CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 aprile 2018, n. 9589
Cartella esattoriale – Contributi Inps – Eccezione di prescrizione – Ricorso avverso il verbale di accertamento – Art. 24, D.Lgs. n. 46/1999 – Sospensione della prescrizione fino al formarsi di provvedimento esecutivo o al passaggio in giudicato – Non ammissibile interpretazione estensiva o applicazione analogica delle disposizioni di carattere eccezionale – Cause di sospensione ricollegate a situazioni di impossibilità di fatto o di difficoltà ad esercitare il diritto – Prescrizione interrotta da notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio o da domanda proposta nel corso del giudizio – Atto con efficacia interruttiva – Esplicitazione di una pretesa e intimazione scritta di adempimento – Idoneità a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto
Fatti di causa
La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha rigettato l’opposizione proposta da M.T. avverso la cartella, emessa su istanza dell’Inps, per il pagamento di contributi, relativi al periodo 1983-1992, dovuti per iscrizione nella gestione commercianti.
La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla T. ed accolta dal Tribunale. Ha rilevato che l’Inps, con verbale dell’ 11/3/1994, aveva accertato il credito e richiesto il pagamento; che il 6/10/1995 la T. aveva proposto ricorso avverso il verbale al fine di accertare che nulla era dovuto e che il giudizio si era concluso con sentenza della Cassazione del 22/9/2006 a seguito della quale era stata notificata in data 11/3/2007 la cartella.
La Corte territoriale, richiamato l’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, ha ritenuto che detta norma comporterebbe un effetto impeditivo al recupero coattivo del contributo a mezzo iscrizione a ruolo ed emanazione della cartella con la conseguenza del verificarsi di un effetto sospensivo della prescrizione dovuto alla preclusione insita nell’art. 24 citato per tutto il periodo dal 6/10/95, data di inizio del processo, e fino alla data del 10/12/2002, di emanazione della sentenza d’appello di rigetto dell’opposizione, con la conseguenza che alla richiesta non era trascorso il periodo di 10 anni.
Avverso la sentenza ricorre la T. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc. L’Inps ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce violazione del d.lgs. n. 46/1999 in relazione agli artt. 2941 e 2942 cc.
Secondo la Corte d’appello l’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 comporterebbe, quale conseguenza del giudizio di accertamento negativo introdotto dalla T. mediante opposizione al verbale, un effetto temporaneamente impeditivo al recupero coattivo, cioè un effetto preclusivo alla riscossione – perdurante fino al formarsi di provvedimento esecutivo o fino al passaggio in giudicato relativo all’accertamento del credito – da cui conseguirebbe un effetto sospensivo della prescrizione del credito contributivo.
La ricorrente osserva che, invece, le cause di sospensione della prescrizione sono disposizioni di carattere eccezionale con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione analogica. Deduce che il d.lgs. n. 46 citato non prevede espressamente la sospensione della prescrizione con la conseguenza che vanno applicate le regole generali e che, inoltre, all’entrata in vigore della d.lgs. n. 46/1999, la causa di accertamento negativo del debito contributivo era già stata decisa in primo grado e pendeva in Corte d’appello.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2943 e 2954 c.c. Deduce che la prescrizione non poteva ritenersi interrotta per tutto il giudizio proposto dalla T. di opposizione al verbale di accertamento fino alla sentenza della Cassazione. Osserva, infatti, che non tutte le domande hanno l’effetto interruttivo e che, in particolare, il giudizio non era stato intrapreso dall’Inps ma dalla T. con l’intento di far rilevare l’insussistenza del debito e, dunque, quale domanda di accertamento negativo. Rileva, altresì, che l’Inps non aveva proposto domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento dei contributi.
I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.
Va, in primo luogo, rilevato che non è ammissibile l’interpretazione estensiva o l’applicazione analogica delle disposizioni previste dagli articoli 2941-2942 c.c., atteso che le cause di sospensione si ricollegano a situazioni di impossibilità di fatto o di difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della prescrizione (come, ad esempio, l’art. 2941 cod. civ.), integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell’art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. (cfr Cass 12953/07).
Nella specie, pertanto, l’ipotizzata sospensione, non prevista da alcuna norma specifica, non può neppure trovare il suo fondamento nella disciplina codicistica.
Va, altresì, rilevato che non sono invocabili neppure le norme sull’interruzione della prescrizione di cui agli artt. 2943 c.c. e seg e, dunque, è fondato anche il secondo motivo del ricorso della T..
Ai sensi dell’art. 2943 cc, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o dalla domanda proposta nel corso del giudizio in quanto l’art. 2943 c.c., nel prevedere l’efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali, si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati.
Inoltre, perché abbia efficacia interruttiva, un atto deve contenere l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. (cfr Cass. 22751/2004, 12058/2014).
Questa Corte ha, altresì, affermato che “La richiesta del convenuto di mero rigetto della domanda attorea (nella specie diretta all’accertamento negativo di un debito) non è idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore in quanto funzionalmente volta a confutare la domanda avversaria e non a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere la pretesa creditoria o di mettere in mora il soggetto inadempiente” (cfr Cass. n. 12058/2014) Nella specie, inoltre, non risulta affatto che l’Inps ,nel corso della causa che aveva portato all’accertamento dell’obbligo contributivo, avesse avanzato alcuna richiesta volta ad interrompere il corso della prescrizione, richiedendo il pagamento dei contributi. L’Istituto non ha, neppure, indicato nel presente ricorso l’esistenza di atti o di eventuali richieste, formulate nei verbali di causa, in cui avrebbe chiesto l’adempimento del debito contributivo.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con I’ accoglimento dell’opposizione alla cartella notificata il 21/3/2007 in relazione ad un verbale di accertamento dell’omesso versamento dei contributi risalente all’11/3/1994. Ogni pretesa dell’istituto risulta , infatti, prescritta.
Il diverso esito dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese processuali dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’opposizione a cartella proposta da M.T.; compensa le spese dell’intero processo.
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