CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 febbraio 2019, n. 4672 – Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è piuttosto sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa