CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 novembre 2020, n. 32393
Plurime contravvenzioni, avvinte dalla continuazione, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – Ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Contravvenzioni punite con limiti edittali – Pena inflitta nella sola specie pecuniaria, in termini prossimi al minimo edittale
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con sentenza del 12 settembre 2019, il Tribunale di Nola ha condannato l’odierno ricorrente alla complessiva pena – sospesa alle condizioni di legge – di 4.500 Euro di ammenda in ordine a plurime contravvenzioni, ritenute avvinte dalla continuazione, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con il primo motivo, l’omessa motivazione in ordine alle ragioni ritenute ostative al riconoscimento dell’ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur specificamente richiesta in sede di conclusioni e benché dalla sentenza non emergano, neppure implicitamente, ragioni ostative (essendo stata applicata la sola pena pecuniaria in termini prossimi al minimo edittale, con concessione della sospensione condizionale della pena).
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omessa motivazione in ordine al riconoscimento del pur richiesto beneficio della non menzione della condanna, nonostante la sussistenza dei relativi presupposti quali ravvisabili in base alla stessa sentenza impugnata.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, che pure dà atto della specifica richiesta avanzata in via subordinata dal difensore in sede di conclusioni, non reca alcuna motivazione in ordine all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, né risultano argomentazioni dalle quali sia possibile ricavare un’implicita esclusione dei presupposti richiesti dall’art. 131 bis cod. pen. Ed invero, trattandosi di contravvenzioni punite con limiti edittali che certamente rientrano nel campo di operatività della fattispecie, la pena è stata inflitta nella sola specie pecuniaria, in termini prossimi al minimo edittale e sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, avendo il Tribunale attestato che l’imputato – incensurato – aveva tenuto un atteggiamento collaborativo ed adempiuto alle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza, sanando le omissioni riscontrate nel termine assegnatogli, tanto da essere ammesso alla possibilità di estinguere i reati mediante il pagamento di una sanzione amministrativa.
E’ ben vero che l’imputato è stato ritenuto responsabile di una pluralità di distinte contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tra le quali è stato ritenuto il vincolo della continuazione. Questa circostanza, tuttavia, non è di per sé ostativa, non potendosene automaticamente dedurre l’abitualità del comportamento. Ed invero, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 -bis cod. pen., non osta, in astratto, che il reato sia posto in continuazione con altri, dovendosi, tuttavia, valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto più articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all’interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, T., Rv. 278830; Sez. 4, n. 10111 del 13/11/2019, dep. 2020, De Angelis, Rv. 278642; Sez. 2, n. 42579 del 10/09/2019, D’Ambrosio, Rv. 277928; Sez. 5, n. 32626 del 26/03/2018, P. Rv. 274491), dovendosi altresì considerare se i reati legati dal vincolo della continuazione riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva (Sez. 4, n. 4649 del 11/12/2018, dep. 2019, Xhafa Gentian, Rv. 274959).
Non essendo i reati prescritti, la sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla non ravvisabilità dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto con rinvio al Tribunale di Nola in diversa persona fisica per giudizio sul punto.
Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo di ricorso, che sarebbe parimenti fondato, non avendo il giudice concesso, senza alcuna motivazione, il beneficio della non menzione della condanna, pur richiesto dalla difesa dell’imputato in sede di discussione.
Per contro, deve ritenersi irrevocabile l’accertamento di penale responsabilità, con conseguente dichiarazione in dispositivo ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., essendo precluso al giudice di rinvio di rilevare l’eventuale successivo decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato (cfr. Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo e a., Rv. 264796; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli e a., Rv. 267590; Sez. 3, sent. n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non ravvisabilità dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto e rinvia sul punto al Tribunale di Nola in diversa persona fisica.
Dichiara irrevocabile la parte della sentenza relativa all’affermazione di responsabilità.
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