Corte in riferimento a clausole di analogo tenore contenute nel contratto di somministrazione a termine, come «picchi di produzione» (Cass. n. 15076 del 2016) e «punte di intensa attività» (così Cass. n. 2521 del 2012; Cass. n. 8120 del 2013; Cass. n. 21001 del 2014) ed è applicabile anche per il contratto di lavoro subordinato a termine (da ultimo Cass. n. 5379 del 2018); è stato infatti chiarito che il giudice del merito nella verifica di specificità, oggetto del suo apprezzamento, può utilizzare tutti i dati risultanti dal contratto, dovendo anche valutare se il riferimento ad «una intensificazione della attività» accompagnato da altri dati di conoscenza «consent(a) la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e del rapporto di causalità con la assunzione» (cfr. in motivazione: Cass. nn. 6944 e 24842 del 2018).
11. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha eseguito la verifica conformandosi ai principi appena richiamati e, all’esito della stessa, ha ritenuto legittime le causali indicate nei contratti a termine “motivati con il maggior lavoro conseguente alla stagionalità della diffusione dei virus influenzali e la continua mutazione dei ceppi virali” e tali ragioni “comprovate documentalmente, anche in relazione all’imprevedibile insorgere delle pandemie di influenza “aviaria” e “suina” degli anni 2007 e 2009″, precisando come la lavoratrice fosse stata in concreto addetta alla produzione dei vaccini. Deve pertanto escludersi la violazione di legge denunciata nel ricorso.
12. La censura formulata dalla ricorrente sul rilievo che le ragioni indicate nei contratti a termine fossero smentite da fatti notori relativi alla pandemia aviaria e suina è inammissibile per più profili; anzitutto, in quanto non è specificato in quali atti processuali e in che termini tale questione fosse stata sollevata nei precedenti gradi di merito; inoltre, in quanto comunque la sussistenza delle ragioni che in concreto giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro costituisce tipicamente una quaestio facti, il cui accertamento appartiene al dominio esclusivo del giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità (Cass. n. 6933 del 2012; Cass. n. 21001 del 2014; Cass. n. 21916 del 2015; Cass. n. 23513 del 2017; Cass. n. 19734 del 2018) se non attraverso lo schema legale del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, nel caso di specie non rispettato.
13. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
14. Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che la società è rimasta intimata.
15. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
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