CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 settembre 2019, n. 23112
Inail – Variazione del rischio assicurativo – Uso di mezzi meccanici – Natura complementare e/o sussidiaria, marginale all’interno del ciclo produttivo
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda della soc ICS volta a far dichiarare l’illegittimità della variazione della voce di tariffa, operata dall’Inail, dalla preesistente voce 0131 (commercio all’ingrosso senza attrezzature meccaniche) a quella 0121 (commercio all’ingrosso con attrezzature meccaniche), effettuata dall’Istituto a seguito di ispezione del 21/10/2003.
La Corte ha rilevato che, in sede di ispezione, l’amministratore della società aveva ammesso l’utilizzo di due muletti a gasolio da oltre 10 anni; che si trattava di dichiarazione con valore confessorio e che le prove testimoniali con cui si tendeva a sminuire l’utilizzo dei muletti – di fatto uno solo e con un unico addetto – non erano convincenti e, comunque rimaneva ferma la ratio della norma che qualificava di maggiore rischio per la sicurezza dei dipendenti l’uso di mezzi meccanici, restando irrilevante la frequenza dell’utilizzo.
2. Avverso la sentenza ricorre la soc ICS con due motivi. Resiste l’inali. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.
Ragioni della decisione
3. Con il primo motivo la società denuncia violazione art. 434 cpc, correlato all’art. 342 cpc.
Lamenta che l’Inail, con il ricorso in appello, aveva omesso di censurare il principale argomento della sentenza del Tribunale secondo cui l’uso del muletto aveva natura solo complementare e/o sussidiaria, marginale all’interno del ciclo produttivo, tale da non giustificare la variazione del rischio assicurativo. La società denuncia che, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello Inail per mancanza di specificità.
4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 38/2000 e artt. 4 e seg DM 12/12/2000, nonché omesso esame di un punto controverso e decisivo.
Rileva che la Corte si è basata sulla sola dichiarazione dell’amministratore prescindendo dall’esame della complementarietà e/o sussidiarietà dell’uso del muletto rispetto alla lavorazione principale. La dichiarazione dell’amministratore non era esaustiva in quanto non chiariva la frequenza ed essenzialità, ovvero complementarietà dell’uso del muletto.
5.1 motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.
Quanto alla mancanza di specificità del ricorso in appello dell’Inail, denunciata con il primo motivo, va rilevato che, come riportato nella memoria di costituzione dell’Istituto, l’Inail aveva censurato la sentenza del Tribunale – che aveva ritenuto l’uso del muletto come attività meramente complementare e/o sussidiaria a quella principale – sottolineando che il provvedimento di riclassificazione dell’istituto riguardava la tipologia della lavorazione svolta dalla società con l’ausilio di attrezzature meccaniche indipendentemente dall’uso saltuario e meno di dette attrezzature da parte dei dipendenti.
L’Istituto, in sostanza, aveva evidenziato l’irrilevanza della misura dell’utilizzo del muletto dovendosi avere riguardo alla circostanza che detti muletti erano presenti ed erano utilizzati per l’esercizio dell’impresa. Le censure avverso la sentenza del Tribunale erano, dunque, ben specifiche così come la tesi sostenuta dall’Istituto assicurativo era stata chiaramente esposta.
Anche nel merito il ricorso è infondato.
La Corte ha,da un lato, rilevato che dalle dichiarazioni dello stesso amministratore era risultato l’utilizzo di due muletti a gasolio e dunque provato l’uso di attrezzature meccaniche da parte della ditta nello svolgimento della sua attività, mentre non erano convincenti le risultanze istruttorie con cui si cercava di sminuire l’utilizzo dei muletti.
Dall’altro lato, la Corte ha sottolineato, con riferimento al tentativo di sminuire la frequenza nell’uso dei muletti, che se anche venisse utilizzato un solo muletto rimarrebbe comunque ferma la ratio della norma che qualifica maggiore il rischio per la sicurezza degli stessi dipendenti esposti ad un possibile impatto con il mezzo meccanico.
La tesi della ricorrente, secondo cui la sola presenza del muletto non era sufficiente a far classificare l’azienda utilizzatrice come impresa di commercio all’ingrosso con attrezzature meccaniche, non trova riscontro nella norma che non richiede alcuna indagine sulla complementarietà o meno dell’utilizzo dei mezzi meccanici, ma soltanto la loro presenza nello svolgimento dell’attività. Dalla norma non si ricava neppure quanto preteso dalla ricorrente circa un utilizzo consistente della attrezzatura meccanica: la ratio della norma è, come ben evidenziato dalla Corte d’appello, quella di tutelare la sicurezza dei dipendenti esposti ad un maggiore rischio in presenza di mezzi meccanici sul luogo di lavoro.
6. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato .Le spese seguono la soccombenza.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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