CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 marzo 2022, n. 8822 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.