CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 marzo 2022, n. 8822

Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in Cassazione – Rinuncia – Atto unilaterale non accettizio – Effetti – Estinzione del giudizio

Fatti di causa

1. – Con sentenza n. 727/2017, depositata il 20 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Toscana, – pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 25 marzo 2015, n. 5975, – ha accolto l’appello proposto dalla contribuente Garage I. di O. e F. S.n.c., così annullando un avviso di accertamento emesso, a fini TIA, relativamente all’annualità d’imposta 2005.

Il giudice del gravame, – premesso che «La società contribuente aveva individuato le varie parti del capannone di 2.161,00 mq.», – ha rilevato che risultava condivisibile «la nota del Ministero dell’Economie e delle Finanze emanato in data 09.10.2014 per la determinazione delle superfici tassabili (prot. 38997)», – e quanto, dunque, all’applicabilità, «a prescindere dall’intervenuto regolamento del Comune», della disposizione di cui alla I. n. 147 del 2013, art. 1, c. 639 (terzo periodo), – e che, pertanto, nella fattispecie andavano escluse dall’applicazione  della tariffa «non solo le aree di utilizzo dell’attività di produzione ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti in quanto connessi al processo industriale».

2. – ASCIT – Servizi Ambientali S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; Garage I. di O. e F. S.n.c. non ha svolto attività difensiva.

Fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Ragioni della decisione

1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per difetto di motivazione, difetto reso ancor più evidente, – quanto alla motivazione in diritto, – dal riferimento ad una nota ministeriale che non può costituire fonte di diritto e che ha riferimento ad un tributo (la TARI) diverso da quello in contestazione.

Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, assumendo la ricorrente la nullità della gravata sentenza, per contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto, da un lato, il giudice del gravame aveva (in dispositivo) accolto l’appello, – e, così, la domanda di integrale annullamento dell’atto impugnato, – e, dall’altro, aveva delimitato (in motivazione) le superfici tassabili che, per l’appunto, dovevano essere rideterminate in funzione della loro connessione al processo industriale».

Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49, agli artt. 17 e 23 del regolamento TIA approvato dal Comune di Capannori, delibere n. 28 del 13 aprile 2004 e n. 10 del 9 febbraio 2005, ed agli artt. 2697 e 2712 cod. civ. assumendo, in sintesi, che, – in applicazione della delibera di Consiglio, n. 28/2004, cit., – venivano in rilievo, nella fattispecie, rifiuti speciali assimilati così che la contribuente avrebbe avuto diritto (solo) ad una proporzionale riduzione della quota variabile della tariffa; e, per di più, rilevava che la stessa contribuente non aveva mai sostenuto di produrre rifiuti speciali né aveva assolto agli oneri, posti dal regolamento TIA, ai fini del riscontro del diritto a detta riduzione tariffaria, gli stessi MUD prodotti (solo nel giudizio di riassunzione) ex se inidonei, a fini probatori, in quanto mere dichiarazioni di parte.

2. – In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso; e detta rinuncia non andava notificata alla controparte che, come anticipato, è rimasta intimata.

Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, – ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857).

3. – Alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del giudizio e, in difetto di costituzione della controparte processuale, non va assunta alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Non ricorrono, altresì, i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.